L.R. Emilia-Romagna 17/2019
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 17/2019 semplifica e aggiorna il quadro normativo regionale: abroga leggi e singole disposizioni non più operative, adegua varie norme al principio di separazione tra indirizzo politico e funzioni dirigenziali, e introduce/rafforza alcune regole in materia di trasporti, territorio, cultura, tributi, turismo e sanità. Le abrogazioni o modifiche operano dal 1 agosto 2019, con salvezza dei procedimenti in corso.
Attuazione della sessione europea regionale 2019: abrogazioni e adeguamenti normativi in Emilia-Romagna
Attuazione della sessione europea regionale 2019: abrogazioni e modifiche normative
La legge regionale Emilia-Romagna n. 17 del 1 agosto 2019 interviene in chiave di semplificazione e aggiornamento del sistema normativo regionale. Da un lato dispone abrogazioni espresse di leggi e singole disposizioni non più operative; dall’altro adegua numerose norme regionali al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali, oltre a introdurre alcuni correttivi in settori specifici.
Finalità e criterio di intervento
Il provvedimento si colloca nell’ambito della sessione europea regionale 2019 e richiama espressamente:
- il principio di miglioramento della qualità della legislazione previsto dalla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18;
- il principio di revisione periodica della normativa di matrice europea (programma REFIT).
L’obiettivo è eliminare norme già implicitamente abrogate, non più applicate o non più operative, e introdurre modifiche puntuali per l’adeguamento del quadro vigente.
Abrogazioni di leggi regionali e disciplina transitoria
La legge prevede l’abrogazione o il mantenimento dell’abrogazione delle leggi indicate nell’allegato A.
Le norme abrogate continuano tuttavia ad applicarsi:
- ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;
- ai procedimenti sanzionatori;
- ai procedimenti relativi all’esecuzione di impegni di spesa.
È inoltre precisato che l’abrogazione non comporta, salvo diversa espressa disposizione, la reviviscenza di norme precedentemente modificate o abrogate: restano quindi efficaci le modifiche normative già apportate dalle disposizioni abrogate.
Adeguamenti normativi in materia sanitaria e sociale
Sono aggiornate alcune disposizioni della legge regionale n. 39 del 1983 sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, chiarendo la formulazione relativa all’istituzione di corsi di formazione e specificando alcuni riferimenti interni alla disciplina delle ammissioni ai corsi.
Per la legge regionale n. 4 del 2008 sugli accertamenti della disabilità:
- le domande di riconoscimento di invalidità, cecità, sordità civile, disabilità e handicap, con la certificazione medica, devono essere presentate telematicamente all’INPS dal cittadino, dal rappresentante legale o tramite patronati e associazioni di categoria;
- tra i soggetti coinvolti nella procedura sanitaria è incluso anche un medico dell’INPS.
Per la legge regionale n. 14 del 2008, i servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni vengono ricondotti alla disciplina delle leggi regionali sui servizi educativi per la prima infanzia e ai relativi provvedimenti attuativi.
Adeguamenti in materia di territorio, urbanistica e antimafia
La legge regionale n. 24 del 2017 sulla tutela e l’uso del territorio è modificata in più punti.
In tema di accordi operativi e procedimenti urbanistici:
- sono corretti alcuni rinvii interni tra commi;
- gli accordi operativi devono contenere gli elaborati che ne costituiscono parti integranti e costitutive;
- l’accordo operativo deve prevedere una clausola risolutiva per il caso di informazione antimafia interdittiva, con risoluzione immediata del rapporto da parte del Comune.
Per gli interventi soggetti a procedimento unico, la Regione o l’amministrazione competente deve richiedere l’informazione antimafia per i soggetti privati titolari:
- il rilascio di un’informazione antimafia interdittiva impedisce la conclusione del procedimento;
- se l’informazione interdittiva sopravviene dopo la conclusione, la determinazione finale che abilita l’intervento decade di diritto.
Anche gli accordi relativi all’articolo 59 devono prevedere una clausola risolutiva automatica in caso di interdittiva antimafia.
Inoltre, la legge regionale n. 24 del 2017 prevede contributi regionali a Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitana di Bologna e soggetti di area vasta per l’adeguamento della pianificazione generale, con bando annuale e criteri definiti dalla Giunta regionale.
