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Sentenza

Sentenza n. 1090/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Saluzzo n. 70 del 29.11.2021, pubblicata dal 21.12.2021 al 05.01.2022, avente ad oggetto “approvazione schema di accordo procedimentale per l'allontanamento dal centro cittadino del baricentro dello stabilimento della ditta Sedamyl S.p.A. con contestuale rilocalizzazione delle aree destinate a servizi pubblici di Via della Croce”, nella parte in cui interessa i terreni di proprietà dei ricorrenti; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compreso l'accordo procedimentale successivamente sottoscritto tra il Comune di Saluzzo e Sedamyl S.p.A., in data non nota, in attuazione di detta deliberazione e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202200345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione dello schema di accordo procedimentale con un’impresa industriale, nonché accordo sottoscritto e determinazione dirigenziale di autorizzazione alla stipula

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale con cui è stato approvato lo schema di un accordo procedimentale tra il Comune e un’impresa industriale, volto a prefigurare una futura variante strutturale al PRG per consentire l’ampliamento dello stabilimento anche su terreni agricoli di loro proprietà, attualmente destinati a servizi scolastici mediante un vincolo espropriativo ormai decaduto. Hanno dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 11, 12, 25 e 26 della legge urbanistica regionale piemontese n. 56/1977 e dell’art. 15 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo i ricorrenti, l’accordo sarebbe contrario alle linee generali del PRG, che avrebbero previsto l’allontanamento dello stabilimento dal centro cittadino, mentre l’accordo ne consentirebbe l’ampliamento; inoltre, la soluzione non sarebbe sorretta da un interesse pubblico urbanistico, ma da un interesse economico-finanziario del Comune, connesso all’impegno dell’impresa di sostenere i costi per la realizzazione dei servizi pubblici altrove. È stato altresì dedotto il contrasto con la disciplina regionale di valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno tentato di estendere l’impugnazione all’accordo sottoscritto e alla determinazione dirigenziale autorizzativa mediante memoria integrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di immediata lesività degli atti impugnati. La deliberazione consiliare e l’accordo procedimentale si limitano a definire impegni reciproci e a prefigurare il contenuto di una futura variante urbanistica, senza sostituirsi al provvedimento pianificatorio finale. Essi sono quindi atti preparatori, prodromici ed endoprocedimentali, riconducibili agli accordi procedimentali o integrativi che determinano il contenuto discrezionale del futuro provvedimento, lasciando all’amministrazione integra la potestà pianificatoria. Nel successivo procedimento di variante il Comune può riesaminare l’interesse pubblico, tenere conto delle osservazioni dei terzi e anche recedere unilateralmente dall’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. La disciplina urbanistica vigente resta invariata sino all’eventuale approvazione della variante; pertanto, i proprietari non subiscono ancora una lesione concreta e attuale. Essi potranno presentare osservazioni nel procedimento di variante e impugnare la variante definitivamente approvata, eventualmente insieme all’accordo procedimentale. La stessa conclusione vale per l’accordo sottoscritto e per la determinazione dirigenziale richiamati nella memoria integrativa, indipendentemente dalla questione della loro tempestiva impugnazione con motivi aggiunti. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 241/1990

    approvazione “ex art. 11 L. 241/90” di uno “schema di accordo procedimentale”

    La deliberazione approva uno schema di accordo procedimentale destinato a prefigurare il contenuto di una futura variante urbanistica, senza sostituirsi al provvedimento finale.

  • art. 14, comma 1, l. 241/1990

    determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale

    Gli accordi integrativi o procedimentali possono determinare il contenuto discrezionale del futuro provvedimento, ma non producono da soli la disciplina urbanistica definitiva e non sono immediatamente lesivi per i terzi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alle memorie di replica con cui le parti hanno discusso le eccezioni processuali; non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non incide sulla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’accordo procedimentale stipulato tra amministrazione e privato prima dell’avvio o della conclusione del procedimento di approvazione di una variante urbanistica è, di regola, un atto preparatorio che determina il possibile contenuto discrezionale del futuro provvedimento, senza sostituirsi alla variante.
  • Un accordo procedimentale relativo alla futura pianificazione urbanistica non è immediatamente lesivo per i terzi quando lascia invariata la disciplina urbanistica vigente e conserva all’amministrazione la piena potestà di valutare l’interesse pubblico, anche alla luce delle osservazioni dei terzi, e di recedere dall’accordo.
  • Gli atti prodromici o endoprocedimentali che prefigurano una variante urbanistica non sono autonomamente impugnabili per difetto di lesività attuale; l’impugnazione può essere proposta contro la variante definitivamente approvata, eventualmente unitamente all’accordo procedimentale presupposto.
  • La previsione convenzionale della facoltà dell’amministrazione di interrompere il procedimento o annullare la variante eventualmente predisposta conferma l’assenza di un effetto lesivo attuale dell’accordo nei confronti dei terzi.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAccordi e attività consensualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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