Circolare numero 122 del 27-10-2022
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni amministrative inerenti alle modifiche apportate dal decreto legislativo di cui in oggetto al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tra le quali, l’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, nonché la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto delle lavoratrici autonome. Nel medesimo D.lgs n. 151/2001 sono state altresì modificate alcune disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno interessato anche la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale degli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative per l'attuazione delle novità introdotte dal D.lgs. n.105/2022 al T.U. n.151/2001: istituisce il congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti (10 giorni, 20 in caso di parto plurimo), modifica i limiti e le modalità di fruizione e indennizzo del congedo parentale per dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi (aumento dei mesi indennizzabili e ampliamento dell'arco temporale a 12 anni), introduce indennizzabilità per periodi di maternità anticipata delle lavoratrici autonome in gravidanza a rischio, disciplina modalità di presentazione delle domande e dispone il monitoraggio e la quantificazione della spesa pubblica con relativi oneri.
Circolare esplicativa sull'attuazione del D.lgs. 30/06/2022, n.105: congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale, maternità lavoratrici autonome, gestione separata, padri autonomi, domande e monitoraggio spese
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
Illustrazione delle modifiche apportate dal D.lgs. n.105/2022 al T.U. n.151/2001 e ad altre norme correlate; applicabilità anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni salvo disposizioni operative specifiche.
Congedo di paternità obbligatorio - principi generali
Nuovo articolo 27-bis: 10 giorni lavorativi non frazionabili ad ore, fruibili dai due mesi prima della data presunta del parto fino a cinque mesi dopo; 20 giorni in caso di parto plurimo; fruizione anche in caso di morte perinatale; esclusione per iscritti alla Gestione separata e per alcuni autonomi.
Durata, fruizione e contribuzione
Congedo utilizzabile a giorni lavorativi, frazionabile a giorni ma non a ore; periodi coperti da contribuzione figurativa; possibilità di pagamento anticipato da parte del datore di lavoro con conguaglio INPS.
Adozione, affidamento e casi particolari
Padre adottivo o affidatario ha diritto ai giorni di congedo entro cinque mesi dall'ingresso/affidamento; per adozione internazionale fruizione anche durante la permanenza all'estero previa certificazione dell'ente autorizzato; regole per morte perinatale del minore adottato/affidato.
Compatibilità con altri istituti
Congedo di paternità obbligatorio compatibile con congedo di maternità della madre e con il congedo di paternità alternativo (art.28), ma non nelle stesse giornate; in caso di sovrapposizione prevale il congedo alternativo, con possibilità di recuperare i giorni residui entro i termini previsti.
Misura dell'indennità e modalità di erogazione
Indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera; specifiche per lavoratori domestici, part-time, intermittenti, spettacolo e agricoli; pubbliche amministrazioni erogano direttamente il trattamento.
Presentazione della domanda per congedo di paternità
Comunicazione scritta al datore di lavoro con anticipo non inferiore a 5 giorni ove possibile oppure tramite sistema informativo aziendale; se indennità erogata dall'INPS, presentazione telematica; dipendenti pubblici presentano domanda all'Amministrazione datrice.
Disposizioni transitorie per congedo di paternità
Applicazione delle nuove regole per casi con data presunta o effettiva di parto successiva o coincidente con l'entrata in vigore (13/08/2022); esempi pratici su cumulo e recupero di giorni residui derivanti da normativa precedente.
Congedo parentale - principali novità
Aumento dei mesi indennizzabili da 6 a 9 complessivi per la coppia, ampliamento dell'arco temporale di fruizione da 6 a 12 anni; ogni genitore ha 3 mesi indennizzabili non trasferibili + 3 mesi trasferibili tra i genitori; limiti individuali e di coppia rimangono per altri aspetti (massimi 6 mesi madre, 6-7 mesi padre, ecc.).
Tutela del genitore solo
Aumento da 10 a 11 mesi del congedo spettante al genitore solo; 9 mesi indennizzabili al 30% e 2 non indennizzati salvo reddito sottosoglia che amplia l'indennizzo; meccanismo per riconoscimento dell'affidamento esclusivo.
Gestione separata e limiti per categorie diverse
Iscritti alla Gestione separata: ampliamento fruizione fino a 12 anni, 3 mesi indennizzabili per ciascun genitore + ulteriori 3 mesi di coppia (9 mesi totali indennizzabili); non hanno diritto a congedo non indennizzato e non è prevista tutela del genitore solo. Descrizione dei limiti quando genitori appartengono a categorie lavorative differenti (dipendente, gest. separata, autonomo).
Padri lavoratori autonomi
Per la prima volta riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato (30% retribuzione convenzionale) per ciascun genitore entro il primo anno di vita o ingresso in famiglia; sospensione obbligo contributivo per mesi solari interi e condizioni per fruizione; decorrenza dal 13/08/2022.
Maternità anticipata per lavoratrici autonome in gravidanza a rischio
Possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto su presentazione di accertamento ASL che individua il periodo indennizzabile per gravi complicanze o forme morbose; requisito di regolarità contributiva; tutela assorbita se coincide con periodo ordinario.
Presentazione delle domande e adeguamenti informatici
Possibilità di fruire degli istituti dalla data di entrata in vigore presentando richiesta al datore/committente e regolarizzando poi telematicamente all'INPS in attesa degli aggiornamenti informatici; istruzioni successive comunicate con messaggi INPS.
Monitoraggio delle tutele e della spesa
Obbligo di monitoraggio annuale da parte di INAPP con dati INPS sugli impatti e la spesa, e attribuzione all'INPS del monitoraggio degli oneri finanziari; elencazione delle prestazioni soggette a controllo e quantificazione degli oneri programmati per gli anni successivi.
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