Sentenza n. 786/2026 - Bari, Sezione 2
per l'accertamento: -del diritto dei minori -OMISSIS- ad ottenere, a totale carico del Servizio sanitario regionale, le terapie prescritte con il metodo ABA, rientranti nei livelli essenziali di assistenza, fino a quando le stesse saranno necessarie e, comunque, fino alla loro maggiore età; per la condanna della Regione Puglia e dell''ASL di Bari -alla presa in carico delle terapie ABA effettuate dai minori -OMISSIS-, in forma diretta, per il tramite delle strutture del Servizio sanitario regionale, ovvero con periodico integrale rimborso delle spese occorse per effettuarle per mezzo di professionisti abilitati privati, fino a quando le dette terapie saranno necessarie e, comunque, almeno fino al compimento della maggiore età dei minori; con la condanna dell’ASL Bari a pagare, in favore dei ricorrenti, le somme a titolo di rimborso delle spese sostenute - sino ad oggi nella misura di € -OMISSIS- salvo le altre che saranno sostenute nel corso del giudizio - per assicurare ai figli minori l’assistenza necessaria con la terapia ABA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sistema regionale di erogazione dei contributi per le terapie ABA e mancata presa in carico diretta o integrale rimborso delle terapie prescritte
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori assistiti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto dei due minori a usufruire, a totale carico del Servizio sanitario regionale, delle terapie prescritte con il metodo ABA, nonché la condanna della Regione Puglia e dell'ASL Bari alla presa in carico diretta delle terapie o, in alternativa, al periodico rimborso integrale delle spese sostenute presso professionisti privati, oltre al rimborso delle somme già pagate. Hanno dedotto la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, della l. n. 134/2015 e del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché eccesso di potere, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, hanno contestato l'insufficienza del contributo regionale, corrisposto solo parzialmente, il criterio cronologico previsto in caso di incapienza del fondo, l'esaurimento delle risorse che aveva impedito il rimborso per alcune annualità e la mancata erogazione diretta del trattamento da parte dell'ASL. L'ASL ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il contributo regionale costituisse una misura assistenziale distinta dalle prestazioni sanitarie essenziali e fosse soggetto ai limiti di bilancio. La Regione ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, sostenendo che l'obbligazione gravasse esclusivamente sull'ASL.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'erogazione di un pubblico servizio socio-sanitario e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni rese da privati. Nel merito, ha ritenuto che il trattamento ABA rientri nei livelli essenziali di assistenza e costituisca una prestazione che il Servizio sanitario regionale e l'ASL sono tenuti a garantire, sulla base dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 26 l. n. 833/1978, della l. n. 134/2015 e dell'art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Ha quindi accertato il diritto dei minori a ottenere le terapie ABA a carico del Servizio sanitario regionale fino a quando necessarie e, comunque, fino alla maggiore età. Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittimo il criterio dell'ordine cronologico delle domande previsto dalla delibera regionale n. 1340/2015 in caso di incapienza del fondo, poiché non assicura priorità alle situazioni familiari maggiormente gravose, come quella con più minori autistici, e non realizza un ragionevole bilanciamento tra diritto alla salute e limitatezza delle risorse. Ha respinto l'eccezione della Regione, chiarendo che la Regione conserva la potestà esclusiva di assegnazione e disciplina del contributo, mentre l'ASL provvede all'erogazione concreta delle prestazioni. La domanda di presa in carico o rimborso è stata accolta nei limiti del diritto al contributo regionale, da graduare secondo criteri ragionevoli e dando priorità alle situazioni di maggiore peso economico. La Regione è stata condannata a rimborsare le somme già sostenute dai ricorrenti, nei limiti dell'importo indicato in sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [...] le controversie in materia di pubblici servizi
La controversia sull'erogazione del servizio socio-sanitario e sul rimborso delle relative spese rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa assicura la tutela degli interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche dei diritti soggettivi.
art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992
Il Servizio sanitario deve garantire le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentino evidenze scientifiche di significativo beneficio in rapporto alle risorse impiegate.
art. 26 l. n. 833/1978
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali [...] sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi ovvero [...] attraverso convenzioni
Le prestazioni riabilitative devono essere erogate direttamente dalle aziende sanitarie oppure, quando ciò non sia possibile, mediante strutture o professionisti convenzionati.
l. n. 134/2015
Impone l'aggiornamento dei LEA con le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico e demanda alle regioni la definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico [...] la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche
Il trattamento ABA, quale metodo supportato da evidenze scientifiche, rientra nei LEA.
art. 38 l.r. Puglia n. 26/2006, come modificato dall'art. 9 l.r. Puglia n. 45/2008
[...] il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA [...]
La Regione partecipa, mediante contributo, alle spese non coperte dal Fondo sanitario regionale sostenute per trattamenti riabilitativi ABA, nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate.
deliberazione Giunta regionale Puglia n. 1340 del 5 giugno 2015
In caso di incapienza del fondo [...] utilizzeranno il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze
Il criterio cronologico è stato ritenuto illegittimo perché, in caso di risorse insufficienti, non attribuisce priorità alle situazioni familiari caratterizzate da maggiore gravosità economica e sanitaria.
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute tutela la pretesa a beneficiare di trattamenti sanitari appropriati e convalidati da evidenze scientifiche, da bilanciare ragionevolmente con la limitatezza delle risorse.
Massime di principio
- Il trattamento ABA, quando prescritto nell'ambito di un percorso terapeutico individualizzato per minori con disturbo dello spettro autistico e supportato da evidenze scientifiche, rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal Servizio sanitario regionale, direttamente o, ove necessario, mediante erogazione indiretta e rimborso delle prestazioni private.
- La Regione e l'azienda sanitaria devono assicurare la presa in carico del minore mediante un progetto terapeutico individualizzato che specifichi le prestazioni dovute a carico del Servizio sanitario regionale; la mera previsione di un contributo parziale e aleatorio non può esaurire il diritto alla prestazione sanitaria essenziale.
- In caso di insufficienza delle risorse destinate ai contributi per trattamenti sanitari rientranti nei LEA, il criterio dell'ordine cronologico delle domande è illegittimo se non è integrato da una priorità per le situazioni caratterizzate da maggiore gravità e da maggiore onerosità economica, tra cui la presenza di più minori autistici nello stesso nucleo familiare.
- Nella materia dei contributi regionali per le terapie ABA, la Regione è titolare del potere di disciplinare e assegnare il contributo e di fissarne i limiti, mentre l'ASL è competente per l'erogazione concreta delle prestazioni sanitarie e per la presa in carico dell'assistito.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi comprende anche la domanda di rimborso delle spese sostenute privatamente per ottenere prestazioni socio-sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
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