Sentenza del 22/05/2015 n. 10581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 1983, con maggiori redditi imponibili e maggiori IRPEG e ILOR, oltre alle sanzioni. I sei motivi riguardavano: l'omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell'accertamento e di tardivo deposito della relazione UTE; l'utilizzabilità in appello della relazione UTE; la dedotta carenza di motivazione dell'avviso per richiamo a un documento non allegato; l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione sul trattamento fiscale dei canoni di leasing; i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo nonostante la contabilità formalmente regolare; e la deducibilità integrale nell'esercizio del canone iniziale maggiorato di leasing.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la formulazione generica o inidonea del quesito di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo e il quinto motivo sono stati ritenuti infondati: i documenti potevano essere prodotti secondo la disciplina processuale applicabile e l'Amministrazione poteva procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa risultasse inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il terzo motivo è stato respinto per difetto di autosufficienza, mentre il sesto è stato respinto perché il canone iniziale maggiorato di leasing deve essere imputato per competenza agli esercizi cui si riferisce e non dedotto integralmente nell'anno del pagamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La denuncia di omessa pronuncia deve indicare con precisione la questione sulla quale il giudice avrebbe omesso di decidere; un quesito generico sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c.
All'epoca applicabile, imponeva quesiti di diritto specifici per le violazioni di legge e un chiaro momento di sintesi per i vizi di motivazione; la loro formulazione generica comportava l'inammissibilità del motivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, senza che la precedente disponibilità del documento da parte dell'Amministrazione determini automaticamente una decadenza processuale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'accertamento analitico-induttivo è possibile anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ne mettano in dubbio completezza e fedeltà.
D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, art. 42
Per la disciplina anteriore alle modifiche dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. n. 32 del 2001, la motivazione dell'avviso poteva essere fornita per relationem, purché il documento richiamato fosse conosciuto o conoscibile dal contribuente e consentisse un'adeguata difesa.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, n. 8, nella disciplina richiamata dalla giurisprudenza
La disciplina fiscale del leasing esplicita il principio di competenza: il canone iniziale maggiorato non può essere dedotto integralmente nell'esercizio del pagamento, ma deve essere ripartito sugli esercizi di utilizzazione del bene.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 53 e 56
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti in relazione alla determinazione del reddito d'impresa e alla deducibilità dei costi, ma la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione temporale dei canoni di leasing secondo il principio di competenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e autosufficiente: occorre indicare esattamente la questione omessa, il fatto controverso e il contenuto degli atti rilevanti.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa nei limiti della disciplina applicabile; la mera disponibilità precedente del documento non determina automaticamente la decadenza.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem, soprattutto secondo la disciplina previgente, se il documento richiamato era conosciuto o concretamente conoscibile e il contribuente poteva esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo: l'Amministrazione deve però fondarlo su elementi concreti e presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino l'inattendibilità sostanziale delle scritture.
- Nel leasing i costi devono rispettare il principio di competenza economica. Un maxi-canone o canone iniziale maggiorato non è normalmente deducibile integralmente nell'anno del pagamento, ma va imputato agli esercizi cui si riferisce l'utilizzazione del bene.
- La contestazione della motivazione di una sentenza deve distinguere tra omessa pronuncia, difetto assoluto di motivazione e motivazione insufficiente o contraddittoria, utilizzando per ciascun vizio il corretto motivo processuale e fornendo indicazioni puntuali.
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