R.R. TAA 8/2003
Modifica del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (B.U. 17 giugno 2003, n. 24)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il regolamento sui tempi di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, l’applicazione delle disposizioni su conto economico, prospetto di conciliazione e conto del patrimonio è fissata al 2004 per Bolzano e al 2006 per Trento. Ha quindi rilievo solo per tali scadenze transitorie.
Differimento dei tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità per i piccoli comuni di Trentino-Alto Adige
Differimento dei tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali
Il provvedimento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige modifica il regolamento che disciplina la decorrenza del nuovo sistema di contabilità degli enti locali. Interviene solo sui termini di applicazione delle disposizioni contabili per i comuni di minori dimensioni, con effetti distinti per le Province di Bolzano e Trento.
Ambito della modifica
La modifica riguarda il regolamento regionale già emanato nel 1999 sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali. Restano fermi i richiami al testo unico regionale in materia di ordinamento contabile e finanziario dei comuni e al regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Nuova scansione temporale per i piccoli comuni
Il testo sostituisce la disciplina relativa ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, precisando che l’applicazione delle disposizioni su:
- conto economico,
- prospetto di conciliazione,
- conto del patrimonio avviene con tempistiche differenziate tra le due Province autonome.
La scansione confermata dal regolamento è la seguente:
- anno 2002: comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- anno 2003: comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti;
- anno 2004: comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti della Provincia di Bolzano;
- anno 2006: comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti della Provincia di Trento.
Effetti pratici
La disciplina ha natura transitoria e serve esclusivamente a rinviare l’entrata a regime di specifici istituti contabili per i piccoli comuni. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti della Provincia di Trento, il termine è ulteriormente posticipato al 2006; per quelli della Provincia di Bolzano resta invece il 2004. Non risultano previste ulteriori misure applicative, sanzioni o regimi finanziari accessori.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto è destinato alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché disciplina termini di attuazione già collocati nel passato (2002, 2003, 2004 e 2006), il suo contenuto ha oggi carattere sostanzialmente storico e transitorio, senza utilità pratica attuale.
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