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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2002

Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge individua, per la Valle d'Aosta, le funzioni amministrative riservate alla Regione e quelle trasferite ai Comuni nelle materie statutarie, disciplinando anche indirizzo e coordinamento regionale, poteri sostitutivi e adeguamento della legislazione. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. e contiene un allegato molto ampio con le materie regionali.

Individuazione delle funzioni amministrative regionali e trasferimento di funzioni agli enti locali in Valle d'Aosta

Individuazione delle funzioni amministrative regionali e trasferimento agli enti locali

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, la ripartizione delle funzioni amministrative tra Regione e Comuni nell’ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione. Il provvedimento definisce le competenze regionali, trasferisce ai Comuni le funzioni non riservate alla Regione e detta regole su indirizzo, coordinamento e poteri sostitutivi.

Ambito della disciplina

La Regione individua le funzioni amministrative di propria competenza tenendo conto che restano regionali quelle:

  • attinenti a interessi di livello esclusivamente regionale e non frazionabili;
  • caratterizzate da elevata specializzazione;
  • con organizzazione e gestione tali da non consentire un esercizio efficiente ed ეკონომico da parte dei Comuni, singolarmente o associati nelle Comunità montane.

In parallelo, tutte le funzioni amministrative già svolte dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge e relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità locali sono trasferite ai Comuni, salvo le materie riservate alla Regione.

Funzioni riservate alla Regione

L’allegato A elenca in modo dettagliato le funzioni amministrative mantenute in capo alla Regione. Le principali aree riguardano:

  • agricoltura e risorse naturali: attività specialistiche, autorizzazioni e controlli, interventi su terreni agricoli e vitivinicoli, aiuti e contributi, anagrafe agricola, boschi, fauna, antincendio boschivo, aree protette, vincolo idrogeologico e Corpo forestale valdostano;
  • industria, artigianato ed energia: sviluppo e promozione delle imprese, albi e vigilanza cooperativa, manifestazioni fieristiche, carburanti, pianificazione energetica e gestione dei contingenti in esenzione fiscale;
  • istruzione e cultura: scuola, diritto allo studio, organi collegiali, personale scolastico, programmazione della rete scolastica, beni culturali, musei, biblioteche, patrimonio storico-documentario, cultura locale e lingue valdostane;
  • sanità, salute e politiche sociali: sanità ospedaliera e territoriale, sanità veterinaria, salute mentale, standard dei servizi sociali, fondo regionale per le politiche sociali, criteri di accesso alle prestazioni, minori, invalidità civili, volontariato e contributi sociali;
  • territorio, ambiente e opere pubbliche: suolo e rischio idrogeologico, risorse idriche, polizia idraulica, ambiente, VIA, urbanistica, attività estrattive, cartografia, linee elettriche e dighe, edilizia residenziale pubblica e mutui prima casa;
  • turismo, sport, commercio e trasporti: promozione turistica, servizi di informazione, professioni turistiche, eventi, sport, commercio, impianti ricreativi, rifugi alpini, piste di sci, impianti a fune, trasporto pubblico locale, agevolazioni e albo autotrasportatori;
  • enti locali, protezione civile e servizi antincendi: elezioni e referendum regionali, toponomastica, stemmi comunali, calamità, aiuti per danni, rete radio, centro operativo regionale, meteorologia, Corpo valdostano dei vigili del fuoco e volontariato antincendi;
  • finanze e programmazione: gioco e Casa da Gioco, rapporti con il settore creditizio e finanziario, finanza locale;
  • pianificazione, investimenti e politiche strutturali: programmi comunitari e statali, valutazione dei grandi investimenti pubblici e aggiornamento del parco progetti;
  • politiche del lavoro: informazione, formazione professionale, politiche del lavoro, piano regionale del lavoro, analisi del mercato del lavoro e incontro domanda-offerta;
  • sistema informativo: sviluppo del sistema informativo regionale e, nelle versioni più recenti dell’allegato, pianificazione e gestione delle postazioni radio-telecomunicazioni e indirizzi per la trasformazione digitale coordinata degli enti locali.

Modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni

Le funzioni trasferite ai Comuni possono essere esercitate direttamente dai Comuni, in base alle deliberazioni previste dalla legge regionale sul sistema delle autonomie, quando il livello ottimale di esercizio sia comunale per ragioni di efficienza ed economicità oppure quando gli ambiti territoriali e gli interessi coinvolti non siano compatibili con le dimensioni delle Comunità montane.

Indirizzo e coordinamento regionale

La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle Commissioni consiliari competenti, può emanare atti di indirizzo e coordinamento. Tali atti servono a garantire:

  • livelli minimi di qualità e omogeneità dei servizi e delle funzioni trasferite;
  • obiettivi unitari su tutto il territorio regionale;
  • contenimento della spesa pubblica.

Gli atti di indirizzo e coordinamento possono fissare solo obiettivi, standard e risultati; resta ferma l’autonomia degli enti locali nel definire le misure organizzative di attuazione.

Poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali

Se un ente locale resta persistentemente inattivo nell’esercizio delle funzioni trasferite, il Presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente, assegna un termine congruo per provvedere, comunque non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione esercita il potere sostitutivo nominando un commissario, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Adeguamento della legislazione regionale

La Regione deve adeguare la legislazione vigente alla nuova ripartizione delle funzioni amministrative, sia per le competenze rimaste regionali sia per quelle trasferite agli enti locali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le funzioni e i trasferimenti disciplinati risultano quindi operativi a partire da tale data, salvo successive modifiche dell’allegato e della disciplina di settore.

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