Ordinanza n. 191/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 4 settembre 2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo” al concorso per il reclutamento di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con bando di concorso del 22 aprile 2025; di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale, adottato il 4 settembre 2025, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-attitudinale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto il difetto di motivazione del giudizio escludente e la sua contraddittorietà rispetto al giudizio di compatibilità espresso dal perito selettore, soprattutto quanto alla valutazione dell'adeguatezza della motivazione posta alla base della scelta concorsuale. Il ricorrente ha inoltre contestato, implicitamente, la coerenza complessiva delle valutazioni formulate dai diversi organi intervenuti nell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti elementi tali da giustificare la sospensione del provvedimento. Il lieve scostamento tra il giudizio dell'organo collegiale e la relazione del perito selettore, limitato all'aspetto della motivazione del candidato, non è stato ritenuto idoneo a compromettere l'omogeneità complessiva delle valutazioni negative espresse dal perito selettore, dal funzionario psicologo e dalla commissione. Il giudice ha valorizzato anche i rilievi negativi contenuti nella relazione del perito selettore circa la capacità argomentativa, la precisione e adeguatezza del lessico e la linearità dell'esposizione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta.
art. 24, comma 7, d.m. 9 settembre 2022, n. 168
Indicato quale fondamento normativo della fase di accertamento dei requisiti psico-attitudinali svolta dal perito selettore, dal funzionario psicologo e dalla commissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un giudizio di non idoneità psico-attitudinale concorsuale, il lieve scostamento tra la valutazione dell'organo collegiale e quella del perito selettore non determina di per sé contraddittorietà o illogicità quando le valutazioni negative risultino complessivamente omogenee e convergenti.
- La coerenza complessiva del giudizio di non idoneità psico-attitudinale può essere apprezzata considerando anche rilievi negativi contenuti nella relazione del perito selettore su capacità argomentativa, precisione del lessico e linearità dell'esposizione, anche se uno specifico parametro, quale la motivazione della scelta concorsuale, sia stato valutato in modo parzialmente diverso dall'organo collegiale.
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