Circolare numero 64 del 3-5-2006
Premessa Sisma 2002: Provincia di Campobasso e Provincia di Foggia Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3507 del 05/04/2006 Adempimenti delle Aziende Adempimenti delle Sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le misure di sospensione contributiva e assicurativa disposte per i territori colpiti dai sismi in Molise e Puglia, richiamando le precedenti ordinanze e precisando l’estensione del beneficio per il 2006. Vengono indicati i comuni interessati, i periodi di sospensione, le modalità di recupero dal gennaio 2007 in 12 rate mensili o in unica soluzione, gli adempimenti delle aziende e delle sedi, nonché alcune regole operative sulla rateizzazione e sulle sanzioni in caso di mancato pagamento di una rata.
Sospensione e ripresa dei contributi per eventi sismici nelle province di Campobasso e Foggia
Sospensione dei contributi per i sismi in provincia di Campobasso e Foggia
La circolare disciplina l’evoluzione delle misure di sospensione contributiva e assicurativa disposte per i territori colpiti dagli eventi sismici in Molise e in Puglia, richiamando le precedenti ordinanze di protezione civile e fornendo istruzioni operative per aziende e sedi. Il documento chiarisce sia l’ambito oggettivo e territoriale delle sospensioni sia le modalità di recupero delle somme sospese.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama anzitutto la circolare n. 91 del 7 giugno 2004, con cui erano state illustrate alle sedi le O.P.C.M. n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, entrambe in materia di "disposizioni urgenti di protezione civile". Tali ordinanze avevano prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di sospensione già previsti da precedenti ordinanze del 2003.
In particolare:
- l’O.P.C.M. n. 3344/2004 prorogava fino al 31 dicembre 2005 i termini previsti dall’art. 6 dell’O.P.C.M. n. 3279/2003 e dall’art. 6 dell’O.P.C.M. n. 3300/2003;
- l’O.P.C.M. n. 3354/2004 prorogava fino al 31 dicembre 2005 i termini previsti dall’art. 6 dell’O.P.C.M. n. 3279/2003 e dall’art. 4, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3308/2003, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.
Nuova sospensione disposta per il 2006
La circolare segnala la pubblicazione in G.U. n. 50 del 1° marzo 2006 dell’O.P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio 2006, recante ulteriori misure urgenti di protezione civile per i danni conseguenti ai gravi eventi sismici nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.
Ai datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa nei comuni indicati dall’ordinanza è concessa, per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la sospensione:
- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- del versamento dei premi;
- della quota a carico dei lavoratori dipendenti.
I comuni espressamente richiamati comprendono, tra gli altri, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotella, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino.
Periodi oggetto di sospensione
La circolare specifica i periodi contributivi sospesi in relazione alle diverse categorie di contribuenti:
- per le aziende agricole assuntrici di manodopera, compresi i coltivatori diretti che si avvalgono di lavoratori dipendenti, la sospensione riguarda il 3° e 4° trimestre 2005 e il 1° e 2° trimestre 2006;
- per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la sospensione riguarda la 4ª rata 2005 e la 1ª, 2ª e 3ª rata 2006.
Per i periodi antecedenti il 2006 e per tutti i comuni delle province di Campobasso e Foggia restano ferme le regole dettate dalla circolare n. 91 del 7 giugno 2004.
Recupero della contribuzione sospesa
Le modalità di recupero sono quelle stabilite dall’art. 4, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3496/2006. Dal mese di gennaio 2007 le aziende interessate devono riprendere il versamento della contribuzione sospesa:
- in 12 rate mensili;
- oppure in un’unica soluzione.
La scelta tra le due modalità è rimessa alle aziende aventi diritto, nei limiti previsti dalla normativa e dalla modulistica predisposta.
Estensione del beneficio ai lavoratori residenti con datore di lavoro fuori sede
La circolare dà conto dell’O.P.C.M. n. 3507 del 5 aprile 2006, pubblicata in G.U. n. 87 del 13 aprile 2006, che estende la sospensione contributiva anche ai lavoratori residenti nei comuni della regione Molise colpiti dal sisma e dipendenti di datori di lavoro privati con sede legale altrove.
Per fruire del beneficio, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un’apposita richiesta con autocertificazione attestante la residenza. La residenza non deve essere successiva al mese di ottobre 2002, data dell’evento calamitoso.
Ricevuto l’F24 relativo ai trimestri interessati, il datore di lavoro deve rideterminare l’importo da versare, detraendo la somma a carico dei lavoratori interessati. La circolare indica come aliquota da considerare, in via generale, l’8,54% da applicare sulla retribuzione dichiarata.
Per la Regione Puglia, invece, l’art. 3 della medesima ordinanza rinvia a ulteriori disposizioni di protezione civile.
Adempimenti delle aziende
La sospensione non esonera dall’obbligo di presentare le dichiarazioni trimestrali e annuali. Restano quindi dovuti:
- i modelli DMAG trimestrali;
- i modelli annuali ACC1/PC/CF.
Tali dichiarazioni sono considerate funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
La circolare precisa inoltre che, in allegato, sono stati predisposti i moduli da presentare alle sedi competenti per consentire alle aziende agricole aventi diritto di optare per:
- il pagamento in unica soluzione;
- il pagamento rateale in un numero di rate pari o inferiore a quello consentito dalla legge.
