R.R. Puglia 25/2008
Regolamento per la concessione di Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento pugliese disciplina la concessione di aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati, in conformità al regolamento CE n. 800/2008. Definisce beneficiari, requisiti, esclusioni settoriali e nozioni rilevanti; si applica alle attività previste nell’allegato A e non ai settori espressamente esclusi.
Aiuti regionali alle microimprese di nuova costituzione create da soggetti svantaggiati in Puglia
Aiuti regionali alle microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, un regime di aiuto volto a favorire la nascita e il primo sviluppo di microimprese promosse da soggetti svantaggiati. La disciplina è adottata in conformità al regolamento CE n. 800/2008 e opera entro i limiti del territorio regionale.
Finalità e perimetro dell’intervento
Il provvedimento nasce dall’esigenza di sostenere l’imprenditorialità in una realtà caratterizzata da bassa presenza di nuove imprese e maggiori difficoltà socioeconomiche in alcune aree. L’obiettivo è agevolare la creazione di microimprese, evitando però concentrazioni in settori a bassa crescita e redditività tali da creare effetti distorsivi sul mercato e sulle imprese esistenti.
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
I destinatari degli aiuti sono le microimprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Alla data di concessione delle agevolazioni, le imprese devono risultare:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non destinatarie di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati o depositati in conto bloccato;
- non colpite, nei sei anni precedenti la domanda, da provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, salvo quelli derivanti da rinunce;
- avere restituito somme eventualmente già erogate e oggetto di ordine di restituzione;
- inattive alla data di presentazione della domanda.
Fino alla data di erogazione finale del contributo, le imprese devono inoltre:
- non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali;
- operare nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, del lavoro, della prevenzione infortuni e dell’ambiente, con particolare attenzione agli obblighi contributivi;
- non trovarsi in condizioni di “impresa in difficoltà” secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per salvataggio e ristrutturazione.
Il regolamento consente inoltre, con una modifica successiva, la presentazione della domanda anche da parte di imprese costituite a seguito dell’approvazione regionale del piano di attività nell’ambito dell’iniziativa “Principi Attivi – Giovani idee per una Puglia migliore”, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiamati.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento assumono rilievo, tra le altre, le seguenti definizioni:
- microimpresa: impresa con meno di 10 addetti e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- impresa di nuova costituzione: impresa costituita o con partita IVA aperta da non più di 6 mesi rispetto alla domanda;
- impresa inattiva: impresa che non abbia emesso fatture attive o percepito corrispettivi;
- soggetto intermediario: organismo o servizio pubblico o privato operante sotto la responsabilità dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione;
- persone prive di primo impiego retribuito regolarmente: soggetti che non abbiano svolto lavoro subordinato regolarmente retribuito per oltre 6 mesi.
Sono inoltre precisate le categorie che non sono considerate persone prive di posto di lavoro e quelle che si considerano in procinto di perderlo, con riferimento a lavoratori in mobilità, CIG straordinaria, liquidazione o crisi industriale.
Ambito di applicazione e settori esclusi
Il regolamento non si applica ai seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
- costruzione navale;
- industria carbonifera;
- siderurgia;
- fibre sintetiche;
- attività connesse con la produzione primaria agricola e di allevamento dei prodotti dell’allegato I del Trattato.
L’applicazione riguarda invece i settori della produzione di beni e della fornitura di servizi inclusi nelle classificazioni ISTAT ATECO 2007 indicate nell’allegato A del regolamento.
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