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Legge

L.R. Valle d'Aosta 7/2002

Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 7/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ne disciplina funzioni, organi, personale, patrimonio e finanziamento, e regola il passaggio dalle strutture regionali. Molte disposizioni transitorie e di prima applicazione sono ormai esaurite; alcune norme sono state modificate o abrogate nel tempo.

Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e istituzione della Chambre valdôtaine

Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e istituzione della Chambre valdôtaine

La legge istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, ente pubblico autonomo con competenza sull’intero territorio regionale. Il provvedimento disciplina funzioni, organi, personale, patrimonio, finanziamento e fase transitoria di trasferimento delle attività camerali dalla Regione alla Chambre.

Istituzione, natura e ambito territoriale

La Chambre è istituita dalla Regione come ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale e statutaria. È collegata alle camere di commercio italiane ed europee e agli enti rappresentativi dei rispettivi interessi. Ha sede in Aosta o in un Comune del circondario e può istituire uffici periferici con deliberazione del Consiglio.

Funzioni e attribuzioni

La Chambre esercita in Valle d’Aosta le funzioni camerali assunte dalla Regione e quelle che, nel resto del territorio nazionale, spettano alle camere di commercio, comprese le funzioni già proprie degli ex Uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato. In particolare:

  • svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico valdostano;
  • opera nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, ferme restando le competenze regionali;
  • esprime pareri e proposte alla Regione e agli enti locali ed è organo di consultazione tecnica;
  • svolge studi, indagini e rilevazioni economico-sociali;
  • istituisce osservatori economici e congiunturali;
  • monitora gli interventi pubblici sui servizi alle imprese e propone misure per evitare sovrapposizioni e migliorare efficienza ed economicità;
  • intrattiene rapporti con enti e organismi esteri o sovranazionali;
  • svolge funzioni delegate da Stato, Regione e altre istituzioni, anche in base a convenzioni;
  • collabora con la Giunta regionale per l’attuazione di direttive e programmi settoriali o territoriali;
  • svolge attività di risoluzione alternativa delle controversie, con compartecipazione regionale agli oneri;
  • gestisce l’Albo regionale delle imprese artigiane. La Chambre può inoltre predisporre contratti tipo, promuovere la conoscenza della legislazione, favorire controlli sulle clausole inique, costituirsi parte civile in giudizi per reati contro l’economia e promuovere azioni contro la concorrenza sleale. Può coordinare programmi di servizi alle imprese degli enti pubblici regionali e infraregionali e delle società partecipate dalla Regione.

Autonomia statutaria, regolamentare e rapporti con la Regione

La Chambre ha potestà statutaria e regolamentare, oltre ad autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Lo Statuto, approvato dal Consiglio con maggioranza dei due terzi e dalla Giunta regionale, disciplina organizzazione, composizione degli organi, competenze, funzionamento e forme di partecipazione, tenendo conto delle caratteristiche del territorio valdostano e della rappresentanza dei diversi settori economici. La Regione esercita il controllo sugli organi della Chambre, anche nei casi di mancato funzionamento o costituzione, compreso lo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla normativa statale. In caso di scioglimento o di mancato accordo nella elezione del Presidente, la Regione nomina un commissario. La Regione può inoltre delegare alla Chambre iniziative strategiche per lo sviluppo economico-produttivo regionale.

Organi della Chambre e loro funzioni

Gli organi sono:

  • Consiglio;
  • Giunta;
  • Presidente;
  • Collegio dei revisori dei conti. La ripartizione delle competenze è demandata allo Statuto nel rispetto dei principi della disciplina statale delle camere di commercio.

