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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18973/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 30/01/2025 che aveva rigettato il riesame e confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 20/08/2024. Il ricorrente contestava: a) la utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Raffaele Boccia ex art. 63 cod. proc. pen., sostenendo che Boccia avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati per reati connessi; b) la qualificazione dei fatti come tentata estorsione ex art. 629 cod. pen. piuttosto che come rapporto illecito paritario tra le parti, con contestuale contestazione della attendibilita soggettiva della vittima; c) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nei profili del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del clan, rilevando mancanza di atti intimidatori, assenza del dolo specifico e di collegamento organico con il clan Fabbrocino.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo che il Tribunale avesse fornito una puntuale motivazione sull'assenza di un collegamento probatorio sostanziale tra le ipotetiche attività illecite di Boccia e l'estorsione subita. La Corte ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria a carico di Maturo sulla base di elementi convergenti: conversazioni registrate (3 e 6 agosto 2024), filmati di appostamento, l'arresto con 2.500 euro in banconote segnate dalla polizia giudiziaria, e il contesto di pretesa di somme riferite a prestazioni tipiche di clan (aiuto ai detenuti, festività). Quanto all'aggravante mafiosa l'ordinanza ha ritenuto emergenti indizi idonei a collocare la condotta nel contesto del clan Fabbrocino, anche in presenza di motivazioni di vantaggio personale, e ha respinto le interpretazioni alternative proposte dalla difesa come mera riedizione valutativa non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa non fossero automaticamente inutilizzabili: il Tribunale ha motivato l'assenza di un collegamento probatorio sostanziale tra le ipotetiche condotte illecite della vittima e il reato oggetto di procedimento, quindi non sussisteva l'obbligo di trattare Boccia come indagato ai fini dell'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2.

  • art. 629 cod. pen.

    La fattispecie contestata è quella di tentata estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori fossero compatibili con la sussistenza della gravità indiziaria per tale reato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante con riferimento al metodo mafioso e alla finalità di agevolazione del clan è stata ritenuta configurabile anche se l'agente persegue un vantaggio personale, quando esista la consapevolezza di favorire l'interesse della consorteria e gli elementi probatori (linguaggio, riferimenti a servizi per i detenuti, contesto di spartizione) consentano di collocare la condotta nel contesto di una cosca.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di collegamento probatorio tra reati commessi da soggetti diversi; la Corte ha ritenuto mancante un nesso tale da incidere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima.

  • art. 192, comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che un mero collegamento probatorio, se anche sussistente, potrebbe rilevare per i profili di contesto procedimentale ma non modifica automaticamente la veste processuale della persona esaminata quale parte offesa nel procedimento specifico.

  • art. 17, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la eventuale riunione di procedimenti; comunque non impeditivo rispetto all'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa nel singolo procedimento se non provato un collegamento sostanziale.

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Richiamata in quanto il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi della normativa emergenziale che disciplina la materia.

Massime di principio

  • La utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa non è esclusa automaticamente dalla esistenza di sospetti su di essa: occorre verificare il collegamento probatorio sostanziale tra i reati contestati alla vittima e il reato oggetto del procedimento; se il collegamento non emerge in modo concreto le dichiarazioni possono essere utilizzate.
  • Nei giudizi cautelari la gravità indiziaria può fondarsi su un quadro probatorio complessivo e convergente costituito da registrazioni ambientali, filmati, riscontri materiali (es. denaro segnato) e dichiarazioni: singoli punti dubitativi della difesa spesso non sono sufficienti a scalfire tale quadro in sede di legittimità.
  • L'aggravante di stampo mafioso si configura anche quando l'agente persegue un vantaggio personale, purché emerga la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca e siano presenti indicatori del metodo mafioso (linguaggio collettivo, riferimenti a servizi per appartenenti al clan, modalità di imposizione).
  • La mera interpretazione alternativa delle risultanze probatorie, senza indicazione di vizi di motivazione o profili di diritto, è inammissibile in sede di cassazione; occorre contestare la motivazione nel suo fondamento logico-giuridico per ottenere accoglimento.
  • Le registrazioni consegnate dalla persona offesa possono essere valutate come fonti probatorie se compatibili con il quadro investigativo e non concretamente inutilizzabili per violazioni procedurali; vanno comunque valutate caso per caso con riguardo alle modalità e ai tempi della loro acquisizione.

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