In base alla scelta effettuata e ai requisiti dichiarati, le aziende riceveranno al domicilio una lettera di accoglimento con un prospetto-guida contenente l’importo rateale mensile oppure l’importo complessivo dovuto in caso di pagamento in unica soluzione.
Scadenze, F24 e sanzioni
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese, tenendo conto dell’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali.
La circolare avverte che, se il contribuente non invia tempestivamente il modello predisposto per il versamento dei contributi sospesi o riceve i modelli F24 in ritardo, con la prima rata utile dovrà comunque versare anche le eventuali rate già scadute.
Il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateazione; esso costituisce invece una mera omissione contributiva relativa alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Indicazioni per le sedi e gestione procedurale
Ai direttori delle sedi interessate si raccomanda di prendere contatto con le associazioni datoriali e con gli enti di patronato per illustrare il contenuto della circolare, sensibilizzarli sulla corretta compilazione delle domande di rateizzazione e sui termini di presentazione, e acquisire le domande in tempo utile per predisporre le modalità di pagamento da comunicare alle aziende.
Per l’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha introdotto la procedura "gestione ex SCAU" per la gestione delle partite sospese. Le sigle accettate dalla procedura indicate dalla circolare sono:
- SOSP7/B FOGGIA;
- SOSP8/C CAMPOBASSO.
Sintesi conclusiva operativa
La circolare, in sostanza, aggiorna il quadro delle agevolazioni contributive post-sisma per Campobasso e Foggia, delimita il periodo di sospensione per l’anno 2006, disciplina la ripresa dei pagamenti dal gennaio 2007 e fornisce istruzioni operative sia alle aziende sia alle sedi territoriali per la gestione delle domande, della rateizzazione e degli adempimenti connessi.
Punti principali
Richiamo alle precedenti ordinanze e proroghe
La circolare richiama la circolare n. 91 del 7 giugno 2004, che aveva portato a conoscenza delle sedi le disposizioni delle O.P.C.M. n. 3344/2004 per la provincia di Campobasso e n. 3354/2004 per la provincia di Foggia. Tali ordinanze prorogavano fino al 31 dicembre 2005 i termini per specifiche sospensioni contributive previste dalle precedenti ordinanze del 2003.
Nuova sospensione per l’anno 2006
Con O.P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio 2006, pubblicata in G.U. n. 50 del 1° marzo 2006, è stata disposta per i datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa in numerosi comuni delle province di Campobasso e Foggia la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Periodi contributivi sospesi
La sospensione riguarda, per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i coltivatori diretti che si avvalgono di lavoratori dipendenti, i contributi relativi al 3° e 4° trimestre 2005 e al 1° e 2° trimestre 2006. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, la sospensione riguarda la 4ª rata 2005 e la 1ª, 2ª e 3ª rata 2006.
Ripresa dei versamenti e modalità di recupero
Le modalità di recupero sono quelle previste dall’art. 4, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3496/2006. Dal mese di gennaio 2007 le aziende interessate devono riprendere il pagamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione in 12 rate mensili oppure in un’unica soluzione.
Estensione ai lavoratori residenti con datore di lavoro fuori sede
L’O.P.C.M. n. 3507 del 5 aprile 2006, pubblicata in G.U. n. 87 del 13 aprile 2006, stabilisce che la sospensione prevista dall’art. 3 dell’ordinanza n. 3496/2006 si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni del Molise interessati dal sisma e dipendenti di datori di lavoro privati aventi sede legale altrove. Il beneficio si ottiene su richiesta del lavoratore, con autocertificazione della residenza non successiva al mese di ottobre 2002.
Determinazione della quota a carico dei lavoratori
Il datore di lavoro, ricevuto l’F24 relativo ai trimestri interessati, deve ridefinire autonomamente l’importo da versare detraendo la quota a carico dei lavoratori interessati. La circolare indica un’aliquota generale dell’8,54% da calcolare sulla retribuzione dichiarata.
Adempimenti dichiarativi e modulistica
Le sospensioni non riguardano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. DMAG) e annuali (modd. ACC1/PC/CF), che restano necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative. In allegato sono predisposti moduli che le aziende agricole aventi diritto devono presentare alle sedi competenti per scegliere il pagamento in unica soluzione o in un numero di rate pari o inferiore a quello previsto dalla legge.
Scadenze di pagamento e trattamento delle rate omesse
Il pagamento tramite modello F24 deve avvenire entro il giorno 16 del mese, in coerenza con l’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali. Se il modello per il versamento dei contributi sospesi è inviato in ritardo, oppure gli F24 sono ricevuti tardivamente, la prima rata utile deve comprendere anche le eventuali rate già scadute. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma configura una specifica omissione contributiva sulla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi interessate devono contattare le associazioni datoriali e gli enti di patronato per illustrare la circolare, sensibilizzarli sulla corretta compilazione delle domande di rateizzazione e sui termini di presentazione, e acquisire tempestivamente le domande per predisporre le modalità di pagamento. Per la gestione delle partite sospese si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002 e la procedura "gestione ex SCAU", con le sigle accettate SOSP7/B FOGGIA e SOSP8/C CAMPOBASSO.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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