Consiglio

Il Consiglio è l’organo rappresentativo di base. Tra le sue funzioni principali vi sono:

  • predisposizione e modifica dello Statuto;
  • approvazione dei regolamenti;
  • determinazione degli indirizzi generali e approvazione del programma pluriennale di attività;
  • deliberazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del conto consuntivo. Il Consiglio è composto da un minimo di 20 a un massimo di 28 componenti, secondo lo Statuto, e le funzioni non sono delegabili. I componenti sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dai sindacati, dalle associazioni dei consumatori e dagli ordini professionali individuati dallo Statuto; se le designazioni mancano o sono incomplete, provvede la Giunta regionale. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura cinque anni. Sono previsti requisiti di eleggibilità, incompatibilità e decadenza: possono essere nominati cittadini italiani o dell’Unione europea maggiorenni e in possesso dei requisiti professionali o di esperienza richiesti; sono esclusi, tra gli altri, dipendenti della Chambre, dipendenti pubblici regionali e statali salvo i rappresentanti delle categorie indicate, soggetti con rapporti creditizi o debitori con la Chambre, parlamentari nazionali ed ევროპei, consiglieri o assessori regionali e soggetti condannati per determinati delitti o sottoposti a misure di prevenzione. La perdita dei requisiti o il sopravvenire di alcune incompatibilità comporta decadenza; in altri casi è richiesta l’opzione entro 30 giorni.

Giunta

La Giunta è l’organo esecutivo. È composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a un terzo dei consiglieri, secondo lo Statuto. Deve comunque essere assicurata la presenza di un rappresentante per agricoltura, artigianato, commercio, industria e turismo. La Giunta è eletta dal Consiglio, dura cinque anni e il mandato è rinnovabile per tre sole volte. Le sue funzioni comprendono:

  • predisposizione del bilancio preventivo, delle variazioni e del conto consuntivo;
  • predisposizione e approvazione della dotazione organica e gestione del personale;
  • adozione dei provvedimenti per attuare il programma di attività e gestire le risorse;
  • esercizio delle altre funzioni non riservate al Consiglio o al Presidente. In caso di urgenza può deliberare su materie di competenza del Consiglio, con ratifica nella prima riunione utile. Può essere convocata anche su richiesta di almeno quattro componenti.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio con maggioranza qualificata: due terzi nelle prime due votazioni e maggioranza assoluta nella terza. Se nessuno raggiunge tale quorum, si procede a un ballottaggio tra i due più votati; se anche il ballottaggio non dà esito, il Consiglio decade e la Regione nomina un commissario, con rinnovo degli organi entro 180 giorni. Il Presidente rappresenta la Chambre, convoca e presiede Consiglio e Giunta, ne stabilisce l’ordine del giorno e, in caso d’urgenza, può adottare atti di competenza della Giunta limitatamente all’ordinaria amministrazione, con successiva ratifica. Il Vicepresidente è nominato dalla Giunta tra i suoi componenti.

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti effettivi. Tutti i membri devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio dura cinque anni e svolge funzioni di vigilanza contabile e finanziaria, collaborazione al controllo, attestazione della corrispondenza del conto consuntivo e formulazione di rilievi e proposte per migliorare efficienza, produttività ed economicità.

Personale e Segretario generale

Il personale della Chambre appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta e si applica la disciplina regionale del personale. Il Segretario generale è nominato dal Presidente della Regione su designazione della Giunta della Chambre, tra gli iscritti all’albo dei dirigenti regionali o tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul personale regionale; se iscritto all’albo, è collocato fuori ruolo. Il Segretario generale è il vertice amministrativo ed è sovraordinato a tutto il personale. La nomina richiede l’accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese, salvo chi abbia già superato tale accertamento per l’accesso alla dirigenza del comparto unico regionale.

Patrimonio e beni

Il patrimonio acquisito dalla Regione in base alla normativa statale di devoluzione dei servizi camerali è trasferito alla Chambre. Possono essere trasferite anche le dotazioni tecniche degli uffici regionali che svolgevano le funzioni camerali. Se il trasferimento non è possibile o non è integrale, la Regione assegna risorse finanziarie pari al valore dei beni non trasferiti o trasferisce beni di pari valore. Tutti i provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.

