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Regolamento

R.R. Puglia 23/2008

Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore

Normativa regionaleR.R. Puglia 23/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Puglia funzioni, organizzazione e nomina del Garante regionale dei diritti del minore, istituito dalla l.r. 19/2006. Definisce tutela, vigilanza, promozione dei diritti dei minori, composizione dell’ufficio e requisiti del Garante. Nessun termine di efficacia temporale è previsto; il mandato dura 5 anni, rinnovabile una sola volta.

Composizione e funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore della Puglia

Composizione e funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore, le modalità di nomina del Garante e le principali funzioni di tutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’azione si svolge nel territorio regionale e riguarda i minori residenti o temporaneamente presenti.

Finalità e ambito di tutela

L’Ufficio del Garante ha il compito di proteggere e tutelare i diritti dei minori attraverso azioni positive orientate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla cura, al benessere psico-fisico e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano. Opera con autonomia di giudizio, indipendenza e pieno accesso ad atti, informazioni e documenti pertinenti al mandato.

Funzioni di indirizzo, vigilanza e promozione

L’azione del Garante è orientata a diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a segnalare interventi normativi favorevoli ai minori e a vigilare sulla tutela dei loro diritti. Rientrano tra le funzioni anche la segnalazione delle violazioni alle istituzioni competenti, la promozione dei diritti in ambito familiare, scolastico, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico, tecnologico e rispetto ai fenomeni migratori.

Attività operative specifiche

L’Ufficio promuove iniziative con enti e istituzioni competenti, sostiene la partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali e verifica l’attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e della Carta europea dei diritti del fanciullo. Può promuovere campagne contro maltrattamento, violenza, sfruttamento criminale, dispersione scolastica, lavoro minorile e discriminazioni. Cura inoltre informazione destinata a bambini e adolescenti, vigilando sulla programmazione televisiva e sulle altre forme di comunicazione, anche in raccordo con il Corecom.

Rapporti con strutture, servizi e territorio

Il Garante collabora con enti locali, servizi sociali e sociosanitari, strutture educativo-assistenziali, terzo settore, confessioni religiose, comunità straniere, organizzazioni sindacali e di categoria. Può fornire sostegno tecnico e legale agli operatori, promuovere formazione per professionisti dell’area minorile, favorire la predisposizione di figure di rappresentanza legale dei minori e intervenire sui temi dell’affido, dell’adozione e dell’accoglienza dei minori stranieri, anche non accompagnati.

Pareri, proposte e rappresentanza istituzionale

L’Ufficio esprime pareri e formula proposte su atti normativi, indirizzi, piani e programmi riguardanti infanzia, adolescenza e famiglia, per la Regione e, se richiesto, per Province e Comuni. Rappresenta i diritti e gli interessi dei minori presso le sedi istituzionali e può intervenire nei procedimenti civili o penali; può costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a violazioni dei diritti dei minori.

Nomina, requisiti e durata del mandato

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria, a scrutinio segreto, con il voto dei due terzi dei consiglieri componenti. La Commissione consiliare competente predispone una rosa di tre nominativi, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla Solidarietà. Sono richiesti età non superiore a 65 anni, laurea magistrale o specialistica e almeno dieci anni di esperienza documentata in politiche educative e socio-sanitarie, con riferimento all’età evolutiva e alle relazioni familiari. Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

Incompatibilità e decadenza

Nella selezione dei candidati si considerano le incompatibilità previste dalla legge regionale 19/2006 e i principi di pari opportunità e uguaglianza di genere. Se dopo la nomina emerge una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale assegna quindici giorni per rimuoverla; in caso di inottemperanza, dichiara la decadenza e il Consiglio provvede alla sostituzione.

Organizzazione dell’Ufficio e risorse

L’Ufficio del Garante è istituito presso il Consiglio regionale, in staff alla Presidenza, e dispone di almeno due unità di personale tratte dal Consiglio regionale. L’Ufficio assiste il Garante in tutte le attività e coordina la collaborazione con le strutture della Giunta competenti. Può avvalersi di prestazioni esterne solo per attività specialistiche, a tempo limitato, con esperti di livello universitario, entro i limiti di spesa assegnati per specifici progetti e nel rispetto della normativa vigente.

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