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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34281 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito del contribuente per gli anni 2001 e 2002 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, utilizzando le movimentazioni — versamenti e prelievi — risultanti da conti correnti intestati o cointestati al professionista e ritenute non giustificate. Il contribuente ha impugnato la sentenza d'appello con nove motivi, contestando, tra l'altro, l'ampiezza dell'appello dell'Ufficio, la motivazione degli atti impositivi e della sentenza, l'imputazione al reddito delle operazioni bancarie, la rilevanza dei prelievi di modesta entità, dei prelievi effettuati da altri cointestatari e delle operazioni riferibili alla gestione del patrimonio immobiliare familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi ai prelevamenti bancari, rilevando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale di imputazione al reddito dei prelievi non giustificati non opera nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Sono stati quindi esclusi dall'imponibile tutti gli importi derivanti dai prelievi effettuati sui conti intestati o cointestati al contribuente. Sono invece rimaste ferme le contestazioni relative ai versamenti: il contribuente avrebbe dovuto dimostrare analiticamente, per ciascuna operazione, l'estraneità all'attività professionale, e la documentazione prodotta è stata ritenuta generica o insufficiente. Gli ulteriori motivi sono stati rigettati o dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata parzialmente e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà rideterminare gli imponibili per il 2001 e il 2002 escludendo le poste relative ai prelievi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la presunzione relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi, limitatamente alle parole "o compensi".

    Per i professionisti e lavoratori autonomi resta applicabile la presunzione legale sui versamenti bancari non giustificati, mentre non è più applicabile quella relativa ai prelievi, perché non è ragionevole presumere che tali somme siano state impiegate nell'attività professionale e abbiano prodotto compensi imponibili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    La disciplina degli accertamenti bancari in materia IVA consente di utilizzare le movimentazioni dei conti come elementi presuntivi, salva la prova analitica contraria del contribuente, nei limiti compatibili con l'intervento della Corte costituzionale sui prelievi dei professionisti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando, anche sinteticamente e considerando l'atto nel suo complesso, consente di individuare le statuizioni contestate e le ragioni della richiesta di riforma. L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto idoneo a devolvere nuovamente l'intera controversia al giudice regionale.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    I principi di ragionevolezza e capacità contributiva impediscono di applicare automaticamente ai lavoratori autonomi la presunzione secondo cui i prelievi bancari non giustificati costituiscono compensi non dichiarati.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    Non si è formato il giudicato sulle questioni esaminate dal giudice di primo grado, perché l'appello dell'Agenzia contestava complessivamente la motivazione della decisione e chiedeva il riesame della pretesa fiscale.

  • Art. 115 c.p.c.

    La censura sulla disponibilità e valutazione delle prove è stata assorbita dal rigetto degli altri motivi e non ha comportato una diversa decisione.

Massime di principio

  • Per un professionista o lavoratore autonomo, dal 2014 non può essere automaticamente considerato reddito imponibile ogni prelievo bancario non giustificato; la presunzione bancaria resta invece operativa, in linea generale, per i versamenti.
  • La contestazione dei versamenti richiede una prova analitica e documentata, operazione per operazione: non è sufficiente indicare genericamente che il conto era utilizzato per esigenze familiari, immobiliari o da altri cointestatari.
  • La cointestazione del conto corrente non esclude di per sé l'imputazione delle movimentazioni al professionista: occorre dimostrare concretamente quali operazioni siano riferibili agli altri intestatari e per quale ragione.
  • Nel giudizio tributario il contribuente deve indicare con precisione le singole movimentazioni contestate e la documentazione che ne dimostra l'estraneità all'attività imponibile; deduzioni generiche possono essere respinte per insufficienza o difetto di autosufficienza.
  • Un appello tributario può essere considerato specifico anche se non riproduce puntualmente ogni singola statuizione, purché dal suo complesso emergano chiaramente le ragioni di critica alla sentenza di primo grado.
  • In caso di accertamento bancario riguardante periodi anteriori alla pronuncia della Corte costituzionale, il giudice deve comunque applicare il principio sopravvenuto e rideterminare l'imponibile escludendo i prelievi imputati a un professionista sulla sola base della presunzione legale.

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