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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 1983, con maggiori redditi imponibili e maggiori IRPEG e ILOR, oltre alle sanzioni. I sei motivi riguardavano: l'omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell'accertamento e di tardivo deposito della relazione UTE; l'utilizzabilità in appello della relazione UTE; la dedotta carenza di motivazione dell'avviso per richiamo a un documento non allegato; l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione sul trattamento fiscale dei canoni di leasing; i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo nonostante la contabilità formalmente regolare; e la deducibilità integrale nell'esercizio del canone iniziale maggiorato di leasing.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la formulazione generica o inidonea del quesito di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo e il quinto motivo sono stati ritenuti infondati: i documenti potevano essere prodotti secondo la disciplina processuale applicabile e l'Amministrazione poteva procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa risultasse inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il terzo motivo è stato respinto per difetto di autosufficienza, mentre il sesto è stato respinto perché il canone iniziale maggiorato di leasing deve essere imputato per competenza agli esercizi cui si riferisce e non dedotto integralmente nell'anno del pagamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La denuncia di omessa pronuncia deve indicare con precisione la questione sulla quale il giudice avrebbe omesso di decidere; un quesito generico sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, imponeva quesiti di diritto specifici per le violazioni di legge e un chiaro momento di sintesi per i vizi di motivazione; la loro formulazione generica comportava l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, senza che la precedente disponibilità del documento da parte dell'Amministrazione determini automaticamente una decadenza processuale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'accertamento analitico-induttivo è possibile anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ne mettano in dubbio completezza e fedeltà.

  • D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, art. 42

    Per la disciplina anteriore alle modifiche dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. n. 32 del 2001, la motivazione dell'avviso poteva essere fornita per relationem, purché il documento richiamato fosse conosciuto o conoscibile dal contribuente e consentisse un'adeguata difesa.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, n. 8, nella disciplina richiamata dalla giurisprudenza

    La disciplina fiscale del leasing esplicita il principio di competenza: il canone iniziale maggiorato non può essere dedotto integralmente nell'esercizio del pagamento, ma deve essere ripartito sugli esercizi di utilizzazione del bene.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 53 e 56

    Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti in relazione alla determinazione del reddito d'impresa e alla deducibilità dei costi, ma la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione temporale dei canoni di leasing secondo il principio di competenza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e autosufficiente: occorre indicare esattamente la questione omessa, il fatto controverso e il contenuto degli atti rilevanti.
  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa nei limiti della disciplina applicabile; la mera disponibilità precedente del documento non determina automaticamente la decadenza.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem, soprattutto secondo la disciplina previgente, se il documento richiamato era conosciuto o concretamente conoscibile e il contribuente poteva esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
  • La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo: l'Amministrazione deve però fondarlo su elementi concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino l'inattendibilità sostanziale delle scritture.
  • Nel leasing i costi devono rispettare il principio di competenza economica. Un maxi-canone o canone iniziale maggiorato non è normalmente deducibile integralmente nell'anno del pagamento, ma va imputato agli esercizi cui si riferisce l'utilizzazione del bene.
  • La contestazione della motivazione di una sentenza deve distinguere tra omessa pronuncia, difetto assoluto di motivazione e motivazione insufficiente o contraddittoria, utilizzando per ciascun vizio il corretto motivo processuale e fornendo indicazioni puntuali.

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