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Legge

L.R. Liguria 3/2017

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2015 N. 25, “NORME IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI”.

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. 25/2015 sui cimiteri per animali d’affezione, disciplinando autorizzazioni comunali, requisiti urbanistici, tecnici e igienico-sanitari, gestione, registri, seppellimento, smaltimento rifiuti e vigilanza ASL. Si applica in Regione e non contiene un limite temporale di efficacia; tuttavia riguarda una disciplina settoriale oggi di utilità pratica limitata.

Regolamento attuativo sui cimiteri per animali d’affezione

Regolamento attuativo sui cimiteri per animali d’affezione

Il regolamento disciplina, per la Regione interessata, le modalità di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 in materia di cimiteri per animali. Definisce i requisiti per la realizzazione e la gestione degli impianti, con attenzione ai profili urbanistici, igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza.

Ambito di applicazione e principi generali

I cimiteri per animali possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa europea sui sottoprodotti di origine animale, delle norme sanitarie statali e delle disposizioni in materia di igiene pubblica, salute e ambiente. L’area deve essere individuata come idonea dal Comune nello strumento urbanistico vigente. Nei cimiteri per animali d’affezione è consentito solo l’interro o la tumulazione di spoglie delle specie ammesse dalla legge regionale, con esclusione di usi diversi.

Definizioni rilevanti

Il regolamento precisa cosa si intende per animale d’affezione, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati. La definizione di animale d’affezione comprende cani, gatti, furetti, alcuni animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri, volatili di specie avicole non destinate alla produzione alimentare, roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare, nonché il maialino nano vietnamita. Le altre nozioni riguardano gli esiti di amputazioni, di fenomeni cadaverici trasformativi o di completa scheletrizzazione.

Autorizzazioni e procedura edilizia

L’istituzione del cimitero è subordinata ad autorizzazione comunale. I soggetti interessati devono richiedere al Comune sia i titoli edilizi necessari sia l’autorizzazione alla gestione. Quest’ultima è subordinata al parere dell’ASL competente, che verifica l’idoneità igienico-sanitaria di impianti, attrezzature e lavoratori.

La domanda edilizia deve essere corredata da elaborati progettuali e da specifica documentazione tecnico-amministrativa, tra cui:

  • relazione idrogeologica con dati su composizione del terreno e falda;
  • relazione tecnico-sanitaria sulla compatibilità igienico-sanitaria del sito;
  • descrizione di smaltimento reflui e rifiuti, servizi igienici e abbattimento barriere architettoniche;
  • indicazione delle norme urbanistiche vigenti e delle fonti idriche ai fini della tutela della zona di rispetto.

Distanze e zona di rispetto

I cimiteri per animali devono essere ubicati ad almeno 200 metri dal centro abitato. È vietata la costruzione di nuovi edifici nel raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale, salvo deroghe ed eccezioni di legge. La distanza si misura dalla recinzione esterna dell’impianto.

Caratteristiche tecniche delle aree di seppellimento

Il cimitero deve avere una recinzione alta almeno 2,50 metri, di colore verde, non costituita da semplice rete metallica e tale da impedire l’ingresso di animali predatori. Devono essere previste aree per fosse destinate a spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

Le fosse devono rispettare specifici parametri di profondità e dimensione, con fondo distante almeno 0,50 metri dal massimo livello di falda. La profondità varia in base alla taglia dell’animale e alla tipologia di resti, così come le dimensioni delle fosse. Ogni fossa deve essere individuata da un cippo con numero progressivo e targa identificativa dell’animale; la distanza tra le fosse è normalmente di 0,50 metri, riducibile a 0,30 metri.

Requisiti funzionali e dotazioni del cimitero

La struttura deve essere allacciata a impianto idrico, fognario ed elettrico. Devono essere presenti acqua potabile, servizi igienici accessibili al pubblico, un ufficio con spogliatoio, ripostiglio e riscaldamento, un’area di parcheggio esterna, aree per seppellimento, servizi collaterali, ossari e aree per i resti cinerari.

È inoltre prevista la presenza di una planimetria aggiornata ogni cinque anni depositata presso il servizio di custodia comunale, con indicazione di fascia di rispetto, parcheggi, accessi, viabilità interna, distribuzione dei lotti ed edifici di servizio.

