Circolare numero 69 del 9-5-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, applicabile dal 1° gennaio 2006. Vengono definiti i soggetti che possono accedervi, le prestazioni ottenibili, le condizioni di accesso, l’incompatibilità con la ricongiunzione, i criteri di liquidazione pro quota, le decorrenze e le modalità operative per la presentazione e l’istruttoria delle domande. La circolare chiarisce inoltre le regole particolari per pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti, nonché il regime di pagamento e di abrogazione della precedente disciplina.
Nuova disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi ex d.lgs. 42/2006
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: nuova disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi
La circolare fornisce le istruzioni applicative del d.lgs. n. 42/2006, che ridefinisce l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi. Il provvedimento, applicabile dal 1° gennaio 2006, recepisce la delega conferita dalla legge n. 243/2004 e sostituisce la disciplina previgente, con salvezza di quest’ultima per le domande già presentate se più favorevole.
Ambito di applicazione soggettivo
Possono avvalersi della totalizzazione i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La circolare precisa che la facoltà riguarda, in concreto:
- lavoratori dipendenti e autonomi;
- iscritti alla gestione separata;
- sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell’interno;
- liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate o private;
- iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Restano salve le altre norme in materia di cumulo dei contributi, in particolare quelle relative ai rapporti tra INPS ed ENPALS, INPS e INPGI e tra assicurazione generale obbligatoria e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché la disciplina di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 184/1997 per i lavoratori il cui trattamento è liquidato esclusivamente con il sistema contributivo.
Prestazioni ottenibili con la totalizzazione
La totalizzazione può essere utilizzata per conseguire:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.
La direttiva ministeriale richiamata dalla circolare chiarisce che tali prestazioni costituiscono un’unica pensione, alla quale si applicano gli istituti generali, salvo deroghe espressamente previste dalla disciplina speciale.
Condizioni generali per l’esercizio della facoltà
L’istituto non è accessibile a chi sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da una delle gestioni interessate. La titolarità di una pensione ai superstiti non impedisce, invece, l’accesso a una pensione diretta in totalizzazione; parimenti, è possibile conseguire una pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstite già titolare di altro trattamento diretto.
Per la pensione di vecchiaia e di anzianità, possono essere incluse nel cumulo solo le gestioni nelle quali l’assicurato possieda almeno sei anni di anzianità contributiva. La totalizzazione riguarda sempre tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti: non è ammessa una totalizzazione parziale, né per singole gestioni né per singoli periodi all’interno della medesima gestione.
Nell’accertamento dell’anzianità contributiva ciascuna gestione applica le proprie regole vigenti alla data della domanda. Eventuali maggiorazioni contributive, accrediti figurativi o riduzioni della contribuzione utile vanno valutati secondo l’ordinamento della gestione interessata, senza richiamo alle regole di altre gestioni.
Incompatibilità con la ricongiunzione e disciplina transitoria
L’art. 3 del d.lgs. n. 42/2006 prevede l’incompatibilità tra ricongiunzione e totalizzazione.
Per le domande di ricongiunzione presentate dopo il 3 marzo 2006:
- nel caso di ricongiunzione gratuita, la notifica avviene con raccomandata A/R e il silenzio dell’interessato per 90 giorni equivale ad accettazione;
- nel caso di ricongiunzione onerosa, l’accettazione si realizza con il primo pagamento o con il pagamento integrale dell’onere.
Per le domande di ricongiunzione presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, il diritto alla totalizzazione non è precluso se il procedimento non sia stato ancora concluso con l’integrale pagamento dell’onere. In tale evenienza il lavoratore può recedere e chiedere la restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi legali, presentando apposita domanda all’ente interessato prima o contestualmente alla domanda di totalizzazione.
La circolare precisa che il semplice mancato pagamento delle rate residue non costituisce recesso valido; in caso di ritardo il versamento deve comunque avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ente. Il recesso per le domande anteriori al decreto deve essere esercitato entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 2 marzo 2008.
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Per la pensione di vecchiaia sono richiesti:
- 65 anni di età;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva;
- gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti, diversi da età e anzianità contributiva.
