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Legge

L.R. Liguria 25/2017

QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE

Normativa regionaleL.R. Liguria 25/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Liguria, misure di tutela, qualificazione e promozione dell’impresa balneare ligure, con previsioni su pianificazione demaniale, marchio di qualità e disciplina territoriale delle aree balneari. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.; tuttavia vari commi e articoli sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale nel 2018.

Tutela e qualificazione dell’impresa balneare ligure

Tutela e qualificazione dell’impresa balneare ligure

La legge regionale della Liguria mira a valorizzare e qualificare l’impresa balneare ligure, considerata espressione del paesaggio costiero, del tessuto sociale e dell’economia turistica locale. Il provvedimento incide sulla pianificazione delle aree demaniali a uso turistico-ricreativo, sulla promozione del settore e sulla disciplina territoriale delle aree balneari.

Finalità e quadro di riferimento

La legge è adottata in attuazione della normativa regionale sulla crescita e dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 1/2016. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le peculiarità dell’economia regionale, riconoscendo il ruolo delle imprese balneari liguri nelle località costiere e la specificità del modello di insediamento balneare ligure.

Nel testo originario, le imprese balneari liguri sono qualificate come elemento del patrimonio storico-culturale e del tessuto sociale della Regione; tale comma è però stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Definizione di impresa balneare ligure

È impresa balneare ligure quella che:

  • esercita l’attività di conduzione di uno stabilimento balneare secondo la definizione contenuta nella legge regionale 32/2014;
  • rientra nella categoria della micro o piccola impresa secondo i criteri del decreto ministeriale 18 aprile 2005.

La definizione serve a individuare il perimetro soggettivo di applicazione delle misure di tutela e qualificazione previste dalla legge.

Misure di tutela nella pianificazione demaniale e comunale

La Regione, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, deve prevedere una disciplina specifica per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri. Anche i comuni, nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime, devono individuare le aree destinate alle imprese che possiedono i requisiti della legge.

Queste disposizioni sono però state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Promozione e marchio di qualità

La Regione è chiamata ad attivare iniziative di promozione turistica finalizzate a:

  • riconoscere il ruolo fondamentale delle imprese balneari liguri nel sistema turistico regionale;
  • istituire un marchio di qualità come elemento distintivo per promuovere e tutelare l’impresa balneare ligure.

La disciplina originaria prevedeva anche che la Giunta regionale stabilisse criteri e modalità per il rilascio del marchio; anche tale comma è stato dichiarato illegittimo. Inoltre, la lettera relativa al marchio di qualità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Qualificazione delle aree balneari e tutela paesaggistica

La Regione deve prevedere, negli strumenti di pianificazione territoriale, una disciplina specifica delle aree balneari orientata a:

  • conservare i caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell’impresa balneare;
  • promuovere la trasformazione dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.

Questa parte della legge resta funzionalmente orientata alla qualificazione paesaggistica e architettonica del settore.

Valore aziendale e indennizzo

Il testo originario riconosceva, in ogni caso, l’indennizzo del valore aziendale e consentiva al titolare dell’impresa balneare ligure di far redigere, a proprie spese, una perizia giurata da tecnico abilitato per determinare il valore complessivo dell’azienda, comprensivo di patrimonio aziendale e avviamento. Questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni della legge si applicano alle imprese balneari operanti in qualsiasi comune costiero della Liguria, inclusi i comuni ricompresi nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Regime finanziario

Le strutture regionali competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili secondo la legislazione vigente. La legge esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 16 novembre 2017. Tuttavia, una parte rilevante delle disposizioni centrali è stata successivamente colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale nel 2018, con conseguente forte limitazione dell’utilizzabilità pratica del testo.

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