Accettazione delle spoglie e trasporto

Di norma il cimitero accetta spoglie fino a 90 kg, salvo autorizzazione comunale previo parere ASL. Possono essere accolti solo animali accompagnati da certificato sanitario che escluda malattie infettive, infestive o trasmissibili all’uomo e trattamenti chemioterapici o radianti.

Il trasporto può avvenire con mezzo privato, purché le spoglie siano collocate in contenitore monouso a tenuta stagna, idoneo a impedire dispersioni e a favorire la demineralizzazione. Le spoglie prive di certificazione veterinaria devono essere trattate secondo la disciplina europea sui sottoprodotti di origine animale.

Gestione del cimitero e obblighi del gestore

Il gestore deve assicurare il corretto funzionamento della struttura e il rispetto della normativa. In particolare deve:

  • vigilare sull’osservanza delle regole insieme al Comune e all’ASL per i profili igienico-sanitari;
  • mantenere pulizia e ordine;
  • smaltire correttamente i rifiuti cimiteriali;
  • curare manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti, reti, aree verdi, recinzioni, viabilità, accessi e attrezzature;
  • assicurare un servizio di custodia attivo 12 ore al giorno;
  • conservare in cimitero copia delle autorizzazioni e della documentazione prescritta.

Gli addetti devono essere vaccinati contro il tetano e dotati dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Se l’impresa svolge anche recupero e trasporto delle spoglie, occorre specifica autorizzazione del servizio veterinario ASL.

Registro delle presenze

Il gestore deve tenere un registro cartaceo o informatico di tutte le spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Nel registro vanno indicati i dati identificativi del proprietario e dell’animale, la data e l’ora di ricevimento, il luogo di seppellimento o tumulazione, gli eventuali dati di incenerimento e ogni variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento o traslazione.

Il registro deve essere conservato per almeno cinque anni e reso consultabile agli organi di controllo in qualsiasi momento.

Modalità di seppellimento, disseppellimento e destino dei resti

Le spoglie, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali devono essere racchiusi in contenitori di materiale biodegradabile, perfettamente chiusi ed ermetici, con targhetta metallica identificativa. Il turno ordinario di disseppellimento è di 5 anni per animali di piccola e media taglia, 10 anni per quelli di grossa taglia, nonché per parti anatomiche riconoscibili e resti mortali; i disseppellimenti ordinari devono avvenire in periodi non estivi.

I resti mineralizzati possono essere collocati in cellette ossario o inceneriti singolarmente secondo la volontà del proprietario. Se non richiesti, compresi quelli provenienti da estumulazione a fine concessione, sono inceneriti non individualmente. I resti mortali possono essere seppelliti o inceneriti. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell’anno se disposti dall’autorità giudiziaria o sanitaria locale. Le fosse liberate, dopo disinfezione, possono essere riutilizzate.

Impianti e servizi collaterali

Il cimitero deve disporre di locali e strutture per l’attesa del pubblico, la sala onoranze e confezionamento feretri, i depositi attrezzi, lo spogliatoio con docce, i servizi igienici distinti per sesso e almeno uno accessibile ai portatori di handicap, il sistema di smaltimento dei rifiuti, aree di seppellimento, area per dispersione delle ceneri nel terreno e cella frigorifera a contenuto plurimo.

Smaltimento dei rifiuti e dei residui

I rifiuti derivanti dal disseppellimento devono essere gestiti secondo la disciplina sui rifiuti sanitari. Le ossa provenienti dal seppellimento devono essere avviate a smaltimento secondo il regolamento europeo sui sottoprodotti di origine animale.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sanitaria sull’esercizio dei cimiteri per animali d’affezione è affidata all’ASL competente per territorio. In caso di violazione del regolamento, restano ferme le sanzioni previste dalle normative settoriali; l’inosservanza delle disposizioni regolamentari è sanzionata ai sensi dell’art. 344 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

Profili di attualità

Il regolamento disciplina una materia settoriale locale e non prevede un termine finale di efficacia. Rimane quindi formalmente applicabile nell’ordinamento regionale, ma la sua utilità pratica è circoscritta alla gestione di cimiteri per animali d’affezione nella Regione interessata.

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