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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13184/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di ventisette opere pittoriche realizzate dal de cuius delle attrici, che erano state esposte nel ristorante di una società convenuta. Le attrici sostenevano che i dipinti fossero stati consegnati al ristorante a titolo di comodato e ne chiedevano la restituzione; la società convenuta affermava invece di averli ricevuti da un terzo che si dichiarava proprietario, chiamato poi in causa. Quest’ultimo formulava a sua volta domanda di accertamento della proprietà e di restituzione delle opere. Il tribunale riconosceva solo per cinque dipinti la proprietà del terzo, ordinandone la restituzione a suo favore, e disponeva la restituzione agli eredi per gli altri. In appello il terzo impugnava la decisione, ma la Corte territoriale la confermava, ritenendo provato il titolo di comodato allegato dagli eredi e non provata, da parte dell’appellante, l’allegata compravendita. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto non provato il suo acquisto senza adeguata analisi delle singole prove; (2) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente ex art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (3) omessa pronuncia sull’eccezione di nullità delle testimonianze asseritamente rese de relato actoris; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2726 c.c., per non avere valorizzato le deposizioni che, secondo il ricorrente, dimostravano il pagamento di un corrispettivo per alcune opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2697 c.c. da parte della Corte d’appello, osservando che, in una domanda di restituzione fondata su comodato, il comodante deve provare il titolo di concessione in godimento, mentre grava su chi trattiene il bene l’onere di dimostrare un diverso titolo, quale l’acquisto. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o contraddittoria, rilevando che il giudice di merito aveva spiegato, sia pure sinteticamente, perché le risultanze istruttorie non consentivano di riconoscere la proprietà dedotta dal ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’omessa pronuncia riguarda domande di merito e non questioni istruttorie; inoltre, la testimonianza de relato ex parte non comporta nullità in senso tecnico, ma al più incide sull’attendibilità e sulla rilevanza della prova. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In una domanda di restituzione di beni concessi in comodato, chi agisce deve provare il titolo di concessione in godimento, mentre chi detiene il bene e deduce un diverso titolo deve provarlo.

  • art. 111 Cost.

    La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; non basta una motivazione sintetica ma intellegibile.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia rileva per domande o eccezioni di merito, non per istanze o questioni istruttorie, che possono essere disattese implicitamente.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è denunciabile come violazione di legge la mera diversa lettura del materiale probatorio; la censura è ammissibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o viola il regime delle prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi o disattende prove legali; non quando compie una valutazione di merito delle prove.

  • art. 2721 c.c.

    La norma è evocata dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale del pagamento del prezzo, ma la Corte esclude che il motivo integri una reale violazione di legge.

  • art. 2726 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente insieme all’art. 2721 c.c. per contestare la prova del pagamento, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione di restituzione di un bene qualificato come concesso in comodato, il comodante deve provare il titolo di concessione, mentre il detentore che invochi un diverso titolo di possesso o detenzione ha l’onere di dimostrarlo.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice ripartisce l’onere della prova in modo scorretto; non sussiste quando il giudice applichi correttamente il criterio probatorio e ritenga non assolto l’onere da parte del soggetto gravato.
  • La motivazione della sentenza d’appello può essere resa anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, purché sia possibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito, non le questioni istruttorie o la valutazione delle prove, che possono essere respinte implicitamente.
  • La testimonianza de relato ex parte non determina nullità automatica della deposizione: la sua incidenza riguarda, di regola, l’attendibilità e la rilevanza della prova, da apprezzarsi nel merito.
  • In cassazione non è consentito censurare la mera rivalutazione delle prove o proporre una diversa lettura del compendio istruttorio sotto la veste formale di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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