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Legge

L.R. Valle d'Aosta 4/2002

Disciplina del referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 4/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta il referendum confermativo sulle leggi approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 15, c. 2, dello Statuto speciale. Stabilisce pubblicazione, termini di 3 mesi per la richiesta, soglie di elettori o consiglieri, deposito e verifica delle firme, indizione e svolgimento del voto, proclamazione dei risultati e conseguenze sull’efficacia della legge. La disciplina è legata a singole leggi sottoposte a referendum ed è oggi di fatto solo residuale.

Disciplina del referendum regionale sulle leggi approvate ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta

Disciplina del referendum confermativo sulle leggi statutarie della Valle d’Aosta

La legge regola il referendum previsto dall’art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, applicabile alle leggi regionali approvate con la procedura rafforzata di cui all’art. 15, secondo comma. Il provvedimento disciplina sia la fase di richiesta sia lo svolgimento della consultazione, con effetti limitati alle singole leggi oggetto di voto.

Pubblicazione della legge e apertura del termine per il referendum

Dopo l’approvazione della legge da sottoporre a possibile referendum, il Presidente del Consiglio regionale la trasmette al Presidente della Regione entro cinque giorni, indicando se l’approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta o dei due terzi. Il Presidente della Regione pubblica il testo sul Bollettino ufficiale entro i cinque giorni successivi, con apposita intestazione e senza numero d’ordine né formula di promulgazione.

La pubblicazione deve contenere l’avvertenza sul diritto di richiedere il referendum entro tre mesi:

  • se la legge è stata approvata a maggioranza assoluta, possono richiederlo un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri regionali;
  • se è stata approvata con i due terzi dei componenti, può richiederlo un quindicesimo degli elettori.

Dalla pubblicazione decorre il termine di tre mesi per presentare la richiesta e raccogliere le sottoscrizioni.

Soggetti legittimati e soglie per la richiesta

La richiesta può essere promossa:

  • da un quinto dei componenti del Consiglio regionale;
  • dagli elettori della Regione, tramite raccolta firme.

Per l’iniziativa degli elettori, la legge richiede almeno tre e non più di cinque promotori, che depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale la comunicazione di iniziativa e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Valle d’Aosta.

Contenuto della richiesta e delegati

La richiesta deve indicare il titolo della legge, la data di approvazione del Consiglio regionale e gli estremi della pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Sia per la richiesta dei consiglieri sia per quella degli elettori sono previsti due delegati, scelti tra i richiedenti o tra i promotori, che rappresentano i sottoscrittori del referendum. I delegati ricevono le comunicazioni, partecipano alle fasi del procedimento e possono promuovere azioni, ricorsi e iniziative a tutela del referendum.

Raccolta, vidimazione e autenticazione delle firme

Le firme degli elettori devono essere apposte su moduli di formato analogo alla carta bollata, con la richiesta di referendum già stampata in epigrafe. I fogli devono essere preventivamente vidimati dalla Segreteria generale del Consiglio regionale su presentazione dei delegati.

Ogni firma deve essere accompagnata, a pena di nullità, da nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Le firme sono autenticate dai soggetti indicati dalla normativa statale richiamata e dai consiglieri regionali della Valle d’Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità.

La domanda deve inoltre essere corredata dai certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali; i sindaci devono rilasciarli entro due giorni dalla richiesta.

Deposito, verifica e controllo di legittimità

Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, i delegati depositano i fogli vidimati con le firme presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, accompagnati da una dichiarazione sul numero delle firme e delle certificazioni allegate. Il deposito è verbalizzato con indicazione di data e ora.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verifica entro dieci giorni la regolarità delle firme, il loro numero, l’autenticazione e la documentazione allegata. Sono nulle le firme:

  • apposte su fogli non vidimati;
  • non autenticate regolarmente;
  • non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Se la richiesta è dichiarata illegittima, il verbale viene trasmesso ai delegati e pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Mancata richiesta o richiesta illegittima: promulgazione della legge

Se entro tre mesi non viene presentata alcuna richiesta di referendum, oppure se la richiesta viene dichiarata illegittima e il termine di tre mesi è ormai decorso, il Presidente della Regione promulga la legge con la formula prevista dalla norma, rendendola pienamente efficace.

Indizione del referendum e calendario della consultazione

Se la richiesta è legittima, il Presidente della Regione indice il referendum entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale dell’Ufficio di Presidenza. La votazione si svolge in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione.

È prevista una possibile dilazione fino a quattro mesi oltre tale termine per coordinare più referendum già avviati, così da farli svolgere contemporaneamente con un’unica convocazione degli elettori.

Quesito, voto e schede

Il quesito da sottoporre agli elettori richiama il titolo della legge, la data di approvazione, la maggioranza con cui è stata approvata e gli estremi della pubblicazione. Le schede devono riportare il quesito in italiano e in francese, con le due opzioni di risposta “SI/OUI” e “NO/NON”.

Il voto è diretto, libero e segreto. Le operazioni di voto iniziano alle ore 7 e terminano alle ore 22 della domenica fissata.

Uffici di sezione, scrutinio e rappresentanza dei promotori

L’ufficio di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario; negli uffici situati in circoscrizioni con ospedali o case di cura con meno di cento posti letto gli scrutatori diventano quattro. Lo scrutinio inizia alle ore 8 del giorno successivo e deve concludersi entro le ore 20 dello stesso giorno.

Possono assistere alle operazioni, se lo richiedono, un rappresentante di ciascun partito rappresentato in Consiglio regionale e dei promotori del referendum. Le designazioni devono provenire da soggetti muniti di mandato autenticato.

Ufficio regionale per il referendum e proclamazione dei risultati

Presso il Tribunale di Aosta è istituito l’ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione; il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono previsti anche tre supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere designato dal Presidente del Tribunale.

L’ufficio regionale esamina i verbali di scrutinio, riesamina i voti contestati e provvisoriamente non assegnati e proclama i risultati. La legge è considerata approvata quando i voti favorevoli, sui voti validi, sono in numero maggiore di quelli contrari.

Effetti dell’esito del referendum

Se il referendum ha esito favorevole, il Presidente della Regione promulga la legge con formula apposita, rendendola definitiva.

Se invece i voti favorevoli sono minori o uguali ai contrari, il Presidente della Regione pubblica l’esito sfavorevole sul Bollettino ufficiale e la legge non approvata decade.

Spese e copertura finanziaria

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche, che hanno diritto al rimborso su rendiconto documentato da presentare entro sei mesi dalla votazione.

La legge quantifica gli oneri in euro 415.000 e li copre sul capitolo di bilancio regionale destinato alle consultazioni elettorali e ai referendum di interesse regionale.

Rinvio alle norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano in quanto compatibili la disciplina regionale sulle elezioni del Consiglio regionale, la legge statale sui referendum e sull’iniziativa legislativa popolare e la normativa sulla votazione degli elettori non deambulanti.

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