R.R. Liguria 3/2017
REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2015 N. 25, “NORME IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. 25/2015 sui cimiteri per animali, fissando requisiti autorizzativi, urbanistici, igienico-sanitari e tecnici per realizzazione e gestione in ambito regionale. Disciplina seppellimento, tumulazione, registri, rifiuti, vigilanza ASL e sanzioni. Non contiene un termine di efficacia temporale, ma oggi appare concretamente ancora utile solo per impianti e procedimenti in corso o futuri.
Regolamento regionale sui cimiteri per animali d’affezione
Regolamento regionale sui cimiteri per animali d’affezione
Il regolamento attua in Regione la disciplina della l.r. 25/2015 sui cimiteri per animali, nel rispetto della normativa sanitaria, urbanistica, ambientale e di polizia veterinaria. Definisce i requisiti per realizzazione, autorizzazione, gestione e vigilanza delle strutture destinate alle spoglie degli animali d’affezione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono essere realizzati cimiteri per animali sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati. La disciplina riguarda i cimiteri per animali d’affezione localizzati in zone ritenute idonee dal Comune nello strumento urbanistico vigente.
Sono ammessi esclusivamente l’interro o la tumulazione in loculi delle spoglie delle specie animali ricomprese nella definizione regolamentare di animale d’affezione.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce che per animale d’affezione si intendono gli animali che convivono con l’uomo, stabilmente o occasionalmente, a scopo di compagnia, includendo cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri, alcuni volatili, roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare, nonché il maialino nano vietnamita.
Sono inoltre definiti:
- parti anatomiche riconoscibili, come arti o parti amputate dell’animale;
- resti mortali, ossia esiti di fenomeni cadaverici trasformativi con incompleta scheletrizzazione;
- resti mineralizzati, ossia esiti di completa scheletrizzazione.
Autorizzazioni e titolo edilizio
L’istituzione del cimitero è soggetta ad autorizzazione comunale nel territorio in cui il cimitero sorge. I soggetti interessati devono presentare al Comune sia la domanda per i titoli edilizi necessari sia la richiesta di autorizzazione alla gestione.
L’autorizzazione alla gestione è subordinata al parere dell’ASL competente, che accerta l’idoneità igienico-sanitaria degli impianti, delle attrezzature e dei lavoratori.
Documentazione tecnica per la procedura edilizia
La domanda per i titoli edilizi deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente, da documentazione tecnico-amministrativa specifica, tra cui:
- relazione idrogeologica con dati su terreno, falda e caratteristiche del sito;
- relazione tecnico-sanitaria sulla compatibilità igienico-sanitaria del sito;
- descrizione dei sistemi di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dei servizi igienici e degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- indicazione delle norme urbanistiche del PUC vigente e delle fonti di approvvigionamento idrico ai fini della tutela della zona di rispetto.
Distanze e zona di rispetto
I cimiteri per animali devono essere collocati ad almeno 200 metri dal centro abitato. È vietata la costruzione di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, salvo deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
La distanza si calcola a partire dalla recinzione esterna del cimitero.
Requisiti tecnici delle aree di sepoltura
Il regolamento stabilisce requisiti puntuali per recinzioni, fosse e collocazione delle spoglie.
In particolare:
- la recinzione deve essere alta almeno 2,50 metri, di colore verde e non costituita da semplice rete metallica;
- devono essere previste aree destinate alle fosse per spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- il fondo della fossa deve distare almeno 0,50 metri dal massimo livello di falda;
- la profondità delle fosse è pari a 1,50 metri per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, e a 2,00 metri per animali di media e grande taglia;
- la copertura del terreno deve essere almeno di 70 cm per piccoli animali e di 150 cm per animali di grossa taglia;
- sono fissate dimensioni standard delle fosse, con possibilità di misure inferiori per piccoli animali, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- ogni fossa deve essere contraddistinta da cippo numerato e targa identificativa;
- è regolata anche la distanza tra le fosse e la viabilità interna.
Requisiti funzionali e dotazioni minime
I cimiteri devono essere dotati di allacciamenti all’impianto idrico, fognario ed elettrico e di infrastrutture minime adeguate.
Sono richiesti, tra l’altro:
- acqua potabile e servizio igienico accessibile anche al pubblico;
- locale ufficio con spogliatoio, ripostiglio e riscaldamento;
- terreno idoneo a contenere acque meteoriche e di drenaggio senza compromettere la demineralizzazione delle spoglie;
- area di parcheggio pubblico e di servizio esterna;
- aree per seppellimento, servizi collaterali, ossari e resti cinerari.
