Sentenza del 08/09/2015 n. 1723 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Prelievo erariale unico sulle vincite- Tassazione nei confronti del vincitore - Gestore di videogiochi obbligato a versare autonomamente i tributi diretti ( IRPEF -IRES -IRAP) sui ricavi d'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura del prelievo erariale unico (PREU) applicato alle vincite derivanti dagli apparecchi da gioco. Il gestore dei videogiochi contestava, in sostanza, l'autonoma debenza delle proprie imposte dirette sui ricavi d'impresa e pretendeva che il PREU versato all'Erario fosse considerato un'anticipazione delle imposte dovute a titolo di IRPEF, IRES o IRAP, oppure detratto da tali imposte. La tesi non è stata accolta perché il PREU grava sulle vincite del giocatore e il gestore lo versa quale soggetto incaricato della riscossione/sostituto d'imposta, non quale contribuente per le proprie imposte reddituali.
La decisione
È stato affermato che il PREU è una forma di tassazione riferita alle vincite e distinta dalle imposte dirette dovute dal gestore sui propri ricavi e redditi d'impresa. Il versamento effettuato dal gestore per conto dell'Erario non costituisce un pagamento anticipato delle sue imposte personali o societarie e non può essere detratto da IRPEF, IRES o IRAP. Il gestore resta quindi obbligato a versare autonomamente le imposte dirette secondo le regole ordinarie.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 269/2003, articolo 39, comma 13
La disposizione disciplina il prelievo erariale unico sulle vincite e consente di qualificare il gestore come soggetto tenuto al versamento del tributo all'Erario, senza trasformare il PREU in un credito o in un'anticipazione delle imposte dirette dovute dal gestore.
IRPEF
Imposta personale sul reddito delle persone fisiche, dovuta dal gestore quando ne ricorrono i presupposti; resta distinta dal PREU.
IRES
Imposta sul reddito delle società e degli enti, dovuta autonomamente dal gestore societario; il PREU non può essere scomputato da tale imposta.
IRAP
Imposta regionale sulle attività produttive, distinta dal PREU e dovuta in presenza dei relativi presupposti; il versamento del PREU non ne costituisce un'anticipazione.
Massime di principio
- Quando un operatore versa all'Erario un tributo trattenuto o riscosso per conto di altri, tale pagamento non diventa automaticamente un credito per le imposte proprie dell'operatore.
- Occorre distinguere tra imposte gravanti sul vincitore o sul cliente e imposte dovute dal gestore sui propri ricavi, redditi o sull'attività produttiva.
- La qualifica di sostituto d'imposta comporta obblighi di riscossione e versamento, ma non trasferisce sul gestore l'onere economico sostanziale del tributo né consente di compensarlo con imposte diverse, salvo un'espressa previsione normativa.
- In assenza di una norma che preveda deduzione, detrazione o compensazione, il tributo versato per conto di terzi non può essere scomputato da IRPEF, IRES o IRAP.
- I ricavi dell'attività d'impresa e i relativi obblighi fiscali devono essere determinati separatamente rispetto ai prelievi applicati alle vincite.
Testo integrale
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