L.R. TAA 3/2003
Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (B.U. 29 aprile 2003, n. 17)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge delega alle Province autonome di Bolzano e Trento, con decorrenza rispettivamente dal 1° febbraio 2004 e dal 1° agosto 2004, diverse funzioni amministrative regionali in materia di camere di commercio, cooperazione, enti creditizi e libri fondiari. Dal 1° settembre 2004 sono inoltre trasferite le deleghe statali sul catasto fondiario e urbano. Prevede intese per l’attuazione, inclusi eventuali trasferimenti di personale e immobili.
Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e Bolzano
Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e Bolzano
La legge regionale disciplina il trasferimento di specifiche funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Prevede inoltre il coordinamento operativo necessario per rendere effettive le deleghe e regolare gli eventuali trasferimenti di risorse umane e immobiliari.
Ambito delle funzioni delegate
Le deleghe riguardano le funzioni amministrative regionali nelle seguenti materie:
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- enti di credito fondiario e di credito agrario;
- casse di risparmio e casse rurali;
- aziende di credito a carattere regionale;
- impianto e tenuta dei libri fondiari.
Decorrenza delle deleghe
La legge stabilisce una decorrenza differenziata:
- dal 1° febbraio 2004 per la Provincia autonoma di Bolzano;
- dal 1° agosto 2004 per la Provincia autonoma di Trento.
A partire dal 1° settembre 2004 sono inoltre trasferite alle due Province autonome le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.
Attuazione e organizzazione del trasferimento
Per rendere operative le deleghe, devono essere definiti d’intesa tra il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province autonome i provvedimenti necessari. Tali provvedimenti possono riguardare anche:
- il trasferimento alle Province autonome di personale regionale;
- il trasferimento di immobili regionali eventualmente necessari.
Trattamento del personale trasferito
L’inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province autonome di Trento e di Bolzano è determinato con le rispettive Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
Regime applicativo e attualità della disciplina
La legge contiene una disciplina di trasferimento di funzioni con termini puntuali di decorrenza già ampiamente trascorsi. Inoltre, il testo segnala l’abrogazione delle norme incompatibili con l’art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1. Nel complesso, si tratta di una disciplina storica di organizzazione amministrativa, oggi priva di concreta utilità applicativa salvo per esigenze ricostruttive o interpretative.
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