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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10601 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva ritenuto legittima la rettifica del reddito dichiarato per il 1996, da una perdita di lire 18.328.000 a un reddito di lire 137.250.000, effettuata mediante i parametri previsti dalla legge n. 549 del 1995 e dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Sosteneva che i parametri, da soli, non fossero sufficienti a dimostrare l'omissione di ricavi e che fossero necessari ulteriori elementi probatori, ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973. In via preliminare era stata inoltre prospettata una questione relativa all'efficacia di un giudicato esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la contestazione sulla sufficienza dei parametri. Il ricorrente non aveva formulato il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 aprile 2009, prima dell'abrogazione della norma. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato esterno deve essere provato mediante produzione della sentenza e della certificazione attestante il suo passaggio in giudicato; tale prova era mancata. Ha anche escluso, nel caso concreto, l'efficacia espansiva del giudicato tra giudizi riguardanti tributi diversi, come IVA e IRPEF. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 184

    Prevede il ricorso ai parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi dei contribuenti. Nel caso concreto, la rettifica fondata su tali parametri è rimasta efficace perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    Contiene i parametri applicati dall'Amministrazione finanziaria per la rideterminazione del reddito professionale.

  • D.P.C.M. 26 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito della censura relativa all'utilizzo dei parametri e alla loro idoneità probatoria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo e la possibilità di rettificare il reddito sulla base di presunzioni. Il ricorrente sosteneva che i parametri dovessero essere accompagnati da ulteriori elementi, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 2729 c.c.

    Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti. Il contribuente invocava tale disposizione per sostenere l'insufficienza dei soli parametri, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto. La sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Richiede, ai fini della prova del giudicato esterno, la certificazione attestante che la sentenza non è più soggetta a impugnazione.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 366-bis c.p.c. era indispensabile formulare uno specifico quesito di diritto; una censura generica sulla violazione di legge non era sufficiente e comportava l'inammissibilità.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve provare non solo il contenuto della sentenza, ma anche il suo effettivo passaggio in giudicato mediante idonea certificazione.
  • Nel processo tributario, il giudicato formatosi su un tributo diverso non si estende automaticamente ad altri tributi, anche quando i fatti materiali sottostanti siano analoghi, perché le imposte possono avere struttura e presupposti giuridici differenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare la questione sostanziale relativa alla validità dell'accertamento o alla sufficienza delle presunzioni.
  • In generale, per contestare un accertamento basato su parametri o altri strumenti presuntivi è opportuno fornire elementi concreti e documentati sulla propria situazione, non limitandosi a negare genericamente l'attendibilità del metodo.

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