L.R. Valle d'Aosta 40/2001
Norme in materia di partecipazione alle gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici. Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12. Abrogazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 8 e 18 agosto 1986, n. 53.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in via transitoria fino alla riattivazione dell’albo regionale di preselezione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la partecipazione alle gare per lavori pubblici di interesse regionale fino a 1.032.913 euro. Definisce requisiti generali e speciali per importi diversi, abroga due precedenti leggi regionali e modifica l’art. 34 della l.r. 12/1996.
Partecipazione alle gare regionali di lavori pubblici e requisiti di qualificazione
Partecipazione alle gare regionali di lavori pubblici
La legge disciplina, per la Regione interessata, l’accesso alle gare d’appalto per lavori pubblici di interesse regionale in assenza dell’albo regionale di preselezione previsto dalla normativa regionale sui lavori pubblici. La disciplina è espressamente temporanea e opera fino alla riattivazione di tale albo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2003.
Ambito di applicazione
Sono ricompresi i lavori pubblici di interesse regionale con importo a base d’asta non superiore a 1.032.913 euro, banditi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori richiamati dalla l.r. 12/1996. La norma individua soglie diverse di qualificazione in funzione dell’importo dell’appalto.
Soggetti ammessi e sistemi di qualificazione
Per partecipare alle gare sono ammessi:
- i soggetti muniti di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste;
- per lavori oltre 150.000 euro, i soggetti che dimostrino in gara i requisiti generali e speciali richiesti;
- per lavori da 38.734 euro a 150.000 euro, i soggetti che dimostrino i requisiti generali e speciali previsti per tale fascia;
- per lavori fino a 38.734 euro, i soggetti con i soli requisiti generali e iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio.
Requisiti di ordine generale
I concorrenti diversi dai titolari di attestazione SOA devono possedere i requisiti generali previsti dal regolamento statale sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, fatte salve le cause di esclusione richiamate dal regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.
Tali requisiti, con riferimento alle persone fisiche che operano nella struttura dell’impresa, riguardano:
- il titolare e il direttore tecnico nelle imprese individuali;
- il direttore tecnico e tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- il direttore tecnico e tutti gli accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- il direttore tecnico e gli amministratori muniti di rappresentanza per società e consorzi di altro tipo.
Requisiti speciali per lavori oltre 150.000 euro
Per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, oltre ai requisiti generali, è richiesta una qualificazione sostanziale adeguata alla classifica corrispondente all’importo dei lavori, fondata su:
- capacità economica e finanziaria adeguata;
- idoneità tecnica e organizzativa adeguata;
- dotazione adeguata di attrezzature tecniche;
- organico medio annuo adeguato.
La prova dei requisiti segue quanto previsto dal regolamento statale di qualificazione e da una deliberazione del Consiglio regionale. Per la dotazione tecnica, la legge specifica che il requisito sussiste se, nell’ultimo quinquennio, la media annua degli importi per ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e noleggio raggiunge almeno il 2% della media annua del fatturato, e se, nello stesso periodo, la media annua di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria raggiunge almeno l’1% della medesima media del fatturato.
Requisiti speciali per lavori fino a 150.000 euro
Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e superiore a 38.734 euro, occorre dimostrare:
- l’esecuzione diretta, nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando, di lavori analoghi o riconducibili alla categoria richiesta, per un importo almeno pari a quello a base d’asta;
- un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio; se tale rapporto è inferiore, l’importo dei lavori è ridotto figurativamente in proporzione per ripristinare la percentuale richiesta;
- un’adeguata attrezzatura tecnica.
Per i lavori fino a 38.734 euro, è sufficiente l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, oltre ai requisiti generali.
Modifica alla disciplina regionale sui lavori pubblici
La legge introduce una modifica all’articolo 34 della l.r. 12/1996. Il contenuto della modifica è richiamato come vigente nel testo consolidato, ma nel testo fornito non è riportato il dettaglio della nuova formulazione.
Abrogazioni
Sono abrogate due precedenti leggi regionali in materia:
- l.r. 28 marzo 1985, n. 8;
- l.r. 18 agosto 1986, n. 53.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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