È inoltre prevista la tenuta presso il Comune di una planimetria in scala 1:100, aggiornata ogni cinque anni, con indicazione di fascia di rispetto, parcheggi, accessi, viabilità interna, lotti di interro ed edifici di servizio.
Accettazione delle spoglie e condizioni sanitarie
Il limite di taglia per l’accettazione delle spoglie è normalmente fissato in 90 kg, salvo autorizzazione comunale previo parere consultivo dell’ASL.
Possono essere accolti solo animali accompagnati da certificato sanitario del veterinario curante che attesti:
- assenza di malattie infettive, infestive o trasmissibili all’uomo;
- assenza di trattamenti chemioterapici e/o radianti.
Il trasporto può avvenire con mezzo privato, purché le spoglie siano inserite in contenitore monouso chiuso, a tenuta stagna e idoneo a evitare dispersioni e odori. Le spoglie prive di certificazione veterinaria sono trattate secondo la disciplina del regolamento (CE) 1069/2009.
Gestione del cimitero e obblighi del gestore
Il gestore deve assicurare la corretta gestione della struttura nel rispetto del regolamento e della normativa vigente, collaborando con il Comune e con l’ASL per i profili igienico-sanitari.
Tra gli obblighi principali rientrano:
- pulizia e ordine degli spazi;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali secondo legge;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti, reti, aree verdi, recinzioni, viabilità e accessi;
- servizio di custodia per 12 ore giornaliere;
- conservazione in loco delle autorizzazioni e della documentazione tecnica.
Gli addetti devono essere vaccinati contro il tetano e dotati dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Se il gestore svolge anche recupero e trasporto delle spoglie, l’attività richiede specifica autorizzazione del servizio veterinario ASL.
Registro delle presenze e tracciabilità
Il gestore deve tenere un registro cartaceo o informatico delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri ricevuti.
Nel registro vanno indicati, in particolare:
- dati identificativi del proprietario;
- specie e identificativi dell’animale;
- data e ora di ricevimento;
- estremi del sito di seppellimento o tumulazione;
- data e ora di eventuale incenerimento;
- variazioni per disseppellimento, incenerimento e traslazioni.
Il registro deve essere conservato per almeno cinque anni ed essere sempre consultabile dagli organi di controllo.
Modalità di seppellimento, disseppellimento e destinazione dei resti
Le spoglie, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali devono essere racchiusi in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, con chiusura ermetica. Su ogni contenitore va applicata una targhetta metallica identificativa.
Il turno di disseppellimento è fissato in:
- 5 anni per animali di piccola e media taglia;
- 10 anni per animali di grossa taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.
I disseppellimenti ordinari devono avvenire in periodi non estivi. I resti mineralizzati possono essere collocati in cellette ossario oppure inceneriti, secondo la richiesta del proprietario; se non richiesti, sono inceneriti non individualmente. I resti mortali possono essere seppelliti o inceneriti. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell’anno se disposti dall’autorità giudiziaria o sanitaria locale. Le fosse liberate, previa disinfezione, possono essere riutilizzate.
Impianti e servizi collaterali
Il cimitero deve comprendere strutture idonee a garantire attività collaterali, tra cui:
- ufficio con sala d’attesa;
- sala onoranze e spazio per confezionamento dei feretri;
- ripostigli e deposito attrezzi;
- spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso e con almeno un servizio per persone con disabilità;
- sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- aree per seppellimento;
- area per dispersione delle ceneri nel terreno;
- cella frigorifera a contenuto plurimo.
Rifiuti cimiteriali
I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo il d.m. 219/2000. Le ossa provenienti dal seppellimento devono essere avviate allo smaltimento secondo il regolamento (CE) 1069/2009.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sanitaria sull’esercizio dei cimiteri per animali d’affezione è affidata all’ASL competente per territorio.
Per l’inosservanza del regolamento restano ferme le sanzioni previste dalla normativa in materia di urbanistica, igiene, sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria; inoltre si applicano le sanzioni di cui all’art. 344 del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni.
Regime di attualità
Il regolamento disciplina una materia ancora astrattamente attuale per l’autorizzazione e gestione dei cimiteri per animali nella Regione interessata, senza indicare un termine finale di efficacia o un limite temporale di applicazione.
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