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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33515/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla conferma, da parte della Corte d'appello, della sentenza dichiarativa di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su istanza del pubblico ministero. La società aveva proposto reclamo ex art. 18 l. fall. sostenendo di non trovarsi in stato di insolvenza: richiamava una relazione di parte e documentazione bancaria per affermare che il solo debito erariale certo fosse di importo inferiore all'attivo netto, che alcuni crediti verso una società estera sarebbero stati effettivamente esigibili e che una parte del contenzioso tributario era già stata decisa favorevolmente nei gradi di merito. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della motivazione e omessa/insufficiente trattazione dei fatti rilevanti, lamentando la mancata considerazione della documentazione bancaria e di un precedente decreto del tribunale che aveva rigettato altra istanza di fallimento; con il secondo deduceva violazione degli artt. 5 e 7 l. fall., assumendo che la Corte territoriale avesse applicato principi non pertinenti alla richiesta di fallimento proposta dal pubblico ministero e non da un creditore. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la motivazione della Corte d'appello era effettivamente presente e logicamente comprensibile, che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e che, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, non rileva che il credito erariale non sia ancora definitivamente accertato, potendo il giudice compiere un accertamento incidentale sul suo fondamento; ha inoltre ribadito che un precedente rigetto di altra istanza di fallimento non fa stato e non impedisce nuove richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la declaratoria di fallimento già confermata dalla Corte d'appello. Ha condannato la società ricorrente e il suo legale rappresentante, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione è stata fondata sull'assenza dei denunciati vizi di motivazione e di legge, trattandosi in realtà di censure volte a ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale relativo allo stato di insolvenza.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il reclamo era stato rigettato e tale esito è stato confermato.

  • art. 5 l. fall.

    l'accertamento dello stato di insolvenza non richiede il definitivo accertamento giudiziale del credito o l'esecutività del titolo; il giudice può valutare incidenter tantum la situazione debitoria e patrimoniale.

  • art. 7 l. fall.

    la richiesta di fallimento proposta dal pubblico ministero non esclude l'applicazione dei principi sull'accertamento incidentale del credito e dello stato di insolvenza.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e comprensibile sulle ragioni della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per trasformare in violazione di legge una censura che mira in realtà alla rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.

  • art. 94 c.p.c.

    sono stati ravvisati gravi motivi per condannare in solido anche il legale rappresentante della società ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, prolissa o non condivisa dalla parte.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza può essere accertato anche in presenza di crediti contestati o non definitivamente accertati, mediante un apprezzamento incidentale del loro possibile fondamento e della complessiva situazione patrimoniale.
  • Per le società in liquidazione, l'insolvenza va apprezzata in termini di capacità dell'attivo di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori; la presenza di cespiti non immediatamente liquidabili non esclude di per sé lo stato di insolvenza.
  • Il rigetto di una precedente istanza di fallimento non preclude la proposizione di ulteriori istanze fondate su diversi presupposti o da soggetti differenti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImprese in liquidazioneImpugnazioniGiudizio di cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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