Sentenza del 22/05/2015 n. 10588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione aveva ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso. L'ordine è rimasto ineseguito. Poiché si è trattato di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, e non di semplice deposito tardivo dell'atto rinnovato, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non si è costituita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l'anno 1997. L'accertamento era stato emesso dopo il disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101. Il ricorso era stato notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, invece che presso la sede centrale o locale dell'Agenzia delle entrate, con conseguente nullità della notificazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101
La disposizione prevedeva le agevolazioni fiscali invocate dalla società, che erano state disconosciute dall'amministrazione finanziaria; la Corte non ha esaminato nel merito la spettanza delle agevolazioni.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 22641 del 2007
La notificazione del ricorso per cassazione all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata presso la sede centrale o locale dell'ente, e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato; in caso contrario la notificazione è nulla e può essere ordinata la rinnovazione.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 27398 del 2005
La mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso, non la sua improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la corretta individuazione del destinatario e del luogo di notificazione del ricorso è essenziale: una notificazione eseguita presso un ufficio diverso da quello previsto può risultare nulla.
- Quando il giudice ordina la rinnovazione della notificazione, la parte deve eseguire puntualmente l'ordine entro il termine stabilito; la mancata rinnovazione conduce normalmente all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità per un vizio processuale impedisce al giudice di esaminare il merito della controversia, comprese le questioni relative alla spettanza di agevolazioni fiscali.
- La distinzione tra mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione e deposito tardivo dell'atto rinnovato può produrre conseguenze processuali diverse; è quindi necessario rispettare sia la rinnovazione sia gli eventuali termini per il deposito.
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