L.R. Liguria 26/2017
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 10 novembre 2017, n. 26 disciplina il rilascio e l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con regole su durata, selezione, pubblicità, requisiti e gestione. Prevede anche norme transitorie per la continuità delle concessioni in essere. Va però considerato che i commi della disciplina sulle concessioni vigenti e sulla durata minima/massima delle nuove concessioni sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nel 2019.
Disciplina regionale ligure delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
La legge regionale della Liguria interviene sul rilascio e sulla gestione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, nel quadro della normativa statale e dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e gestione integrata della fascia costiera. Mira a favorire attività imprenditoriali e turismo costiero, prevedendo anche regole transitorie a tutela delle concessioni già esistenti.
Ambito e finalità
Il provvedimento disciplina le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel territorio ligure, in attesa della revisione del quadro normativo statale richiamato dalla legge. La finalità dichiarata è quella di sostenere l’attività economica e la continuità dell’occupazione costiera, contemperando tali interessi con la concorrenza e con la tutela del legittimo affidamento degli operatori già titolari di concessione.
Regime delle concessioni vigenti e tutela dell’affidamento
La legge prevede una tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo in essere o rilasciate prima del 31 dicembre 2009, riconoscendo la continuità aziendale.
Per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché per quelle ad uso pesca, acquacoltura e attività connesse, sportive, approdi e punti di ormeggio per la nautica da diporto, la legge prevedeva l’estensione della durata di trenta anni dalla data di entrata in vigore e imponeva ai Comuni di comunicarla ai titolari.
Tuttavia, i commi che disciplinavano tale regime sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 9 gennaio 2019. In pratica, queste previsioni non possono essere considerate applicabili.
Impianti di facile rimozione
Sono considerate di facile rimozione le strutture sul demanio marittimo che, alla scadenza della concessione, consentano la restituzione dell’area allo stato originario entro 120 giorni. La categoria comprende:
- strutture con volumetrie demolibili e rimovibili entro 120 giorni;
- basamenti o altre strutture non volumetriche demolibili e rimovibili nello stesso termine.
Per ottenere tale classificazione, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione con perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione e attestante le caratteristiche costruttive richieste. In mancanza, le opere possono essere considerate di difficile rimozione anche ai fini del canone.
Nuove concessioni: durata, valore e concessioni temporanee
La disciplina originaria fissava per le nuove concessioni una durata non inferiore a 20 anni e non superiore a 30 anni, con durata determinata dal Comune in relazione al valore della concessione e agli investimenti da ammortizzare. Anche questa previsione sulla durata minima e massima è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2019, e quindi non è utilizzabile.
Per utilizzi temporanei del demanio marittimo, la legge consente concessioni temporanee fino a un massimo di 180 giorni.
Il valore della concessione è determinato tenendo conto di:
- valenza turistica del Comune;
- importo del canone annuo;
- investimento edilizio e, in quota parte, investimenti in attrezzature e beni mobili.
Procedura di selezione e criteri di assegnazione
L’assegnazione delle concessioni su aree disponibili deve avvenire in coerenza con il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime previsto dalla normativa regionale sul demanio marittimo. Il procedimento è avviato dal Comune mediante bando pubblico, sia d’iniziativa propria sia su richiesta del soggetto interessato.
La Giunta regionale deve approvare disposizioni che definiscano:
- le fasi del procedimento seguite dai Comuni;
- il peso dei parametri di valutazione del valore della concessione;
- i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al valore;
- i parametri per l’eventuale estensione della durata delle concessioni vigenti.
Pubblicità delle procedure
Il bando di assegnazione deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi:
- all’albo pretorio;
- sul sito istituzionale telematico del Comune;
- sul sito istituzionale telematico della Regione Liguria;
- e, in relazione al valore della concessione, anche secondo le forme di pubblicità previste per i contratti pubblici.
Le spese di pubblicità sono rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Requisiti dei partecipanti
I Comuni verificano i requisiti generali dei candidati secondo l’articolo 80 del codice dei contratti pubblici.
Devono inoltre essere individuati nel bando:
- i requisiti di capacità economico-finanziaria;
- gli eventuali requisiti di capacità morale e professionale;
tutti proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione.
Criteri comparativi tra più istanze
In caso di domande concorrenti, la valutazione comparativa può basarsi su parametri coerenti con l’articolo 37 del Codice della navigazione, tra cui:
- uso di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- professionalità ed esperienza nel settore turistico-ricreativo;
- capacità economico-finanziaria;
- tariffe ridotte per categorie specifiche di utenza;
- servizi accessori offerti;
- qualità di impianti e manufatti e uso di energie rinnovabili;
- personale impiegato;
- impegno alla gestione diretta per tutta la durata o per un periodo determinato;
- ulteriori elementi utili alla valutazione comparativa.
Il bando deve dettagliare e ponderare tali parametri caso per caso, in base alle peculiarità della concessione. Inoltre, il medesimo soggetto non può essere titolare o contitolare di più di una concessione nello stesso Comune.
Affidamento in gestione e subingresso
L’autorizzazione all’affidamento della gestione delle attività oggetto di concessione ex articolo 45-bis del Codice della navigazione è subordinata alla verifica dei requisiti morali, professionali e antimafia del soggetto affidatario.
Nel Progetto di utilizzo comunale o nel bando il Comune può motivatamente limitare la possibilità di affidamento in gestione alle sole attività secondarie.
Il subingresso per vendita ex articolo 46 del Codice della navigazione può essere autorizzato solo a partire dalla seconda metà della durata della concessione e previa verifica dei requisiti richiesti per la gara.
Regime transitorio e attuazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare le disposizioni attuative previste per la disciplina dei procedimenti di assegnazione.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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