La circolare evidenzia che l’età di 65 anni vale indistintamente per uomini e donne. Il requisito contributivo deve risultare dalla sommatoria di periodi non coincidenti; la contribuzione coincidente va computata una sola volta.
Tra i requisiti ulteriori può rilevare, secondo la direttiva ministeriale, la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Pensione di anzianità in totalizzazione
Per la pensione di anzianità la circolare indica come requisiti:
- anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Ai fini del raggiungimento dei 40 anni si considera la contribuzione utile al diritto: restano esclusi i periodi figurativi per malattia o disoccupazione, che invece concorrono soltanto alla misura della pensione e alla determinazione del pro rata delle singole gestioni.
Anche per la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo solo le gestioni con almeno sei anni di anzianità contributiva.
Pensione ai superstiti
La totalizzazione è ammessa per la pensione indiretta ai superstiti anche se l’assicurato è deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione. Il diritto si determina secondo i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, sommando i periodi assicurativi e contributivi non coincidenti presenti nelle singole gestioni.
La circolare precisa che la facoltà può essere esercitata per decessi avvenuti dal 3 marzo 2006. Per i decessi avvenuti anteriormente a tale data e successivamente al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi la previgente disciplina dell’art. 71 della legge n. 388/2000 e del D.M. n. 57/2003.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti secondo le regole e i limiti di ciascuna gestione. Ai fini della reversibilità, occorre quindi fare riferimento alla disciplina della singola gestione sia per individuare i superstiti aventi diritto sia per determinare le quote spettanti.
Pensione di inabilità
La totalizzazione può essere utilizzata anche per la liquidazione della pensione di inabilità assoluta e permanente. Il diritto si accerta sulla base dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti nella forma pensionistica in cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
La gestione di ultima iscrizione provvede all’accertamento del requisito sanitario; per le gestioni INPS si applica l’art. 2 della legge n. 222/1984.
Ai fini del diritto rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti presenti presso le singole gestioni.
Presentazione della domanda e procedimento
La totalizzazione si ottiene a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentare all’ente gestore della forma assicurativa cui il soggetto è, o è stato, da ultimo iscritto. Questo ente promuove il procedimento.
Se al momento della domanda il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, può scegliere la gestione presso cui presentare l’istanza. Nelle ipotesi di pensione indiretta o di inabilità, la gestione prescelta è quella di riferimento per l’accertamento del diritto.
L’ente istruttore acquisisce i dati dagli altri enti interessati e, ricevute le informazioni su anzianità e periodi assicurativi, verifica il diritto sommando i periodi non coincidenti temporalmente. I periodi coincidenti vanno conteggiati una sola volta ai fini del diritto.
La circolare riporta un esempio in cui un lavoratore, con periodi coincidenti nel triennio 1989-1991, può accedere alla totalizzazione perché dispone di almeno sei anni nella prima gestione, quattordici nella seconda e venti complessivi.
Per la sola domanda di reversibilità di una pensione diretta già liquidata con totalizzazione, la domanda va presentata dai superstiti all’INPS, quale ente pagatore, indicando gli enti intervenuti nella liquidazione della pensione del dante causa.
Modalità di liquidazione e calcolo del pro rata
Ogni gestione interessata liquida la quota di propria competenza in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti, secondo le regole previste dal decreto. La circolare ribadisce che ciascuna gestione considera per intero i propri periodi di iscrizione ai fini della misura, mentre la conversione dei periodi serve solo a ricondurre le diverse unità temporali a un parametro comune.
Per gli enti previdenziali pubblici, la misura della quota è determinata secondo il d.lgs. n. 180/1997, richiamato solo per le modalità di calcolo e non per i requisiti dell’opzione contributiva. In particolare:
- per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 si applicano le regole dell’art. 2, commi 2-6, del d.lgs. n. 180/1997;
- per i periodi dal 1° gennaio 1996 si applicano le regole del sistema contributivo della legge n. 335/1995;
- l’importo si ottiene moltiplicando il montante individuale rivalutato per il coefficiente di trasformazione riferito all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione.
Se l’assicurato ha più di 65 anni alla decorrenza, si utilizza il coefficiente relativo a 65 anni. Per la pensione indiretta ai superstiti si assume il coefficiente corrispondente a 57 anni in caso di decesso a età inferiore.
