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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 49/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 8009/2017. La questione centrale riguardava la data certa e l'opponibilità al fallimento di una scrittura privata del 25 novembre 1991, ritenuta dai ricorrenti anteriore al fallimento e idonea a far valere una condizione risolutiva (con conseguente diritto al ritrasferimento del terreno e cancellazione dell'ipoteca). La Corte d'Appello aveva ritenuto la data della scrittura incerta e quindi la scrittura non opponibile al fallimento, qualificando l'eventuale errore come errore di diritto/di giudizio non idoneo a fondare la revocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, perché la sentenza oggetto della revocazione (n. 8009/2017) era già stata annullata da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione (n. 22654/2022), sicché la sentenza che aveva deciso sulla revocazione era "travolta" dall'annullamento. Perciò non sussiste interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in favore della controricorrente in euro 8.000,00 + euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Costituzione Italiana, art. 111

    Richiamata in relazione all'obbligo del giudice di esporre le ragioni della decisione; il vizio di motivazione rilevabile deve essere tale da integrare le ipotesi di nullità previste dalla giurisprudenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132

    art. 132, nn. 2 e 4 c.p.c.

    Richiesto per l'onere motivazionale del giudice: citato come mezzo per valutare se la Corte d'appello abbia adeguatamente esposto i motivi in fatto e diritto della decisione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Richiamato come rimedio di legittimità (vizi di motivazione e falsa applicazione di norme) e per distinguere le censure che spettano al giudizio di legittimità da quelle proprie del rimedio revocatorio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 395

    Norma richiamata come criterio per definire l'errore revocatorio (errore di fatto) rispetto a un mero errore di diritto o di giudizio: la Corte ha ritenuto non integrato l'errore revocatorio.

  • Codice Civile, art. 2704

    Regola sulla "data certa" dei documenti: la Corte ha valutato che non fosse stato provato l'elemento della data certa della scrittura privata, onere a carico dei richiedenti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 336 (comma 2)

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale sul rapporto di dipendenza fra disposizioni annullate e atti consequenziali (effetto travolgente della cassazione sulla decisione di revoca).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Se la sentenza oggetto di revocazione è stata già annullata con precedente decisione di cassazione, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha rigettato la revocazione è privo di interesse e sarà dichiarato inammissibile.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) richiede la prova di una svista o di una falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile dagli atti; un mero errore di diritto o di valutazione degli elementi documentali non integra il vizio revocatorio.
  • Quando la controversia verte sulla "data certa" di una scrittura privata (art. 2704 c.c.), l'onere probatorio grava su chi deduce la data certa: senza prova convincente della data certa la scrittura non è opponibile al fallimento.
  • Le censure dirette a far valere carenze motivazionali o errori di diritto vanno di regola proposte mediante ricorso per cassazione; il rimedio della revocazione è circoscritto a specifici casi di errore di fatto e nullità manifeste.
  • In presenza di più rimedi (revocazione e cassazione) proposti contro la stessa sentenza, l'esito favorevole del ricorso per cassazione che annulla la sentenza travolge le decisioni successive dipendenti da essa (anche la sentenza che decide sulla revocazione), determinando la cessazione della materia del contendere.

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