Cassazione Penale, Sentenza n. 18418/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma. A sostegno chiedevano la revoca per mutamento delle condizioni personali (Gianfranco Mancini ha cessato di appartenere alla Polizia di Stato), per il quadro clinico e le terapie documentate di Gianfranco, per esigenze lavorative connesse alla gestione del maneggio, e per la mancata necessità di ulteriore prevenzione (sostenevano l'acquisizione già delle dichiarazioni delle persone offese e di fonti documentali). Denunciavano inoltre violazione degli artt. 299, comma 2, 275 e 283 c.p.p., in quanto il Tribunale avrebbe trascurato il tempo trascorso, il diritto al lavoro e i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili poiché il ricorso per cassazione non è il rimedio esperibile 'per saltum' contro ordinanze che rinnovano, modificano o estinguono misure cautelari personali: per tali provvedimenti l'art. 310 c.p.p. prevede l'appello al Tribunale (e solo in seguito, in esito all'appello, può esperirsi ricorso per cassazione). La Corte ha altresì statuito che la conversione del ricorso diretto in appello è possibile solo se l'errore nella scelta del mezzo di impugnazione è avvenuto in buona fede; nella specie tale condizione non è stata ritenuta sussistente. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 610, co. 5 c.p.p.; art. 611, co. 1-bis e ss. c.p.p.
Norme procedurali richiamate per indicare che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale; utilizzate per descrivere la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 311 c.p.p.
La Corte richiama che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è in linea di principio esperibile solo contro le ordinanze 'genetiche' che costituiscano provvedimenti restrittivi iniziali (rimanda al corretto ambito di applicazione del rimedio).
art. 568, comma secondo c.p.p.
Richiamato come eccezione: la norma consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti concernenti lo 'status libertatis' non altrimenti impugnabili; la Corte distingue questi casi da quelli di modificazione/rinnovazione delle misure.
art. 310 c.p.p.
Stabilisce la via ordinaria di impugnazione per le ordinanze che modificano, rinnovano o estinguono misure cautelari personali: l'appello al Tribunale (ai sensi del comma 7 dell'art. 309) e, solo dopo tale gravame, l'eventuale ricorso per cassazione.
art. 309, comma 7 c.p.p.
Richiamato per indicare il rito di appello al Tribunale previsto dall'art. 310 per le modifiche delle misure cautelari.
artt. 299, comma 2; 275; 283 c.p.p.
Norme richiamate dai ricorrenti (tempi del procedimento, esigenze di proporzionalità, tutela dei diritti della difesa). La Corte ha però ritenuto che tali doglianze non possano essere sindacate direttamente in Cassazione ove manchi il preventivo appello, ritenendo quindi improcedibile l'esame nel merito per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro ordinanze che rinnovano, modificano o estinguono misure cautelari personali il rimedio idoneo non è il ricorso per cassazione 'diretto': va proposto appello al Tribunale ai sensi dell'art. 310 c.p.p., e solo successivamente, se il gravame non ha successo, è esperibile il ricorso per Cassazione.
- La Corte può convertire un ricorso diretto in appello solo se l'errore nella scelta del mezzo di impugnazione è stato commesso in buona fede; tale conversione non è automatica e non opera se l'impugnante ha usato deliberatamente un mezzo processuale non corretto per ottenere il sindacato del giudice superiore.
- Nelle impugnazioni cautelari è importante seguire il corretto itinerario processuale: se si deducono cambiamenti soggettivi o esigenze di lavoro/salute, queste vanno documentate e proposte nel grado competente (appello al Tribunale) per consentire un esame pieno del merito.
- La mera indicazione di violazioni di norme processuali o principi (es. proporzionalità, diritto al lavoro) non è sufficiente a far superare un vizio di inammissibilità procedurale: prima va sanato il vizio relativo al mezzo di impugnazione.
- Se si commette per ignoranza l'errore di proporre un rimedio inappropriato, conviene dichiararlo subito e chiedere la conversione in appello, documentando la buona fede; altrimenti si rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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