Adeguamenti al principio di separazione tra politica e dirigenza: trasporti, ambiente e territorio
Numerose modifiche riguardano il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla dirigenza o alle strutture regionali competenti.
Per la legge regionale n. 30 del 1998 sul trasporto pubblico regionale e locale:
- viene ribadito il rispetto del principio di separazione tra funzioni politiche e dirigenziali;
- alcune competenze passano alla Giunta regionale, ad altre alla struttura regionale competente;
- la Giunta disciplina modalità di controllo, tempi di norma annuali, concessione ed erogazione di contributi e compensazioni, nonché casi e modalità di revoca;
- fino all’adozione del provvedimento annuale previsto, il dirigente competente può concedere acconti mensili entro il limite di un dodicesimo dello stanziamento complessivo di bilancio;
- è prevista la possibilità di contributi straordinari alle imprese di trasporto pubblico ferroviario sulla base di criteri definiti dalla Giunta, previo parere della commissione assembleare competente.
Sono inoltre apportate modifiche coordinate alla legge regionale n. 3 del 1999, alla legge regionale n. 24 del 2001 e alla legge regionale n. 16 del 2002, spostando specifiche funzioni alla Regione, alla Giunta, al dirigente regionale competente o alle strutture regionali competenti, secondo il modello di separazione delle competenze.
Cultura, formazione e diritto allo studio
Nel settore culturale e della formazione:
- per il contributo alla Fondazione Arturo Toscanini, la competenza viene riferita alla Regione;
- per le fondazioni partecipate dalla Regione in materia di spettacolo, la legge conferma la possibilità di concedere contributi una tantum stabiliti nella legge di bilancio, con criteri e modalità definiti dalla Giunta;
- per il sistema di istruzione e formazione professionale, alcune funzioni sono attribuite al dirigente regionale competente;
- per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione, la competenza su alcuni atti è attribuita al dirigente regionale competente.
Attività produttive, commercio e turismo
La legge modifica disposizioni relative a:
- lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere del Delta del Po, affidando la competenza alla struttura regionale competente e ai criteri di concessione definiti dalla stessa;
- sistema fieristico regionale, con attribuzione alla struttura regionale competente;
- valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna, con attribuzione al dirigente regionale competente della determinazione annuale dei contributi.
È inoltre abrogata una disposizione della legge regionale n. 16 del 2004 sulle strutture ricettive, e viene rivista la disciplina sanzionatoria per aperture o chiusure straordinarie non previamente comunicate al Comune: è prevista una sanzione amministrativa di 50 euro al giorno per ogni giorno di apertura o chiusura ulteriore, salvo forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà dell’esercente.
Tributi regionali
In materia tributaria vengono effettuati adeguamenti puntuali alle leggi regionali sui tributi speciali in discarica, tasse automobilistiche, IRAP e tributi regionali in generale.
Gli interventi principali riguardano:
- l’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti per il tributo sul deposito in discarica;
- l’attribuzione al dirigente regionale competente di autorizzazioni e stipula di convenzioni;
- la sostituzione dei riferimenti alla Giunta regionale con il dirigente regionale competente in varie procedure tributarie.
Norma finale sulla ripartizione delle competenze
La legge chiarisce che, nei casi in cui sostituisce la Giunta regionale con il dirigente regionale competente, con la struttura regionale competente o con la Regione, le funzioni dirigenziali restano comunque esercitate sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale.
Valutazione di attualità
Il provvedimento contiene molte disposizioni di coordinamento e abrogazioni riferite a norme pregresse, ma conserva un impianto ancora utile per comprendere la disciplina vigente nella Regione Emilia-Romagna, soprattutto per l’assetto delle competenze e per alcune regole sostanziali ancora applicabili. Tuttavia, le parti abrogative relative a leggi datate non hanno più utilità autonoma operativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 ago 2019L.R. Emilia-Romagna 15/2019
- Legge · 1 ago 2019L.R. Emilia-Romagna 16/2019
- Legge · 1 ago 2019L.R. Emilia-Romagna 18/2019
- Legge · 1 ago 2019L.R. Emilia-Romagna 19/2019
- Legge · 30 lug 2019L.R. Emilia-Romagna 12/2019
- Legge · 30 lug 2019L.R. Emilia-Romagna 13/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →