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Legge

L.R. Umbria 8/2008

Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

Normativa regionaleL.R. Umbria 8/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra rafforza gli obblighi di regolarità contributiva e di controllo nei lavori edili privati, introducendo il DURC finale con verifica della congruità della manodopera, sanzioni per le irregolarità e conseguenze sull’agibilità. Si applica agli interventi con notifica preliminare trasmessa dopo l’entrata in vigore; alcune misure finanziarie e organizzative valgono solo per il 2008.

Ulteriori disposizioni sulla regolarità contributiva e sulla sicurezza nei cantieri privati

Regolarità contributiva e sicurezza nei cantieri privati

La legge regionale Umbria 21 maggio 2008, n. 8 interviene sulla disciplina dell’attività edilizia privata già contenuta nella legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, rafforzando i controlli sulla regolarità contributiva delle imprese e sulla congruità della manodopera impiegata nei cantieri. L’obiettivo è collegare l’accesso al titolo edilizio, al pagamento finale e al certificato di agibilità a verifiche più stringenti, con un sistema di segnalazioni, sanzioni ed elenchi di imprese inadempienti.

Ambito di applicazione

La disciplina rafforzata riguarda i lavori privati per i quali ricorrono i presupposti dell’articolo 11 della L.R. n. 1/2004, cioè gli interventi con costo di costruzione superiore a 50.000 euro oppure, per opere esentate da tale costo, con superficie utile coperta superiore a 100 metri quadrati. Le nuove disposizioni sugli articoli 11 e 11-bis si applicano agli interventi edilizi privati per i quali la notifica preliminare sia stata trasmessa dopo l’entrata in vigore della legge.

Obblighi del direttore dei lavori

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione indicato, il direttore dei lavori deve:

  • acquisire prima dell’inizio dei lavori copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile per i soggetti obbligati;
  • trasmettere telematicamente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare e i successivi aggiornamenti agli organismi indicati dalla legge, compresa l’indicazione dell’incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria;
  • controllare durante l’esecuzione la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato, annotando le visite sul giornale dei lavori e comunicando eventuali irregolarità ai soggetti competenti;
  • trasmettere allo Sportello unico per l’edilizia, all’inizio e alla conclusione dei lavori, il DURC e il documento di congruità della manodopera, oltre alle eventuali variazioni o violazioni accertate.

Regolarità contributiva e congruità della manodopera

La legge introduce, oltre al DURC ordinario, un documento unico di regolarità contributiva finale che attesta anche la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere. Tale documento è rilasciato dallo sportello costituito da INPS, INAIL e Cassa edile. Il committente, prima del pagamento della rata di saldo, deve acquisire dall’impresa esecutrice questo documento. È inoltre definita la “congruità dell’incidenza della manodopera” come il rapporto tra il lavoro da realizzare nel cantiere e le ore di lavoro necessarie alla sua esecuzione.

Certificato di agibilità

Per il rilascio del certificato di agibilità, la documentazione deve essere completa e regolare. Per i lavori soggetti alla disciplina dell’articolo 11, il certificato di agibilità richiede anche la copia del DURC finale con attestazione di regolarità e congruità della manodopera. Se la documentazione è incompleta o irregolare, lo Sportello unico per l’edilizia dichiara irricevibile la domanda. Per i lavori fuori dalla fattispecie dell’articolo 11, un’eventuale irregolarità del DURC non impedisce il rilascio dell’agibilità, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure dell’articolo 39.

Segnalazioni, sanzioni e elenco delle imprese inadempienti

Se dal DURC risulta che l’impresa esecutrice non è in regola, lo Sportello unico per l’edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro e alla Regione. La Regione applica all’impresa irregolare una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% dell’importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti, con minimo di 2.000 euro e massimo di 10.000 euro. La stessa sanzione si applica anche a subappaltatori, subaffidatari e lavoratori autonomi non in regola.

Nei casi previsti dall’articolo 39, il Comune segnala le inadempienze alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione, che inserisce l’impresa nell’elenco delle imprese inadempienti. L’elenco è pubblicato semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e comporta per due anni l’esclusione dagli appalti e subappalti per lavori privati e pubblici di competenza regionale, degli enti locali, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e delle altre amministrazioni pubbliche regionali, oltre all’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici.

Obblighi dell’impresa e tutela economica dei lavoratori

L’impresa che realizza opere private, a prescindere dall’importo, deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali del settore.

Ruolo della Regione, degli enti e dei professionisti

La Regione promuove, d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l’attivazione dello sportello per il rilascio del documento di regolarità e congruità mediante convenzione con INPS, INAIL e Cassa edile. La convenzione deve disciplinare documentazione, tempi e modalità di rilascio, verifica della congruità nei lavori con più imprese, rafforzamento dei controlli e banca dati informatizzata sull’attività edilizia.

La Regione promuove inoltre iniziative di formazione e comunicazione sulla prevenzione e sicurezza nei cantieri privati, d’intesa con ordini e collegi professionali e con i soggetti previsti dalla legge regionale umbra n. 27/1994. Per agevolare gli adempimenti, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo e iniziative comuni tra gli organismi di vigilanza.

I Comuni, al momento del rilascio del titolo abilitativo o della ricezione della denuncia di inizio attività, devono informare i richiedenti sugli effetti delle irregolarità rispetto agli obblighi introdotti dalla legge e sulle conseguenze previste in materia di agibilità e sanzioni.

Norma transitoria sulla verifica di congruità

Fino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che modificheranno la procedura del DURC, la verifica della congruità della manodopera è svolta dalla Cassa edile. Il certificato di congruità rilasciato dalla Cassa edile costituisce parte integrante del certificato di regolarità contributiva e l’impresa è considerata regolare solo se soddisfa entrambi i requisiti.

Fino ai decreti ministeriali che individuano gli indici di congruità, tali indici sono determinati dalla Giunta regionale.

Disposizioni finanziarie

Per il 2008 sono stanziate risorse per l’avvio delle attività di prevenzione e controllo e per il supporto informatico delle Casse edili di Perugia e Terni. In particolare:

  • 10.000 euro per le attività di cui all’articolo 11, comma 6, della L.R. n. 1/2004;
  • 40.000 euro per lo svolgimento dei compiti transitori di verifica e supporto informatico;
  • le coperture finanziarie sono reperite mediante riduzione di specifici stanziamenti di bilancio indicati dalla legge.

Valutazione di attualità

La legge è in parte ancora rilevante come modifica consolidata della disciplina edilizia regionale, ma presenta una componente chiaramente datata nelle disposizioni finanziarie, organizzative e transitorie riferite al solo anno 2008. Per questo, come atto autonomo, ha un’utilità pratica limitata e risulta sostanzialmente superata dal tempo, pur restando significativa come fonte storica della disciplina confluita nella normativa edilizia regionale successiva.

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