R.R. TAA 3/2003
Approvazione del nuovo testo del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 approvato con DPGR 22 agosto 1991 n. 11/L e successive modificazioni e integrazioni (B.U. 22 aprile 2003, n. 16)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento regionale che disciplina sussidi per la costituzione di nuove cooperative e contributi per formazione, studi, divulgazione e sviluppo del movimento cooperativo. Definisce destinatari, domande, criteri di valutazione, misure di finanziamento e iniziative realizzate direttamente dalla Regione. Abroga il precedente regolamento del 1991, come modificato nel 1995.
Regolamento di esecuzione sulla promozione e lo sviluppo della cooperazione in Regione Trentino-Alto Adige
Regolamento di esecuzione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Il regolamento attua la legge regionale Trentino-Alto Adige 28 luglio 1988, n. 15, disciplinando sussidi, contributi e iniziative regionali per la promozione della cooperazione, dell’educazione e dello spirito cooperativi. La disciplina riguarda il solo territorio della Regione e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione del 1991, poi modificato nel 1995.
Ambito di applicazione e destinatari
Le misure possono essere attuate in tre forme: sussidi per la costituzione e l’avvio di nuove imprese cooperative, contributi per specifici progetti e iniziative realizzate direttamente dalla Giunta regionale tramite la Ripartizione II – Affari sociali, credito e cooperazione, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni. I richiedenti devono avere sede legale o residenza nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e svolgervi l’attività prevalente.
Sussidi per la costituzione di nuove cooperative
I sussidi sono destinati alle cooperative per coprire parzialmente le spese connesse alla costituzione e all’avvio della nuova impresa. La domanda va presentata alla Giunta regionale tramite l’Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, secondo lo schema predisposto; sono esclusi dall’obbligo di bollo le ONLUS. La richiesta deve essere corredata da statuto, parcelle notarili, fatture o altra documentazione delle spese effettivamente sostenute, piano industriale e certificati di iscrizione al Registro delle imprese e al Registro delle cooperative della provincia competente.
Spese ammissibili e misura del sussidio
Ai fini del sussidio sono considerate solo le spese effettivamente sostenute per la costituzione della società, documentate in originale e quietanzate. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni materiali o immateriali e per software applicativi o sistemi informatici. Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa e non può comunque superare 2.500 euro. La concessione e la liquidazione spettano alla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e previo parere del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Verifiche successive sui sussidi
Dopo la concessione, l’Ufficio per la Cooperazione ed il Credito verifica il reale avvio e l’operatività della società, comunque entro il primo anno dalla costituzione.
Contributi per progetti e iniziative cooperative
Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale su appositi moduli predisposti dall’Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, con tutti gli elementi utili alla valutazione. La domanda va presentata entro il 30 settembre di ciascun anno per iniziative da realizzarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno; fa fede il timbro postale. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa e deve essere presentata prima dell’avvio della stessa. Per i progetti pluriennali la domanda deve descrivere l’iniziativa nel suo complesso e indicarne il termine finale.
Criteri di istruttoria e valutazione dei contributi
L’Ufficio per la Cooperazione ed il Credito istruisce le pratiche e verifica il rispetto dei termini, il rapporto equilibrato tra costi e benefici, l’economicità delle richieste e la coerenza dei progetti con le finalità di legge, secondo criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo, in conformità alla normativa regionale richiamata. I progetti sono ricondotti a varie tipologie: interventi formativi, studi e ricerche, divulgazione dei principi cooperativistici, divulgazione di materiale promozionale, scambi di esperienze, iniziative per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese cooperative, interventi in favore dei giovani.
Tipologie di iniziative finanziabili
Sono finanziabili, tra l’altro: attività di formazione e aggiornamento di amministratori, sindaci, soci e management; studi e ricerche per consolidare la conoscenza e sviluppare nuovi modelli cooperativi; iniziative di divulgazione nelle scuole, nelle università e nel mondo accademico; produzione di audiovisivi, pubblicazioni e altro materiale promozionale; scambi di esperienze con organismi nazionali, comunitari ed esteri; sperimentazioni per consolidare o creare nuove forme cooperative o consorzi; assegni, borse di studio e assegni di ricerca per studenti e giovani ricercatori attinenti al mondo cooperativo.
Ruolo del Comitato consultivo regionale per la cooperazione
Il Comitato esamina le domande di contributo ed esprime il parere valutando la corrispondenza con le finalità della legge, il carattere innovativo, l’utilità e l’interesse per il movimento cooperativo. Nel proporre la percentuale di contributo, considera originalità, valenza e incisività del progetto sul sistema cooperativo regionale, oltre ai criteri e parametri fissati dalla Giunta. Esprime inoltre parere sull’accoglimento delle richieste di sussidio, anche in relazione all’affidabilità delle neo imprese desunta dal piano industriale, nonché sulle modalità, criteri e parametri delle spese ammissibili.
Tempi di realizzazione e proroghe
Le iniziative finanziate devono essere realizzate, in conformità al progetto approvato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Il richiedente può avviare il progetto anche prima dell’accoglimento formale, purché dopo il deposito della domanda presso l’ufficio competente. Se l’iniziativa non è ultimata entro il 31 dicembre, l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga, per validi e giustificati motivi, fino al 30 giugno dell’anno successivo; la domanda di proroga va presentata entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento.
Liquidazione dei contributi
La liquidazione dei contributi avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e dalle disposizioni adottate ai sensi della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.
Iniziative realizzate direttamente dalla Regione
La Regione può realizzare direttamente le iniziative previste dalla legge avvalendosi, tramite convenzioni o atti equivalenti, di associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, cooperative e consorzi, enti e organizzazioni pubbliche o private e persone fisiche. Nell’affidamento si considerano affidabilità, competenza e criteri di valutazione dei costi. La Giunta approva il progetto, definendo tempi, modalità, eventuali collaborazioni esterne e spese necessarie. La titolarità resta in capo all’Amministrazione regionale. Il pagamento può avvenire a conclusione o in forma rateizzata.
Proroghe per le iniziative dirette
Se le iniziative realizzate direttamente dalla Regione non sono ultimate nei termini fissati, l’Amministrazione può concedere una proroga ulteriore di sei mesi.
Disposizioni finali e abrogazioni
Le domande di beneficio non soddisfatte nell’anno di riferimento per esaurimento dei fondi sono trasferite d’ufficio all’anno successivo. Non sono finanziate attività già agevolate integralmente da altra normativa regionale, provinciale, statale o comunitaria. È abrogato il precedente regolamento di esecuzione del 1991, integrato nel 1995.
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