Cassazione Penale, Sentenza n. 26641/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore che deduceva: violazione di legge (art. 629 c.p.) e vizio di motivazione circa la responsabilità (affermazione che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero attendibili; e che l'attività di noleggio dell'Ostuni sarebbe stata lecita in base a visura camerale, sicché la condotta sarebbe riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Contestazione della qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che non si tratterebbe di estorsione ma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p.). Richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n.120/2023 per la tenuità/occasionale della condotta. Contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano la rivalutazione delle prove, confermando che non è consentita alla Cassazione una rivalutazione di merito della capacità dimostrativa delle prove, potendo verificare solo la congruità logica della motivazione. Ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione (art. 629 c.p.) perché la pretesa di Ostuni non era azionabile in sede giudiziaria: il noleggio era abusivo (mancanza di licenza) e il veicolo privo di revisione, oltre al fatto che la responsabilità del fermo non era addebitabile solo alla persona offesa; quindi mancava il diritto tutelabile che avrebbe consentito l'inquadramento nella fattispecie più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante della Corte costituzionale n.120/2023, ritenendo la condotta non occasionale, protrattasi nel tempo, con modalità aggressive e con una significativa pregressa personalità criminale. Ha altresì ritenuto infondata la doglianza sulle attenuanti generiche: la Corte di merito aveva escluso recidiva, fissato la pena al minimo edittale e non aveva riscontrato elementi positivi che giustificassero l'applicazione delle attenuanti atipiche. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto sussistente il reato data la richiesta di denaro mediante minaccia/violenza e l'assenza di un diritto azionabile dall'imputato.
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha spiegato che per ricondurre la condotta a questo reato è necessario che sussista un diritto effettivamente azionabile in giudizio, cosa ritenuta non presente nel caso di specie.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione: la censura sulla motivazione di merito è inammissibile nella parte in cui equivale a una rivalutazione del merito probatorio; la Cassazione verifica la coerenza logica e l'aderenza alle fonti di prova.
sentenza Corte costituzionale n. 120/2023
Corte cost. n.120 del 15/06/2023
Sentenza che ha introdotto una possibile attenuante per fatti di tenuità/occasionalità; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sussistessero i presupposti (modalità cruente, durata, personalità criminale dell'imputato) per applicarla.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la loro applicazione richiede elementi positivi favorevoli e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata in caso di rigetto del ricorso; la Corte vi ha fatto riferimento condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 29541/2020 - Filardo e altre decisioni)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021; Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017
Principi utilizzati: limiti della Cassazione nella valutazione del merito probatorio, criteri per la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario di ragioni, e orientamenti sull'applicazione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità e della capacità dimostrativa delle prove; può solo verificare la coerenza logica e l'aderenza della motivazione alle fonti probatorie.
- Per inquadrare una condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è necessario che il comportamento sia sorretto da un diritto effettivamente azionabile in giudizio; in mancanza di tale diritto la fattispecie è incompatibile e la condotta può integrare estorsione.
- L'illiceità della pretesa (es. noleggio abusivo, mancanza di revisione) esclude la legittimità della domanda risarcitoria e impedisce la ricostruzione della condotta come esercizio legittimo di una pretesa.
- L'attenuante invocata dalla Corte costituzionale (n.120/2023) richiede condizioni concrete di occasionalità e tenuità e non opera automaticamente: elementi quali la violenza usata, la durata dell'azione e la personalità criminale dell'agente possono escluderla.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute per semplice assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi di favorevole valutazione della personalità e del comportamento dell'imputato per giustificare la loro concessione.
- La documentazione formale che pretende di modificare la qualificazione dell'attività (es. visure) deve essere provata nel merito; affermazioni generiche sull'attività esercitata non sono sufficienti a ribaltare le risultanze del giudice di merito.
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