Sentenza n. 3982/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di rigetto pratica P-NA/L/N/2020/112416 del 29.11.2024, con la quale è stato negato il permesso di soggiorno al ricorrente a seguito di richiesta di emersione ex art. 103 comma 1 DL.n.34/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione e preavviso di rigetto, motivati dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con il datore originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Ha dedotto, anzitutto, violazione di legge, carenza istruttoria e mancata valutazione della documentazione attestante la continuità dell'attività lavorativa: il rapporto con la datrice originaria era stato effettivamente instaurato e si era protratto negli anni 2020, 2021 e 2022, mentre la cessazione dell'impresa era intervenuta soltanto il 31 dicembre 2023. Ha inoltre dedotto la mancata considerazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati nelle more del procedimento. Con un secondo motivo ha lamentato l'omessa valutazione dell'integrazione socio-lavorativa e del radicamento in Italia, comprovati dalla presenza pluriennale, dai rapporti di lavoro, dall'iscrizione nelle liste di collocamento, dal contratto di locazione, dalla richiesta di idoneità alloggiativa e dalla documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria. Con un terzo motivo ha censurato l'omessa valutazione della cessazione definitiva dell'impresa originaria e della nuova occupazione, quali sopravvenienze favorevoli rilevanti ai fini del riesame e dell'eventuale subentro di un diverso datore. Ha infine dedotto violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, valorizzando il versamento del contributo forfetario da parte della datrice, l'accettazione dell'istanza, la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e la durata della procedura. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che la procedura potesse proseguire soltanto in presenza di proroga, riassunzione o subentro alle condizioni previste, contestando inoltre la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la precedente proposizione davanti al giudice ordinario, nei termini, aveva conservato gli effetti processuali in applicazione dei principi di conservazione degli atti e di tutela del diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento definitivo di rigetto e il presupposto preavviso. Ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che il ricorso tempestivamente proposto davanti al giudice ordinario, poi dichiaratosi privo di giurisdizione, avesse interrotto il termine decadenziale per la riproposizione davanti al giudice amministrativo. Nel merito, ha ritenuto illegittimo l'automatismo con cui l'Amministrazione aveva collegato la cessazione del rapporto originario al rigetto, senza verificare che il rapporto era stato effettivamente svolto per più anni, che la cessazione dell'impresa era sopravvenuta durante il procedimento e che il lavoratore aveva reperito nuove occupazioni. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria aggiornata, anche acquisendo d'ufficio i dati relativi alla cessazione dell'impresa, e valutare la posizione dello straniero al momento della decisione. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, dovevano essere considerate le sopravvenienze e il complessivo percorso di integrazione socio-lavorativa. La cessazione definitiva dell'azienda è stata ritenuta presupposto rilevante per l'eventuale prosecuzione della procedura mediante subentro di un nuovo datore, mentre il nuovo rapporto lavorativo costituiva elemento da esaminare e non poteva essere ignorato. Il TAR ha inoltre ravvisato una lesione dell'affidamento e dei principi di buona fede, ragionevolezza e proporzionalità, poiché il lavoratore non poteva subire le conseguenze di una procedura protrattasi per oltre quattro anni per ragioni non imputabili alla sua condotta. Ha ordinato al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Napoli di riesaminare l'istanza entro sessanta giorni, tenendo conto della cessazione dell'impresa originaria, dei nuovi rapporti di lavoro e dell'integrazione socio-lavorativa. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La procedura di emersione deve essere applicata valorizzando il concreto inserimento socio-lavorativo dello straniero e non mediante un automatismo fondato sulla sola cessazione del rapporto originario.
art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020
Il versamento del contributo forfetario di euro 500,00 è stato considerato tra gli elementi idonei a dimostrare la serietà dell'istanza e il legittimo affidamento del lavoratore.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La posizione dello straniero deve essere valutata al momento della decisione, considerando gli elementi sopraggiunti e il complessivo percorso di integrazione, senza una valutazione statica riferita alla sola domanda originaria.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione in relazione al permesso per attesa occupazione, ma il TAR ha ritenuto comunque necessario un esame concreto della vicenda e delle sopravvenienze.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Il responsabile del procedimento deve accertare d'ufficio i fatti e compiere gli atti necessari per un'istruttoria adeguata e aggiornata.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce fase partecipativa, ma la successiva decisione deve comunque confrontarsi con gli elementi rilevanti della situazione concreta.
art. 29, comma 1, c.p.a.
Il ricorso tempestivamente proposto davanti al giudice privo di giurisdizione conserva effetti ai fini della successiva riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo il principio di conservazione degli atti processuali.
art. 24 Cost.
Il principio di tutela del diritto di difesa sostiene la conservazione degli effetti del ricorso tempestivamente proposto davanti al giudice poi dichiaratosi privo di giurisdizione.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, la cessazione del rapporto di lavoro a termine con il datore originario non legittima automaticamente il rigetto dell'istanza quando il rapporto sia stato effettivamente instaurato e il lavoratore abbia proseguito il proprio percorso lavorativo; l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata.
- Quando l'impresa datrice cessa definitivamente l'attività durante il procedimento di emersione, l'Amministrazione deve verificare d'ufficio tale sopravvenienza e considerare la possibilità di prosecuzione della procedura mediante subentro di un diverso datore, ove ne ricorrano i presupposti.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, i requisiti dello straniero devono essere valutati al momento della decisione, considerando i nuovi rapporti di lavoro e gli altri elementi sopravvenuti indicativi dell'integrazione socio-lavorativa; è illegittima una decisione cristallizzata sulla situazione esistente in una fase antecedente del procedimento.
- L'Amministrazione non può fondare il rigetto dell'emersione su un automatismo formale, ma deve valutare la posizione complessiva dello straniero secondo ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto quando la mancata definizione del rapporto originario dipenda da eventi non imputabili al lavoratore.
- Il ricorso tempestivamente proposto davanti a un giudice privo di giurisdizione conserva, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali e della tutela del diritto di difesa, effetti ai fini della successiva riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione.
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