R.R. TAA 7/2003
Approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, così come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, disciplinante le modalità di funzionamento del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa (B.U. 3 giugno 2003, n. 22)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione indicata, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato consultivo per l’attività legislativa e amministrativa: segreteria, convocazione, svolgimento delle sedute, verbalizzazione e regole di validità delle riunioni e dei pareri. Non contiene termini temporali di applicazione; è una disciplina organizzativa ancora astrattamente rilevante se il Comitato è operativo.
Regolamento di funzionamento del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa
Regolamento di funzionamento del Comitato consultivo per l’attività legislativa e amministrativa
Il regolamento detta le regole organizzative del Comitato consultivo per l’attività legislativa e amministrativa previsto dalla normativa regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. La disciplina riguarda la segreteria, la convocazione, la conduzione delle sedute, la verbalizzazione e il quorum per la validità delle riunioni e delle determinazioni.
Ambito e finalità
Il provvedimento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato consultivo per l’attività legislativa ed amministrativa, organo previsto dalla legge regionale e incaricato di svolgere le attribuzioni attribuite dalla disciplina di riferimento. L’intervento ha natura puramente organizzativa e non introduce contributi, sanzioni o altri regimi sostanziali.
Segreteria del Comitato
La Segreteria del Comitato è affidata al Vice Segretario della Giunta regionale, che ne assume la preposizione. Alla Segreteria sono inoltre assegnate due unità di personale, rispettivamente appartenenti all’area funzionale C e all’area funzionale B. La struttura di segreteria svolge anche il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute.
Convocazione e ordine del giorno
La convocazione del Comitato, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dalla legge regionale, è disposta dal Vice Segretario della Giunta regionale, in quanto responsabile della Segreteria del Comitato.
La convocazione avviene con avviso scritto inviato ai componenti insieme all’ordine del giorno almeno una settimana prima della seduta. Alla convocazione devono essere allegati i testi normativi, i programmi e ogni altro documento utile alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
L’ordine del giorno è predisposto dal Vice Segretario sulla base dei testi normativi e dei programmi trasmessi dai Dirigenti di Ripartizione e dalle Strutture equiparate.
Svolgimento delle sedute
Le sedute sono presiedute dal componente della Giunta regionale che fa parte del Comitato e a cui siano state attribuite le funzioni di presidente.
Il Presidente assicura, insieme al Vice Segretario della Giunta regionale, la regolarità dello svolgimento delle riunioni, delle determinazioni adottate e dei pareri espressi. In caso di assenza del Presidente, presiede il Vice Presidente; se manca anche quest’ultimo, la presidenza passa al Vice Segretario della Giunta regionale.
Verbali e conservazione degli atti
Di ogni seduta la Segreteria redige un processo verbale contenente le determinazioni adottate e i pareri espressi in relazione ai punti all’ordine del giorno. I verbali sono sottoscritti dal Vice Segretario della Giunta regionale e conservati agli atti della Segreteria del Comitato.
Validità delle sedute, delle determinazioni e dei pareri
La seduta non è valida se non partecipa la maggioranza dei componenti del Comitato, escludendo dal computo i componenti facenti parte della Giunta regionale.
Le determinazioni e i pareri si intendono validamente adottati quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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