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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10180/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare per la quale era stata presentata procedura DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni. L'Ufficio, pur recependo la consistenza proposta, aveva rettificato la classe catastale dalla 5 alla 7 con aumento della rendita. I contribuenti avevano contestato la motivazione dell'atto, lamentando l'assenza di prova del sopralluogo indicato nell'avviso e la mancata specificazione degli immobili comparativi utilizzati per il classamento. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riduzione della classe alla 6. In appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio e rigettato quella incidentale dei contribuenti, ritenendo legittimo il classamento perché fondato su una diversa valutazione tecnica degli stessi dati forniti con la DOCFA e non su un obbligo di sopralluogo o su un elenco analitico dei comparativi. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito ribaltamento dell'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato i presupposti della maggiore rendita; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello deciso sull'atto sulla base di ragioni diverse da quelle esposte nell'avviso, sostituendo inammissibilmente la propria motivazione a quella dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, osservando che la CTR aveva esplicitato la ragione decisiva della legittimità dell'avviso, ossia la diversa valutazione tecnica delle caratteristiche dell'immobile già dichiarate dai contribuenti in DOCFA. Ha poi precisato che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice valuti le prove ritenendole sufficienti o insufficienti, perché la violazione dell'onere della prova ricorre solo se l'onere è attribuito alla parte sbagliata; nella specie la CTR ha correttamente apprezzato la documentazione dell'Ufficio e giudicato generiche le contestazioni dei contribuenti. Infine ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito aveva deciso sulla legittimità dell'avviso senza introdurre un thema decidendum diverso, limitandosi a valutare la sufficienza della motivazione e dei dati posti a base del riclassamento. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che vi sia stata sua violazione, perché la motivazione della CTR ha raggiunto il minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare la motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione sufficientemente esplicita e controllabile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la sentenza ribadisce che solo una motivazione inesistente, inconciliabile o incomprensibile viola il minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta le prove offerte dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come base delle censure di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicata dalla Corte come norma che consente di censurare la violazione dell'art. 2697 c.c. solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente distribuito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per precisare che la critica alla valutazione delle prove è sindacabile solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che la CTR abbia pronunciato ultra o extra petita.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire la ratio decidendi o è intrinsecamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nelle controversie sul classamento catastale fondato su DOCFA, l'amministrazione deve giustificare la rettifica con gli elementi di fatto posti a base della propria pretesa; tuttavia il giudice di merito può reputare sufficienti gli elementi prodotti dall'Ufficio se essi descrivono le caratteristiche intrinseche del bene e sorreggono la diversa valutazione tecnica della rendita.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti; non ricorre quando la censura investe, in realtà, la valutazione di sufficienza o insufficienza delle prove acquisite.
  • Nel processo di impugnazione di un avviso catastale, la legittimità dell'atto può essere affermata se la motivazione consente di comprendere il criterio tecnico seguito per il riclassamento; non è necessario che il giudice riproduca o ritenga indispensabili tutti gli elementi accessori richiamati dalla parte nell'atto, come il sopralluogo o l'elenco analitico dei comparativi, quando la decisione si fonda sui dati tecnici già emergenti dalla dichiarazione del contribuente.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice decide sulla domanda proposta e ne valuta la fondatezza, anche ricorrendo a ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla parte, purché non introduca un diverso thema decidendum o un capo di decisione non richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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