R.R. Puglia 24/2008
Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la concessione di agevolazioni in regime de minimis alle PMI, con esclusione di pesca, agricoltura primaria, alcuni aiuti alla trasformazione/commercializzazione agricola, esportazione, uso di prodotti nazionali, settore carboniero, acquisto di veicoli per trasporto merci e imprese in difficoltà. Abrogato dal 31 gennaio 2012.
Concessione di aiuti de minimis alle PMI in Puglia
Aiuti de minimis alle PMI in Puglia
Il regolamento disciplina gli aiuti regionali in regime de minimis concessi dalla Regione Puglia alle piccole e medie imprese. La disciplina è costruita in attuazione della normativa comunitaria sugli aiuti di importanza minore e definisce ambito, destinatari, requisiti e tipologie di agevolazioni ammissibili.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese di qualsiasi settore, ma esclude espressamente alcune categorie di interventi non compatibili con il regime de minimis richiamato. La disciplina riguarda solo misure finanziate dalla Regione Puglia e operanti nel territorio regionale.
Sono esclusi:
- gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in specifici casi collegati al prezzo, al quantitativo o al trasferimento dell’aiuto ai produttori primari;
- gli aiuti ad attività connesse all’esportazione;
- gli aiuti subordinati all’uso preferenziale di prodotti interni;
- gli aiuti alle imprese attive nel settore carboniero;
- gli aiuti per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che operano per conto terzi;
- gli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Soggetti beneficiari e requisiti
I beneficiari sono le imprese di piccola e media dimensione secondo la definizione comunitaria richiamata dal regolamento. Per accedere alle agevolazioni, al momento della domanda l’impresa deve:
- essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali;
- essere operativa;
- non aver ricevuto e non aver restituito, o depositato in conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- operare nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, di prevenzione degli infortuni, ambientale e contributiva;
- non aver subito, nei sei anni precedenti, revoche di agevolazioni pubbliche, salvo quelle dovute a rinuncia dell’impresa;
- aver restituito eventuali agevolazioni per le quali sia stata ordinata la restituzione;
- non trovarsi in condizioni di impresa in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.
Le condizioni di ammissibilità devono permanere fino all’erogazione finale del contributo, salvo il mutamento della classificazione dell’impresa beneficiaria. Inoltre, i beni agevolati devono essere mantenuti per almeno tre anni dalla data di ultimazione, intesa come data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento sono rilevanti, tra le altre, le definizioni di impresa piccola e media e di ESL, cioè l’equivalente sovvenzione lordo. È inoltre definita la figura dei soggetti attuatori, identificati nei servizi regionali, amministrazioni, enti e organismi che ricevono contributi regionali per attuare misure di aiuto de minimis.
Tipologie di agevolazioni ammissibili
Il regolamento si applica alle seguenti misure:
- aiuti agli investimenti e all’occupazione;
- aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere;
- aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
- aiuti in forma di garanzia a copertura di prestiti per il capitale circolante. Non sono comunque ammissibili aiuti individuali concessi fuori da un quadro di misure di aiuto.
Durata ed efficacia
Il regolamento è stato successivamente abrogato dal Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2, art. 10. Pertanto, pur descrivendo una disciplina storicamente rilevante per gli aiuti de minimis alle PMI in Puglia, non è più vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 21 nov 2008R.R. Puglia 25/2008
- Regolamento · 21 nov 2008R.R. Puglia 26/2008
- Legge · 13 nov 2008L.R. Puglia 32/2008
- Regolamento · 11 nov 2008R.R. Puglia 21/2008
- Regolamento · 11 nov 2008R.R. Puglia 22/2008
- Regolamento · 11 nov 2008R.R. Puglia 23/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →