Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 6/2006

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 54: "Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari"

Normativa regionaleL.R. Marche 6/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari e le norme sul personale regionale addetto alle segreterie particolari. Prevede inoltre una norma transitoria per convertire, su richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore, le convenzioni del personale esterno dei gruppi consiliari in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato.

Modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari e al personale delle segreterie particolari

Modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari e al personale delle segreterie particolari

La legge regionale interviene su due fonti normative della Regione, adeguando la disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari e quella relativa alle misure flessibili di gestione del personale e al trattamento degli addetti alle segreterie particolari. Il testo fornito contiene la sola indicazione delle modifiche apportate, senza riportare il contenuto integrale delle nuove disposizioni.

Ambito delle modifiche normative

Il provvedimento modifica:

  • la legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, in materia di finanziamento delle attività dei gruppi consiliari;
  • la legge regionale 8 agosto 1997, n. 54, in materia di gestione del personale regionale e degli enti dipendenti, nonché del trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari.

Le modifiche incidono specificamente su:

  • i commi 4 e 5 dell’articolo 6 della l.r. 34/1988, che vengono sostituiti da un nuovo comma;
  • il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 54/1997, che viene modificato.

Norma transitoria per il personale esterno dei gruppi consiliari

La legge introduce una disciplina transitoria per le convenzioni già in essere alla data di entrata in vigore.

In particolare:

  • le convenzioni in essere con il personale esterno dei gruppi consiliari possono essere convertite in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato;
  • la conversione avviene solo se l’interessato presenta richiesta all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
  • la richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Decorrenza e limiti temporali

La parte effettivamente applicativa della norma transitoria è circoscritta al periodo di sei mesi successivo all’entrata in vigore della legge, entro il quale deve essere presentata la richiesta di conversione. Trascorso tale termine, la facoltà prevista dalla disposizione non è più esercitabile.

Attualità della disciplina

Il provvedimento ha natura essenzialmente modificativa e transitoria, legata a una disciplina ormai datata. La norma transitoria riguardava situazioni di personale e convenzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge e risulta oggi priva di concreta applicazione operativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.