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Legge

L.R. Umbria 4/2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008.

Normativa regionaleL.R. Umbria 4/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2008 della Regione Umbria definisce il quadro finanziario 2008-2010, fissa il ricorso massimo al mercato, stanzia fondi per enti e interventi specifici e disciplina fondi speciali, residui vincolati e copertura finanziaria. Molte misure valgono solo per il triennio 2008-2010 o per l’annualità 2008.

Legge finanziaria regionale Umbria 2008

Legge finanziaria regionale Umbria 2008

La legge definisce, per la Regione Umbria, il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2008-2010 e reca la regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla normativa regionale vigente. Contiene inoltre stanziamenti e vincoli di destinazione per specifici interventi, oltre alle disposizioni finali su fondi speciali, residui e copertura.

Quadro finanziario e ricorso al mercato

Per il 2008 il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per mutui e prestiti destinati a garantire il pareggio del bilancio preventivo è fissato in 56.000.500 euro, in termini di competenza. Lo stesso importo è confermato come limite massimo anche per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Tali limiti sono al netto delle operazioni finalizzate al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti.

Disposizioni di spesa per enti e interventi specifici

La legge destina risorse a una serie di finalità puntuali, tutte riferite al bilancio regionale o a sue articolazioni:

  • 206.500 euro sono vincolati all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, mediante quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35.
  • 432.790,88 euro sono destinati agli oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani; i rapporti con INAIL e INPS devono essere disciplinati da apposita convenzione, con rendicontazione degli oneri e modalità di erogazione delle quote dovute, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
  • Il finanziamento delle spese di funzionamento e dell’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali avviene tramite gli stanziamenti indicati nella Tabella C.
  • Il Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione è alimentato, ai sensi della legge n. 431/1998, con 1.000.000 euro destinati al concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dalla normativa statale.
  • Per il Consiglio delle Autonomie locali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, una spesa annua di 146.000 euro.
  • Alla disciplina sulla tutela e valorizzazione di ambienti naturali e storici di pregio viene sostituita la norma finanziaria, con copertura affidata agli stanziamenti di due U.P.B. del bilancio 2008; l’entità della spesa è demandata annualmente alla legge finanziaria.

Interventi per lo sviluppo e cofinanziamenti

La legge prevede stanziamenti per programmi e progetti connessi allo sviluppo:

  • i programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario sono finanziati tramite lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 per gli anni 2008, 2009 e 2010;
  • per il cofinanziamento del programma interregionale “Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale” è autorizzata, per il 2008, una spesa indicata nel testo in 92.000 euro e 281.874,14 euro, con imputazione alla specifica U.P.B. del settore sementiero e vegetale;
  • per il cofinanziamento regionale del Piano di sviluppo rurale 2007/2013 è autorizzata per il 2008 una spesa di 7.500.000 euro.

Fondi speciali, spese pluriennali e residui vincolati

Le tabelle allegate determinano gli importi dei fondi speciali e delle autorizzazioni di spesa per il triennio 2008-2010:

  • le Tabelle A e B quantificano i fondi speciali, rispettivamente per spese correnti e in conto capitale;
  • la Tabella C individua le dotazioni da iscrivere nei bilanci 2008-2010 per leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  • la Tabella D determina gli importi relativi a spese pluriennali e i limiti massimi di impegnabilità per il 2008, comprensivi degli impegni già assunti negli esercizi precedenti.

È inoltre disposta la conservazione in bilancio, fino a totale estinzione, dei residui riferiti a spese con specifico vincolo di destinazione imposto dai soggetti erogatori dei trasferimenti.

Copertura finanziaria ed efficacia temporale

Le autorizzazioni di spesa per il 2008 trovano copertura nel bilancio annuale 2008, mentre quelle riferite al 2009 e 2010 trovano copertura nel bilancio pluriennale 2008/2010. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di spesa e i limiti indicati sono, in gran parte, riferiti al solo triennio 2008-2010 o alla sola annualità 2008.

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