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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1702

Regolamento delegato (UE) 2024/1702 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Normativa europea32024R1702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato 2024/1702 riforma il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per rendere più omogenee e semplici le commissioni imposte dall’ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni. La modifica interviene su base di calcolo del fatturato applicabile, riparto dei costi di vigilanza, regole per casi di doppia domanda di registrazione e termini di pagamento/fatturazione. Viene inoltre coordinata la disciplina degli interessi di mora con le regole finanziarie generali dell’Unione. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2025.

Modifica le regole sulle commissioni dovute ai repertori di dati sulle negoziazioni all’ESMA, armonizzando criteri di calcolo, fatturazione e pagamento.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché, per i profili di registrazione estesa, ai casi in cui un repertorio presenti anche domanda ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Riguarda in particolare le commissioni di registrazione, riconoscimento, vigilanza annuale e le modalità di mora dovute all’ESMA. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2024/1702 – commissioni ESMA per i repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per armonizzare alcuni aspetti tecnici delle commissioni dovute dai repertori di dati sulle negoziazioni all’ESMA. L’intervento risponde all’esigenza di semplificare il sistema di finanziamento basato su commissioni, ridurre i rischi di errore nel calcolo e allineare la disciplina a quella prevista da altri atti delegati dell’ESMA.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la Commissione intende rendere più coerente la struttura delle commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni, anche alla luce degli esiti degli audit del 2018 che avevano evidenziato l’eccessiva complessità del sistema. Il regolamento mira inoltre a garantire la copertura integrale dei costi di vigilanza dell’ESMA, evitando al contempo disavanzi o avanzi significativi e ricorrenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, con regole specifiche anche per i casi in cui lo stesso operatore presenti domande di registrazione congiunte ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365. Sono toccate le commissioni di registrazione, riconoscimento, vigilanza annuale e le conseguenze del ritardo nei pagamenti.

Recupero dei costi e criterio di calcolo del fatturato applicabile

Il nuovo articolo 2 afferma il principio del recupero integrale dei costi di vigilanza: le commissioni devono coprire tutti i costi diretti e indiretti dell’ESMA per registrazione, vigilanza e riconoscimento, nonché i costi di rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti delegati.

Il nuovo articolo 3 introduce una disciplina più dettagliata del fatturato applicabile. I repertori devono tenere conti sottoposti a revisione contabile che distinguano i proventi delle attività di base e quelli dei servizi accessori. Per i soggetti registrati anche ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, è previsto un criterio di riparto dei proventi dei servizi accessori comuni alle due attività. Il fatturato per l’anno di riferimento si determina sulla base dei conti dell’esercizio (n-2); in mancanza, si usano quelli dell’esercizio (n-1). Se l’attività non copre tutto l’esercizio, l’ESMA procede a una stima proporzionata. I conti devono essere trasmessi ogni anno entro il 30 settembre e, se espressi in valuta diversa dall’euro, vanno convertiti al cambio medio del periodo sulla base del tasso BCE.

Commissioni di registrazione, vigilanza e riconoscimento

Per le domande di registrazione, la commissione è dovuta al momento della presentazione della domanda ed è pagabile entro 30 giorni di calendario dalla fattura ESMA. Se il repertorio presenta contemporaneamente una domanda ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e una ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, paga per intero la commissione di registrazione relativa al primo regolamento e la commissione di estensione relativa al secondo.

La commissione annuale di vigilanza è calcolata a partire dalla stima delle spese inserite nel bilancio ESMA per l’esercizio e ripartita tra i repertori registrati in proporzione al rispettivo fatturato applicabile. È previsto un importo minimo di 30 000 EUR. Nel primo anno di registrazione il repertorio deve corrispondere una commissione di vigilanza iniziale; tuttavia, se la registrazione avviene nel mese di dicembre, la commissione annuale di vigilanza per quell’anno non è dovuta.

La commissione di riconoscimento segue una logica analoga: è dovuta al momento della domanda di riconoscimento e va pagata entro 30 giorni dalla fattura, senza possibilità di rimborso.

Termini di fatturazione e pagamento

Il regolamento rafforza la disciplina dei termini. Le commissioni annuali di vigilanza si pagano in un’unica rata entro la fine di marzo dell’anno di riferimento, e l’ESMA deve inviare la fattura almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza. Per la commissione di riconoscimento e per quella di registrazione, il termine di pagamento è fissato in 30 giorni di calendario dalla fattura. In caso di ritardo, si applicano gli interessi di mora dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2025. Questa scelta evita incertezze sul processo di riscossione delle commissioni in corso e consente l’adeguamento dei flussi amministrativi dell’ESMA e dei repertori interessati.

Disposizioni principali

Copertura integrale dei costi di vigilanza

Sostituito l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013: le commissioni devono coprire tutti i costi diretti e indiretti relativi alla registrazione, alla vigilanza e al riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché i costi di rimborso sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti delegati ai sensi dell’articolo 74 di tale regolamento.

Nuova disciplina del fatturato applicabile

Sostituito l’articolo 3: il fatturato applicabile si basa sui conti sottoposti a revisione contabile e distingue i proventi delle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni e quelli dei servizi accessori. Per i repertori registrati sia ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 sia del regolamento (UE) 2015/2365, viene previsto un criterio di riparto dei proventi dei servizi accessori comuni. Il calcolo della quota individuale usa i dati dell’esercizio (n-2); se tali conti non esistono, si usano quelli dell’esercizio (n-1). Se l’attività non copre l’intero esercizio, l’ESMA estrapola il dato. I conti vanno trasmessi all’ESMA ogni anno entro il 30 settembre. Le entrate in valuta diversa dall’euro sono convertite al cambio medio del periodo, usando il tasso BCE.

Eliminazione dell’articolo 4

L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 è soppresso.

Domande simultanee di registrazione e estensione

Inserito l’articolo 6, paragrafo 6 bis: se un repertorio non ancora registrato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 presenta contemporaneamente domanda di registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e domanda ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, paga per intero la commissione di registrazione dovuta per il regolamento (UE) n. 648/2012 e la commissione per l’estensione della registrazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.

Calcolo della commissione annuale di vigilanza

Riformulati i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 7: la commissione annuale totale corrisponde alla stima delle spese di vigilanza inserite nel bilancio ESMA per l’esercizio; la quota dovuta da ciascun repertorio è ripartita in proporzione al suo fatturato applicabile. È previsto un minimo di 30 000 EUR per i repertori registrati ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nell’anno di registrazione si paga una commissione di vigilanza iniziale calcolata secondo la formula dell’articolo 7; il repertorio registrato a dicembre è esentato dal pagamento della commissione annuale per quell’anno.

Interessi di mora

Modificato l’articolo 9, paragrafo 2: in caso di ritardo di pagamento si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Commissione di registrazione

Sostituito l’articolo 10, paragrafo 1: la commissione di registrazione è dovuta al momento della presentazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e va pagata integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura ESMA.

Pagamento della commissione annuale e della commissione di riconoscimento

Sostituiti gli articoli 11 e 12: la commissione annuale di vigilanza si paga in un’unica soluzione entro la fine di marzo dell’anno di riferimento; l’ESMA deve inviare la fattura almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza e non rimborsa la commissione. La commissione di riconoscimento è dovuta al momento della domanda ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e si paga entro 30 giorni di calendario dalla fattura, senza rimborso. I repertori riconosciuti pagano la commissione annuale entro la fine del terzo mese dell’anno civile di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza dei mercatirepertori di dati sulle negoziazionifinanziamento delle agenzie ue

Testo integrale

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