L.R. Emilia-Romagna 15/2019
LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Emilia-Romagna promuove politiche, interventi e servizi per prevenire e contrastare discriminazioni e violenze legate a orientamento sessuale e identità di genere, con azioni in lavoro, scuola, sport, cultura, socio-sanitario e sostegno alle vittime. Prevede monitoraggio, rapporti triennali e misure finanziarie per il 2019-2021 e oltre.
Misure regionali contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale e identità di genere
Misure regionali contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale e identità di genere
La legge della Regione Emilia-Romagna definisce un quadro di interventi per tutelare la libertà di espressione e di autodeterminazione delle persone in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si coordina con la normativa regionale già vigente in materia di pari opportunità e non discriminazione.
Principi, finalità e coordinamento istituzionale
La Regione promuove politiche, programmi e azioni volte a prevenire e superare discriminazioni, dileggio e violenze verbali, psicologiche e fisiche. Riconosce il diritto all’autodeterminazione della persona anche mediante misure di sostegno, garantisce l’accesso ai servizi regionali senza discriminazioni e favorisce l’integrazione tra politiche educative, sociali, sanitarie e del lavoro. A tali fini aderisce alla rete RE.A.DY e nomina un delegato con decreto del Presidente della Giunta.
Politiche del lavoro, formazione e comportamento del personale
La Regione e gli enti locali devono adottare interventi contro atti e comportamenti discriminatori nei luoghi di lavoro e nei percorsi di formazione, riqualificazione e inserimento lavorativo. Le azioni devono essere costruite con il confronto delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per gli aspetti di competenza, con la Consigliera di Parità regionale. Nei codici di comportamento e nella formazione del personale si promuove la parità di trattamento e il contrasto di stereotipi discriminatori, linguaggi offensivi e dileggi. La Giunta regionale definisce indirizzi e modalità operative.
Educazione, scuola e sport
In ambito educativo e scolastico la Regione, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, agenzie educative e associazioni, sostiene la formazione del personale docente per favorire inclusione, superamento degli stereotipi e prevenzione di bullismo e cyberbullismo connessi all’orientamento sessuale o all’identità di genere, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori. In ambito sportivo promuove iniziative per l’equa partecipazione allo sport e per contrastare stereotipi e abbandono sportivo.
Cultura e iniziative sociali
La Regione e gli enti locali promuovono eventi socio-culturali per diffondere la cultura dell’integrazione e della non discriminazione. Per progetti coerenti con tali finalità la Regione può collaborare, anche con contributi, con organizzazioni di volontariato e associazioni iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente.
Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Il servizio sanitario regionale e i servizi sociali e socio-sanitari sostengono iniziative di informazione, consulenza e sostegno rivolte alle persone gay, lesbiche, transessuali, transgender e intersex, nonché ai loro genitori e alle famiglie. La Regione raccorda tali interventi con la programmazione sociale e sanitaria e promuove formazione e aggiornamento specifici per gli operatori.
Contrasto alla violenza e sostegno alle vittime
La Regione promuove e sostiene progetti di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o violenza legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere, nell’ambito dei servizi alla persona e con il supporto del Centro regionale contro le discriminazioni e degli istituti di garanzia regionali. Può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, volontariato e associazioni.
Monitoraggio regionale e ruolo del CORECOM
La Regione svolge funzioni di monitoraggio attraverso l’osservatorio previsto dalla legge regionale n. 6 del 2014, con raccolta dati sui fenomeni discriminatori e violenti e sulle buone prassi adottate. La Giunta disciplina l’integrazione organizzativa di tali funzioni, senza nuovi oneri per il bilancio. Il CORECOM effettua rilevazioni su programmazione radio-televisiva e messaggi pubblicitari eventualmente discriminatori e, in caso di non conformità ai codici di autoregolamentazione, segnala alle autorità competenti; assicura inoltre l’accesso ai soggetti legittimati anche su temi oggetto della legge.
Costituzione di parte civile e divieto di contributi ad associazioni discriminatorie
Nei casi di particolare impatto sociale la Regione valuta la costituzione di parte civile e può destinare l’eventuale risarcimento alle azioni previste dalla legge. Non concede contributi ad associazioni che, nello svolgimento delle proprie attività, violino i principi di non discriminazione o, per effetto della modifica introdotta alla legge regionale n. 6 del 2014, realizzino, organizzino o pubblicizzino la surrogazione di maternità.
Aspetti finanziari e valutazione dell’attuazione
Per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 gli oneri sono coperti con risorse già autorizzate da leggi regionali di settore, con eventuali variazioni di bilancio disposte dalla Giunta. Per gli esercizi successivi al 2021 la copertura avviene nell’ambito della legge di bilancio annuale. L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione tramite una relazione triennale della Giunta su andamento del fenomeno, azioni svolte, risorse erogate, beneficiari e criticità; può essere promossa anche una valutazione partecipata.
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