R.R. Marche 2/2006
Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale delle Marche (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali").
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua, per il Consiglio regionale delle Marche, le categorie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni consentite nello svolgimento delle funzioni istituzionali, con riferimento alle finalità di interesse pubblico previste dal d.lgs. 196/2003 o autorizzate da legge o dal Garante. È previsto l’aggiornamento periodico delle schede e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul sito del Consiglio.
Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale delle Marche
Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale delle Marche
Il regolamento disciplina, per il Consiglio regionale delle Marche, il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dagli organi consiliari, dai loro membri e dalle strutture organizzative consiliari nell’esercizio delle funzioni e attività istituzionali. La disciplina è costruita in coerenza con gli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003 e si applica esclusivamente nell’ambito regionale marchigiano.
Ambito di applicazione e presupposti del trattamento
Il regolamento individua le categorie di dati trattabili e le operazioni eseguibili solo quando strettamente pertinenti e necessarie per finalità di interesse pubblico. Il trattamento è riferito a tre ipotesi:
- trattamenti per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dalla parte seconda del d.lgs. 196/2003;
- trattamenti autorizzati espressamente da una legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, quando la legge non specifichi già tipi di dati e operazioni;
- trattamenti connessi ad attività per le quali il Garante per la protezione dei dati personali abbia individuato rilevanti finalità di interesse pubblico.
Principi generali e criteri di liceità
Ai fini dell’applicazione del regolamento valgono le definizioni dell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003. Il trattamento deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato ed è ammesso solo quando, per il perseguimento della finalità di interesse pubblico, non sia possibile utilizzare dati anonimi oppure dati personali non sensibili o non giudiziari. Il regolamento, quindi, pone un criterio di necessità e di minimizzazione dei dati.
Tipologie di trattamenti individuati nelle schede allegate
Le categorie di dati sensibili e giudiziari, le finalità di interesse pubblico e le operazioni eseguibili sono specificate nelle schede allegate, numerate da 1 a 11. Le schede riguardano, tra l’altro:
- anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive, nonché gestione economica, fiscale e previdenziale di indennità, assegni vitalizi e reversibilità;
- assicurazioni per morte, invalidità e infortuni di consiglieri e assessori;
- attività del Comitato regionale per le comunicazioni;
- attività politica, di indirizzo e di controllo, compreso il sindacato ispettivo;
- difesa civica regionale;
- documentazione dell’attività istituzionale;
- instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale, inclusi collocamento obbligatorio e conciliazione in materia di lavoro;
- nomine e designazioni;
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti;
- strumenti di democrazia diretta, come iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum;
- verifica dell’elettorato passivo e dei requisiti per l’esercizio del mandato.
Operazioni consentite sui dati
Le schede definiscono non solo i dati trattabili, ma anche le operazioni consentite, che devono essere pertinenti e necessarie rispetto alla finalità istituzionale perseguita. Le note esplicative richiamano operazioni standard come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione, oltre a operazioni particolari quali interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione, nei limiti della base normativa indicata nelle singole schede.
Aggiornamento periodico
L’identificazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili può essere aggiornata e integrata periodicamente con apposito regolamento del Consiglio regionale. La disciplina è quindi pensata come un quadro dinamico, da adeguare nel tempo all’evoluzione delle funzioni consiliari e delle esigenze di protezione dei dati.
Pubblicazione e consultazione
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche ed è reso disponibile anche sul sito web del Consiglio regionale. Le avvertenze allegate chiariscono la struttura delle schede, la distinzione tra dati sensibili/giudiziari e dati comuni, nonché il significato delle voci relative a denominazione del trattamento, fonti normative, finalità, modalità e operazioni di trattamento.
Valutazione di attualità
Pur essendo formalmente riferito al d.lgs. 196/2003 nella sua versione originaria, il contenuto riguarda la disciplina organizzativa interna del Consiglio regionale sui dati sensibili e giudiziari e, per la sua natura di regolazione del trattamento dati, può conservare interesse operativo come atto storico-organizzativo. Tuttavia il testo richiamato appare fortemente legato al quadro normativo pre-GDPR e alle schede allegate originarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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