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Legge

L.R. Umbria 5/2008

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese (1) .

Normativa regionaleL.R. Umbria 5/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra collega alla manovra 2008 interventi su comunità montane, servizi per la prima infanzia, contributi ad associazioni, partecipazioni regionali, tributi, bonifica, turismo e altre materie. Prevede anche alcune abrogazioni e misure finanziarie per il solo anno 2008, con spese e contributi che per gli anni successivi sono rinviati alla legge finanziaria regionale.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008

La legge regionale Umbria n. 5 del 26 marzo 2008 introduce misure eterogenee collegate alla manovra di bilancio 2008, incidendo su organizzazione delle comunità montane, servizi socio-educativi per la prima infanzia, contributi a enti e associazioni, società partecipate, tributi regionali, bonifiche, edilizia, turismo e altre discipline settoriali. Diverse previsioni hanno efficacia limitata al 2008 o a fasi transitorie già concluse.

Comunità montane: commissariamento, organizzazione e riduzione compensi

La legge adegua la disciplina delle comunità montane alla normativa statale di riordino. La Regione può sciogliere il Consiglio delle comunità montane e nominare un Commissario straordinario, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta e parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il Commissario subentra agli organi dell’ente, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e comunque fino alla conclusione degli adempimenti previsti; per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione serve l’autorizzazione della Giunta.

Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale, notificato agli organi disciolti e al revisore, e comunicato agli organi regionali e al Prefetto competente. Il Commissario si avvale del personale in servizio presso la comunità montana; il controllo amministrativo-contabile resta affidato al revisore in carica. Il compenso grava sul bilancio dell’ente commissariato ed è contenuto entro il limite stabilito dal decreto.

Sempre in materia di comunità montane:

  • fino alla costituzione delle nuove comunità montane e all’approvazione dei relativi bilanci, le spese pluriennali possono essere effettuate solo previa autorizzazione della Giunta regionale;
  • la Regione può favorire piani di mobilità del personale, anche con incentivazioni agli enti locali che assumono mediante mobilità;
  • le comunità montane possono adeguare, con procedura selettiva, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato per attuare i piani di mobilità;
  • è ridotto del 10% l’importo dell’indennità del Presidente della comunità montana;
  • è modificata la composizione della Giunta della comunità montana, composta dal Presidente e da un numero di membri previsto dallo Statuto, non superiore a tre;
  • è soppresso il previgente comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 18/2003.

Servizi socio-educativi per la prima infanzia: fondo per l’abbattimento delle rette

È istituito un Fondo regionale per abbattere le rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza agli asili nido pubblici o privati autorizzati. La Giunta disciplina annualmente criteri e modalità di riparto, tenendo conto della composizione familiare, della situazione reddituale e patrimoniale e della continuità educativa della frequenza.

Per il solo 2008 la dotazione è fissata in 1.500.000 euro, con copertura mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per spese correnti. Per gli anni successivi la spesa è demandata alla legge finanziaria regionale.

Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria

Dal 2008 è riconosciuto un contributo annuo di 6.000 euro all’Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria per iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative e sociali in favore dei soci. La Giunta deve disciplinare con regolamento modalità di concessione, erogazione e rendicontazione. La spesa è prevista per il 2008 e, per gli anni successivi, è rinviata alla legge finanziaria regionale.

Promozione della cultura musicale bandistica e corale

La disciplina dei contributi prevista dalla legge regionale n. 9/2004 viene semplificata: la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per presentazione delle domande, concessione dei contributi e rendicontazione. È abrogato l’articolo che conteneva la precedente disciplina dettagliata.

Abrogazioni di leggi regionali

Sono abrogate tre leggi regionali ormai prive di disciplina applicativa attuale:

  • legge regionale 23 aprile 1980, n. 35, sui contributi alle associazioni del commercio e del turismo;
  • legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, sulla riorganizzazione dell’assistenza tecnica e della ricerca/sperimentazione;
  • legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51, sulla pesca professionale e acquicoltura.

Energia da fonti rinnovabili: autorizzazione unica delegata alle Province

L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per modifiche, potenziamenti, rifacimenti, riattivazioni e opere connesse, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale definisce criteri e modalità del procedimento unico.

Partecipazioni regionali e società partecipate

La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto della programmazione e previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, a costituire, sciogliere, fondere società o ad acquisire e alienare partecipazioni, anche tramite aumenti di capitale, per finalità di sviluppo e razionalizzazione dei servizi. Deve darne comunicazione annuale al Consiglio regionale nella sessione di bilancio.

Per le società partecipate vengono inoltre rafforzati i limiti organizzativi:

  • nelle società costituite con legge regionale il consiglio di amministrazione non può superare tre componenti;
  • la regola si applica anche alle società totalmente partecipate dalla Regione, da agenzie regionali o da società controllate;
  • nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione o da soggetti regionali controllati, i componenti di nomina regionale del consiglio di amministrazione non possono superare tre;
  • le società devono adeguare statuti e patti parasociali entro tre mesi;
  • fino all’adeguamento, continuano ad applicarsi le regole vigenti per l’anno 2007.

È anche modificata la disciplina sulla pubblicità degli incarichi: gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico regionale; incarichi e compensi degli amministratori delle società a partecipazione regionale devono essere pubblicati e aggiornati semestralmente.

Tributi regionali e agevolazioni

In materia tributaria, la Regione Umbria è autorizzata a disciplinare con regolamento, nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento del sistema tributario, le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per concedere agevolazioni sui tributi ad essa attribuiti.

Sistema informativo regionale: personale del Consorzio

Per il Consorzio del Sistema informativo regionale si applicano, ai fini dei limiti di spesa e di reclutamento del personale, le disposizioni previste per la Regione, gli enti e le agenzie dipendenti. Il Consorzio deve adeguare statuto e regolamenti interni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvata con deliberazione consiliare 11 novembre 2008, n. 265.

Spese per il personale e stabilizzazioni

La disciplina sulle misure di razionalizzazione della spesa per il personale è corretta per precisare che le procedure di stabilizzazione e i rapporti a termine restano disciplinati fino all’assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione.

Bonifica e contributi consortili

La disciplina regionale sui consorzi di bonifica viene allineata ai principi statali successivi:

  • sono eliminate le espressioni che qualificavano il beneficio di bonifica come “diretto e specifico”;
  • sono abrogati più commi dell’articolo 20 della legge regionale n. 30/2004;
  • per la qualificazione del beneficio si rinvia ai criteri indicati nell’intesa Stato-Regioni richiamata dalla legge.

Proroga della sospensione dei provvedimenti per le aree terremotate

Per gli immobili ricompresi nel censimento delle aree terremotate, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino è prorogato al 31 dicembre 2008.

Turismo

La disciplina turistica è aggiornata limitatamente alle residenze d’epoca: il richiamo normativo viene ristretto alle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale.

Controlli sugli enti locali

È abrogata la disposizione che sopprimeva il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro

Il fondo di emergenza istituito nel 2008 viene esteso anche agli incidenti mortali verificatisi nel periodo di pubblicazione della relativa legge regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata al 2008 o a periodi transitori già esauriti, in particolare quelle su fondi, contributi, commissariamento delle comunità montane e proroghe temporanee.

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