L.R. Liguria 25/2017
QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’IMPRESA BALNEARE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Liguria, misure di tutela, qualificazione e promozione dell’impresa balneare ligure, con previsioni su pianificazione demaniale, marchio di qualità e disciplina territoriale delle aree balneari. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.; tuttavia vari commi e articoli sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale nel 2018.
Tutela e qualificazione dell’impresa balneare ligure
Tutela e qualificazione dell’impresa balneare ligure
La legge regionale della Liguria mira a valorizzare e qualificare l’impresa balneare ligure, considerata espressione del paesaggio costiero, del tessuto sociale e dell’economia turistica locale. Il provvedimento incide sulla pianificazione delle aree demaniali a uso turistico-ricreativo, sulla promozione del settore e sulla disciplina territoriale delle aree balneari.
Finalità e quadro di riferimento
La legge è adottata in attuazione della normativa regionale sulla crescita e dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 1/2016. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le peculiarità dell’economia regionale, riconoscendo il ruolo delle imprese balneari liguri nelle località costiere e la specificità del modello di insediamento balneare ligure.
Nel testo originario, le imprese balneari liguri sono qualificate come elemento del patrimonio storico-culturale e del tessuto sociale della Regione; tale comma è però stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Definizione di impresa balneare ligure
È impresa balneare ligure quella che:
- esercita l’attività di conduzione di uno stabilimento balneare secondo la definizione contenuta nella legge regionale 32/2014;
- rientra nella categoria della micro o piccola impresa secondo i criteri del decreto ministeriale 18 aprile 2005.
La definizione serve a individuare il perimetro soggettivo di applicazione delle misure di tutela e qualificazione previste dalla legge.
Misure di tutela nella pianificazione demaniale e comunale
La Regione, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, deve prevedere una disciplina specifica per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri. Anche i comuni, nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime, devono individuare le aree destinate alle imprese che possiedono i requisiti della legge.
Queste disposizioni sono però state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Promozione e marchio di qualità
La Regione è chiamata ad attivare iniziative di promozione turistica finalizzate a:
- riconoscere il ruolo fondamentale delle imprese balneari liguri nel sistema turistico regionale;
- istituire un marchio di qualità come elemento distintivo per promuovere e tutelare l’impresa balneare ligure.
La disciplina originaria prevedeva anche che la Giunta regionale stabilisse criteri e modalità per il rilascio del marchio; anche tale comma è stato dichiarato illegittimo. Inoltre, la lettera relativa al marchio di qualità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Qualificazione delle aree balneari e tutela paesaggistica
La Regione deve prevedere, negli strumenti di pianificazione territoriale, una disciplina specifica delle aree balneari orientata a:
- conservare i caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell’impresa balneare;
- promuovere la trasformazione dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.
Questa parte della legge resta funzionalmente orientata alla qualificazione paesaggistica e architettonica del settore.
Valore aziendale e indennizzo
Il testo originario riconosceva, in ogni caso, l’indennizzo del valore aziendale e consentiva al titolare dell’impresa balneare ligure di far redigere, a proprie spese, una perizia giurata da tecnico abilitato per determinare il valore complessivo dell’azienda, comprensivo di patrimonio aziendale e avviamento. Questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Ambito territoriale di applicazione
Le disposizioni della legge si applicano alle imprese balneari operanti in qualsiasi comune costiero della Liguria, inclusi i comuni ricompresi nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di sistema portuale.
Regime finanziario
Le strutture regionali competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili secondo la legislazione vigente. La legge esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 16 novembre 2017. Tuttavia, una parte rilevante delle disposizioni centrali è stata successivamente colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale nel 2018, con conseguente forte limitazione dell’utilizzabilità pratica del testo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 nov 2017L.R. Liguria 26/2017
- Legge · 10 nov 2017L.R. Liguria 27/2017
- Legge · 10 nov 2017L.R. Liguria 28/2017
- Regolamento · 27 ott 2017R.R. Liguria 3/2017
- Legge · 27 ott 2017L.R. Liguria 3/2017
- Legge · 7 dic 2017L.R. Liguria 4/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →