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Circolare

Circolare numero 67 del 5-5-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi prevista dalle OPCM n. 3496/2006 e n. 3507/2006 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Vengono individuati i datori di lavoro privati e, per la sola provincia di Campobasso, i lavoratori residenti nei comuni interessati che possono sospendere la quota a loro carico. La circolare indica i periodi di sospensione, le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 ed Emens, i codici da utilizzare, nonché le regole di recupero in unica soluzione o in forma rateale. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di un nuovo conto e le precisazioni sui rapporti con la precedente sospensione disposta dall’OPCM 3253/2002.

Sospensione e recupero dei contributi per i danni sismici in Molise e Foggia; istruzioni operative e contabili

Sospensione e recupero dei contributi per gli eventi sismici nelle province di Campobasso e Foggia

La circolare fornisce le istruzioni applicative delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006, con riferimento alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dovuti a seguito dei gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia. Sono disciplinati i soggetti beneficiari, i comuni interessati, i periodi di sospensione, le modalità di esposizione nei flussi contributivi e le regole per il successivo recupero delle somme sospese, oltre alle istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’art. 3 dell’OPCM n. 3496/2006 riconosce la sospensione ai datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa nei comuni puntualmente indicati nella norma, a condizione che fossero già attivi all’epoca dell’evento sismico dell’ottobre 2002. La circolare evidenzia che i datori di lavoro pubblici sono esclusi dal beneficio e che vi rientrano, invece, i datori di lavoro privati di tutti i settori merceologici, purché occupino lavoratori dipendenti e/o parasubordinati.

Per effetto dell’art. 2 dell’OPCM n. 3507/2006, la sospensione della quota contributiva a carico del lavoratore è estesa, solo per i comuni della provincia di Campobasso ricompresi nell’art. 3 della precedente ordinanza, ai lavoratori ivi residenti che dipendano da datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa altrove. La circolare precisa che il requisito della residenza deve esistere alla data dell’evento (ottobre 2002) e che la sospensione decorre dalla data di presentazione dell’istanza al datore di lavoro.

Comuni interessati

I comuni elencati sono: Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montano nei Frentani, Marrone del Sannio, Rotella, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino.

Periodi di sospensione

Per i destinatari dell’OPCM n. 3496/2006 la sospensione opera dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Per i lavoratori destinatari dell’OPCM n. 3507/2006, limitatamente alla quota a loro carico, il periodo va dal 14 aprile 2006 al 31 dicembre 2006. La circolare specifica che, per i datori di lavoro beneficiari, possono essere sospesi i contributi esposti nei modelli DM10/2 relativi ai mesi da dicembre 2005 a novembre 2006; per la sola quota lavoratore la sospensione interessa le denunce da marzo a novembre 2006.

Modalità operative per le aziende

Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione 8J, con il significato di azienda interessata alla sospensione contributiva per gli eventi sismici nelle province di Campobasso e Foggia. La sede INPS deve verificare che l’impresa avesse la sede operativa nei comuni interessati e che fosse attiva al momento degli eventi.

La volontà di beneficiare della sospensione deve emergere dalla presentazione delle denunce contributive compilate secondo le istruzioni fornite. In particolare, nel modello DM10/2 devono essere compilati i quadri B/C con le consuete modalità, mentre il quadro D deve essere compilato senza effettuare la sommatoria del totale B. Occorre poi:

  • determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione;
  • sottrarre gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite agli stessi lavoratori;
  • esporre la differenza nel quadro D con il codice importo N952, avente il significato di contributi sospesi ex art. 3 OPCM 3496/2006 e 3507/2006;
  • sommare le partite del quadro D e riportarle nel totale;
  • confrontare i totali dei quadri B/C e D per determinare l’eventuale differenza a debito o a credito del datore di lavoro.

Se il saldo risulta a credito INPS, deve essere versato con le ordinarie modalità F24; ciò si verifica, ad esempio, quando non tutti i lavoratori sono interessati dalla sospensione o quando la sospensione riguarda soltanto la quota del lavoratore. Anche i modelli con saldo pari a zero o a credito devono essere trasmessi telematicamente.

Recupero dei contributi sospesi per le aziende

L’art. 4 dell’OPCM n. 3496/2006 stabilisce che il recupero dei contributi e premi non corrisposti avvenga entro il 16 gennaio 2007, in unica soluzione oppure in 12 rate mensili, con prima scadenza sempre al 16 gennaio 2007. Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 utilizzando il codice contributo DSOS, già istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, e indicando la matricola aziendale seguita dal codice usato nel quadro D della denuncia per la rilevazione del credito.

Gestione separata

Per la contribuzione dovuta dai committenti nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, cioè la contribuzione dei mesi da dicembre 2005 a novembre 2006. Nella denuncia individuale Emens, per i periodi di sospensione, deve essere riportato:

  • il valore 04 per la sospensione contributiva relativa alle province di Campobasso e Foggia ex OPCM n. 3496/2006, con validità da dicembre 2005 a novembre 2006;
  • il valore 05 per la sospensione della quota collaboratore residente in provincia di Campobasso ex OPCM n. 3507/2006, con validità da aprile 2006 a novembre 2006.

Il recupero avviene in unica soluzione mediante F24, usando le causali già in uso per i pagamenti correnti: C10 per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX per i non iscritti, con un rigo per ogni mese. Se il pagamento è dilazionato, il soggetto interessato deve presentare istanza in forma libera e utilizzare nel modello F24 il codice COC; nel campo relativo alla matricola/codice INPS/filiale azienda devono essere indicati i codici 049999999999 per la sospensione ex OPCM 3496/2006 e 059999999999 per la sospensione ex OPCM 3507/2006.

Rapporti con le Regioni e precisazioni

La circolare richiama l’art. 5 dell’OPCM n. 3496/2006, secondo cui l’onere derivante dal mancato introito dei contributi sospesi, stimato per il 2006 in 5,4 milioni di euro per la Regione Molise e in 1 milione di euro per la Regione Puglia, deve essere anticipato dalle Regioni stesse, con regolazione dei rapporti finanziari da definire mediante apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. L’Istituto si riserva di fornire lo schema di convenzione e le relative istruzioni operative e contabili.

Tra le precisazioni finali, la circolare afferma che:

  • i versamenti già effettuati dai beneficiari della sospensione non sono rimborsabili né compensabili nei DM successivi;
  • la sospensione prevista dall’OPCM n. 3496/2006 è nuova e autonoma rispetto a quella disposta dall’OPCM 3253/2002, per la quale il recupero è iniziato dal 16 marzo 2006 in 304 rate mensili;
  • l’espressione sede legale od operativa va riferita ai lavoratori impiegati nelle zone colpite, indipendentemente dalla sede del datore di lavoro;
  • resta confermato l’orientamento dell’Istituto richiamato nella circolare n. 6/2006 in tema di differimento dei termini durante lo stato di emergenza.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi relativi alle aziende delle province di Campobasso e Foggia, evidenziati nei modelli DM10/2 con il codice N952, è istituito il conto GPA 00/110, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’ufficio competente per la contabilizzazione e la gestione dei crediti.

Le riscossioni per il recupero dei contributi sospesi sono imputate al conto GPA 00/110 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate al conto GPA 52/099. Per il recupero dei contributi dovuti dai committenti della Gestione separata, le somme sono imputate al conto PAR 52/010 se il pagamento è in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 se il pagamento è rateizzato. In allegato è riportata la variazione al piano dei conti con il nuovo conto GPA 00/110, denominato come crediti per contributi sospesi alle aziende nel territorio delle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002.

Punti principali

Ambito della sospensione e soggetti beneficiari

La sospensione riguarda, ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM n. 3496/2006, i datori di lavoro privati con sede legale o operativa nei comuni espressamente indicati dalla norma, purché già attivi all’epoca degli eventi sismici (ottobre 2002). Sono esclusi i datori di lavoro pubblici. I beneficiari privati operano in tutti i settori merceologici e possono sospendere anche la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Con l’art. 2 dell’OPCM n. 3507/2006, la sospensione della quota del lavoratore è estesa, solo per i comuni della provincia di Campobasso elencati nell’art. 3 della precedente ordinanza, ai lavoratori residenti in tali comuni dipendenti di datori di lavoro privati con sede altrove.

Comuni interessati e periodi di sospensione

I comuni interessati sono: Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montano nei Frentani, Marrone del Sannio, Rotella, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino. Per i soggetti dell’OPCM n. 3496/2006 la sospensione opera dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; per i lavoratori della provincia di Campobasso destinatari dell’OPCM n. 3507/2006 opera dal 14 aprile 2006 al 31 dicembre 2006. Per i primi possono essere sospesi i contributi delle denunce DM10/2 da dicembre 2005 a novembre 2006; per la sola quota lavoratore, le denunce interessate vanno da marzo a novembre 2006.

Modalità operative per le aziende

Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione 8J, che identifica l’azienda ammessa alla sospensione contributiva per gli eventi sismici nelle province di Campobasso e Foggia. La volontà di avvalersi del beneficio deve risultare dalla presentazione delle denunce contributive. Nella compilazione del DM10/2 occorre compilare i quadri B/C con le ordinarie modalità, compilare il quadro D senza sommare il totale B, determinare i contributi oggetto di sospensione, sottrarre eventuali agevolazioni esposte nel quadro D e indicare la differenza con il codice importo N952. Il saldo va poi determinato e versato con F24 se dovuto; anche i modelli con saldo a zero o a credito devono essere trasmessi telematicamente.

Recupero dei contributi sospesi per le aziende

Il recupero avviene entro il 16 gennaio 2007 in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili, con prima scadenza il 16 gennaio 2007. Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando il codice contributo DSOS, già istituito con circolare n. 98/2002, e riportando la matricola aziendale seguita dal codice usato nel quadro D per la rilevazione del credito. La circolare fornisce lo schema della sezione INPS del modello F24 da compilare.

Gestione separata: sospensione e recupero

Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi, la sospensione riguarda le scadenze dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cioè la contribuzione dovuta da dicembre 2005 a novembre 2006. Nella denuncia Emens va indicato il valore 04 per la sospensione ex OPCM n. 3496/2006 e il valore 05 per la sola quota collaboratore residente in provincia di Campobasso ex OPCM n. 3507/2006. Il recupero dei contributi sospesi avviene con F24 in unica soluzione usando le causali C10 o CXX, oppure in forma rateale presentando domanda libera e usando il codice COC; in tal caso vanno indicati specifici codici a 12 caratteri per le due ordinanze.

Rapporti finanziari con le Regioni e precisazioni

L’art. 5 dell’OPCM n. 3496/2006 prevede che l’onere per il mancato introito dei contributi sospesi sia anticipato dalle Regioni Molise e Puglia, per importi stimati nel 2006 in 5,4 milioni di euro per il Molise e 1 milione di euro per la Puglia, con successiva disciplina mediante convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. La circolare precisa inoltre che eventuali versamenti già effettuati non possono essere restituiti né compensati; che la nuova sospensione è autonoma rispetto a quella dell’OPCM 3253/2002; che la locuzione sede legale od operativa va riferita ai lavoratori impiegati nelle zone colpite, indipendentemente dalla sede del datore di lavoro; e che resta confermato l’orientamento già espresso con la circolare n. 6/2006 in materia di differimento dei termini per effetto della proroga dello stato di emergenza.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione dei contributi sospesi delle aziende delle province di Campobasso e Foggia è istituito il conto GPA 00/110, assistito da apposito partitario contabile. Le riscossioni per il recupero sono imputate al medesimo conto con scritture di storno da GPA 52/099. Il recupero dei contributi dei committenti iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26, legge n. 355/1995 è imputato ai conti PAR 52/010, se in unica soluzione, oppure PAR 52/020, se rateizzato. In allegato è riportata la variazione al piano dei conti con il nuovo conto GPA 00/110, denominato come crediti per contributi sospesi alle aziende nel territorio delle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002.

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