La circolare precisa inoltre che, se in una gestione pubblica il lavoratore ha già maturato i requisiti minimi per una autonoma pensione, la quota di competenza di tale gestione va calcolata secondo il sistema previsto dal relativo ordinamento, in coerenza con il principio di salvaguardia dei diritti quesiti.
Per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994 il calcolo segue regole contributive specifiche:
- si considerano i contributi soggettivi versati, compresi quelli da riscatto, entro il tetto reddituale previsto;
- restano esclusi i contributi integrativi e di solidarietà;
- si applica un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della media quinquennale del rendimento netto del patrimonio investito, con minimo garantito dell’1,5%;
- se il tasso risulta superiore a quello derivante dalla variazione media quinquennale del PIL, si applica quest’ultimo;
- per le annualità antecedenti la privatizzazione, il tasso corrisponde alla variazione media quinquennale del PIL;
- il montante è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al pensionamento;
- la quota è poi maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente, secondo la formula dell’allegato 1.
Se la gestione privatizzata ha già maturato con i soli contributi versati il requisito contributivo minimo per la vecchiaia, la quota è determinata con le regole dell’ordinamento della gestione medesima.
Per gli enti privatizzati ex d.lgs. n. 103/1996 la quota è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
Pensione di inabilità: quota base e maggiorazione convenzionale
La pensione di inabilità da totalizzazione è composta da due quote:
- una quota riferita all’anzianità contributiva maturata fino alla decorrenza della pensione;
- una quota aggiuntiva costituita da un incremento convenzionale, attribuito secondo le regole della gestione che accerta il diritto.
Per la quota base si applica il sistema del d.lgs. n. 180/1997, salvo che l’interessato abbia già maturato nella forma INPS i requisiti autonomi per la pensione di inabilità, ossia 5 anni complessivi di anzianità contributiva e assicurativa, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente la domanda.
In caso di calcolo contributivo o della quota contributiva del sistema misto, il coefficiente di trasformazione da usare è quello relativo a 57 anni se l’evento inabilitante si verifica prima di tale età.
Per la maggiorazione convenzionale rileva la disciplina della gestione in cui l’evento invalidante si verifica. I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni concorrono, insieme a quelli della gestione accertatrice, alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione. La ripartizione dell’onere tra gestioni avviene in proporzione all’anzianità contributiva utile per la misura posseduta presso ciascuna di esse.
Conversione dei periodi e perequazione automatica
Ai fini della totalizzazione i periodi di iscrizione sono convertiti secondo questi parametri:
- 6 giorni = 1 settimana;
- 26 giorni = 1 mese;
- 78 giorni = 1 trimestre;
- 312 giorni = 1 anno.
La circolare precisa che tali parametri servono solo a ricondurre i periodi a un’unica unità temporale e non incidono sul diritto o sulla misura della prestazione.
La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione. Gli aumenti per perequazione automatica sono liquidati sul trattamento complessivo e ripartiti tra le quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate. La disciplina richiamata viene collegata al principio della perequazione cumulata.
Pagamento dei trattamenti e rapporti finanziari
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS, anche nei casi in cui l’Istituto non sia interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. Gli oneri restano a carico delle singole gestioni, ciascuna per la propria quota.
La circolare richiama anche la necessità di convenzioni tra INPS ed enti interessati e, per i rapporti finanziari, l’accredito agli enti delle somme previste dall’art. 8 del decreto, sulla base della rendicontazione dei ratei posti in pagamento.
Decorrenza delle prestazioni
Le pensioni di vecchiaia, anzianità e inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ma non anteriormente al 1° febbraio 2006.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa; in applicazione della disciplina del decreto, non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 2006. Per i decessi fino al 2 marzo 2006 e successivi al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Disposizioni finali e abrogazioni
La facoltà di totalizzazione si applica dal 1° gennaio 2006. Sono abrogati l’art. 71 della legge n. 388/2000 e il D.M. n. 57/2003; la disciplina abrogata resta tuttavia applicabile alle domande presentate fino al 2 marzo 2006 se più favorevole.