Finanziamento ed entrate

Dal 1° gennaio 2006 i fondi destinati alle camere di commercio sono introitati direttamente dalla Chambre. Essa dispone inoltre di ogni altra entrata derivante dall’esercizio delle funzioni camerali. La Regione eroga un finanziamento annuale, determinato con la legge di bilancio, tenendo conto anche degli oneri per la gestione dell’Albo regionale delle imprese artigiane. Nelle more del trasferimento della sede patrimoniale, la Regione mette a disposizione i locali oppure considera, nella determinazione del finanziamento, le spese di locazione sostenute dalla Chambre. Per cofinanziare iniziative dirette ad aumentare la produzione e migliorare le condizioni economiche del territorio, la Chambre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può aumentare il diritto annuale fino al 20% per gli esercizi di riferimento.

Fase transitoria di prima applicazione

Nella fase iniziale è istituito un Comitato paritetico per i servizi camerali della Valle d’Aosta, composto dal Presidente della Regione o suo delegato, dal Presidente della Chambre, dagli assessori regionali competenti e da un numero uguale di rappresentanti del Consiglio della Chambre. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, coordina il passaggio di funzioni, personale e beni dalla Regione alla Chambre fino a quando gli organi di quest’ultima non siano in grado di operare pienamente. Si avvale, se necessario, di un organismo tecnico paritetico. Il Comitato trasmette relazioni semestrali alle istituzioni regionali e alla Chambre; tali relazioni sostituiscono, per la fase transitoria, il rapporto annuale previsto a regime. Le spese per il Comitato e per l’organismo tecnico sono a carico della Regione.

Costituzione degli organi e trasferimento delle funzioni

La nomina del Consiglio doveva avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta regionale individuava le categorie interessate, fissava il numero dei consiglieri, pubblicava i dati economici rilevanti e ripartiva i seggi. Le designazioni dovevano essere sollecitate dal Presidente della Regione o dall’assessore delegato; in caso di inerzia si applicava la designazione sostitutiva regionale. Dopo la nomina, il Consiglio provvedeva agli adempimenti iniziali e la Giunta regionale nominava il Presidente tra i consiglieri. Le funzioni di Giunta erano esercitate, nel periodo transitorio, dai componenti del Comitato paritetico designati dal Consiglio. Il trasferimento delle funzioni alla Chambre doveva completarsi entro 18 mesi dall’elezione del Consiglio ed avveniva gradualmente, con passaggio dei rapporti giuridici e consegna degli atti relativi agli affari non ancora esauriti.

Dotazione finanziaria transitoria, norme abrogate e rinvii

Finché la Chambre non fosse in grado di percepire il diritto annuale o non fosse possibile determinare la quota regionale, la Regione erogava un finanziamento a titolo di dotazione, stabilito annualmente con legge finanziaria. La legge regionale n. 70/1994 sulla Consulta regionale dell’economia e del lavoro è abrogata. Il provvedimento richiama inoltre il metodo della concertazione del Patto per lo sviluppo della Valle d’Aosta del 17 maggio 2000 e istituisce il Segretariato per la concertazione nell’ambito dell’assessorato competente, con disciplina del relativo posto dirigenziale secondo la normativa sul personale regionale. Il Comitato valdostano di collaborazione per il commercio, l’industria e l’agricoltura cessa le sue funzioni dalla costituzione del Consiglio della Chambre. Per quanto non previsto, si applica la legislazione statale in materia di servizi camerali.

Disciplina finanziaria iniziale

Per l’attuazione della legge sono quantificati oneri per il 2002 e per gli anni successivi, con copertura mediante riduzione di un fondo globale del bilancio regionale e con possibilità di variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente. Il trasferimento del gettito di cui al diritto annuale è collegato alla progressiva attuazione del trasferimento delle funzioni.

Obsolescenza pratica della disciplina

La legge conserva un valore di inquadramento istituzionale della Chambre, ma numerose disposizioni transitorie riguardano la fase di avvio del 2002-2006 e risultano oggi esaurite, così come vari commi sono stati modificati o abrogati. Per la pratica professionale attuale restano soprattutto rilevanti la disciplina dell’ente, delle funzioni, degli organi, del personale, delle entrate e dei rapporti con la Regione.

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