La circolare segnala infine che l’INPS metterà a disposizione degli altri enti una procedura informatica per l’acquisizione delle domande, la rilevazione dei dati contributivi e assicurativi, l’evidenza dell’esito e del trattamento spettante, con finalità di riduzione dei tempi di definizione e di monitoraggio del fenomeno.
Punti principali
Ambito soggettivo e prestazioni ottenibili
Possono utilizzare la totalizzazione gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, alle gestioni previdenziali degli enti ex d.lgs. 509/1994 e 103/1996, alla gestione separata e al Fondo clero/ministri di culto non cattolici. Le prestazioni conseguibili sono pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti.
Condizioni per accedere alla totalizzazione
La facoltà non è esercitabile da chi sia già titolare di una pensione diretta in una delle gestioni interessate. Per vecchiaia e anzianità sono cumulabili solo le gestioni nelle quali siano accreditati almeno sei anni di contribuzione; i periodi da cumulare devono essere non coincidenti e l’istituto è sempre riferito alla totalità dei periodi assicurativi interessati.
Rapporto con ricongiunzione e disciplina transitoria
La domanda di ricongiunzione perfezionata e accettata preclude la totalizzazione. Per le domande presentate dopo il 3 marzo 2006 la preclusione scatta con l’accettazione; per le ricongiunzioni a titolo gratuito conta il mancato dissenso entro 90 giorni dalla notifica, per quelle onerose il primo pagamento o il pagamento integrale. Per le domande di ricongiunzione antecedenti al decreto è ammesso il recesso con restituzione degli importi versati, ma entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 2 marzo 2008.
Requisiti per la pensione di vecchiaia in totalizzazione
Sono richiesti 65 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione complessiva utile e gli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. L’età di 65 anni vale indifferentemente per uomini e donne.
Requisiti per la pensione di anzianità in totalizzazione
È richiesta un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, oltre agli eventuali requisiti ulteriori previsti dagli ordinamenti di settore, come la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Ai fini del requisito dei 40 anni rileva solo la contribuzione utile al diritto, con esclusione dei periodi figurativi per malattia o disoccupazione, che restano invece utili per la misura della pensione.
Pensione ai superstiti e pensione di inabilità
La totalizzazione è ammessa anche per la pensione indiretta ai superstiti, purché il decesso sia avvenuto dal 3 marzo 2006 in poi; per decessi tra il 1° gennaio 2001 e il 2 marzo 2006 continua ad applicarsi la disciplina previgente. È ammessa anche per la pensione di inabilità assoluta e permanente; il requisito sanitario è accertato dalla gestione di ultima iscrizione, con applicazione, per gli iscritti INPS, dell’art. 2 della legge n. 222/1984.
Presentazione della domanda e istruttoria
La domanda va presentata all’ente presso cui l’assicurato risulta, o è stato, da ultimo iscritto, che assume il ruolo di ente istruttore. Se il soggetto è iscritto a più gestioni al momento della domanda, può scegliere la gestione destinataria. L’ente istruttore acquisisce i dati dagli altri enti coinvolti e verifica il diritto sommando i periodi non coincidenti, conteggiando una sola volta quelli coincidenti.
Criteri di liquidazione pro quota
Ogni gestione liquida la propria quota in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. Per gli enti pubblici il calcolo della quota avviene secondo il d.lgs. 180/1997, mentre per gli enti privatizzati ex d.lgs. 509/1994 si applicano specifiche regole contributive e, se il requisito minimo autonomo è già maturato nella gestione, la quota è calcolata secondo l’ordinamento proprio della gestione. Per gli enti ex d.lgs. 103/1996 vale il sistema di calcolo previsto dai rispettivi ordinamenti.
Decorrenza, pagamento e abrogazione della disciplina previgente
Le pensioni di vecchiaia, anzianità e inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda, comunque non prima del 1° febbraio 2006; la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, ma non può essere anteriore al 1° aprile 2006. Il pagamento è effettuato dall’INPS, che opera come ente pagatore anche se non è debitore di alcuna quota; gli oneri restano a carico delle singole gestioni. È abrogato l’art. 71 della legge n. 388/2000 e il D.M. n. 57/2003, salvo l’applicazione della disciplina previgente per le domande presentate fino al 2 marzo 2006 se più favorevole.
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