Circolare numero 66 del 5-5-2006
L’emissione della modulistica reddituale relativa all’anno 2005 viene effettuata secondo le linee già attuate per l’emissione 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’operazione reddituale relativa ai redditi 2005, confermando l’impianto già adottato per il 2004 e introducendo la gestione unificata delle dichiarazioni per i percettori di prestazioni collegate al reddito. L’ambito viene esteso anche agli invalidi civili e, per la prima volta, ai percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito erogate da INPDAP ed ENPALS, con una sola dichiarazione valida per i tre Enti. Vengono descritte le fasi operative: individuazione dei soggetti, invio delle richieste, acquisizione delle dichiarazioni tramite CAF e professionisti convenzionati, stampa dei modelli, trasmissione telematica all’INPS, custodia delle copie, gestione degli errori e degli indici di difettosità. Sono inoltre richiamate la gratuità dell’assistenza, la possibilità di dichiarazione di invarianza in specifici casi, e l’imminente procedura intranet per l’acquisizione delle dichiarazioni presentate direttamente alle strutture INPS.
Emissione modelli reddituali 2005 per pensionati e percettori di prestazioni collegate al reddito
Emissione dei modelli reddituali 2005
La circolare disciplina la campagna reddituale riferita ai redditi 2005, confermando il modello organizzativo già approvato per l’emissione 2004 e orientato alla rilevazione dei redditi a livello di soggetto mediante un’unica dichiarazione. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti per i pensionati e per gli altri percettori di prestazioni collegate al reddito.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’operazione riguarda tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito, inclusi gli invalidi civili. Resta esclusa soltanto la categoria dei soggetti ultrasettancinquenni che, nell’ultima campagna reddituale, risultavano privi di reddito.
Per l’anno in esame la procedura viene estesa anche ai percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito erogate da INPDAP ed ENPALS. Ne deriva la possibilità, per i pensionati interessati, di rendere una sola dichiarazione valida nei confronti di INPS, INPDAP ed ENPALS.
Invio delle richieste e solleciti
La richiesta dei redditi è stata inviata con la modulistica del Mod. OBIS e del Mod. CUD 2005 ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche collegate al reddito a carico dell’Istituto. Per gli altri soggetti, non destinatari delle comunicazioni INPS, l’invio è stato effettuato direttamente da INPDAP ed ENPALS.
Contestualmente all’invio delle richieste per i redditi 2005, sono stati emessi anche i solleciti per i soggetti che nell’anno 2004 non avevano presentato la dichiarazione.
Individuazione dei soggetti e dati utilizzati
L’individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica reddituale è stata effettuata consultando l’archivio delle pensioni in occasione delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per il 2006. I dati necessari alla predisposizione delle lettere personalizzate sono stati estratti dal database delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
Dichiarazione di invarianza dei redditi
Per alcuni soggetti la richiesta è stata formulata attraverso i modelli allegati 2 e 3, nei casi in cui fosse ammessa la dichiarazione di non varianza dei redditi. Tale possibilità è collegata alla conferma del mancato possesso di redditi e dell’assenza di variazioni dello stato civile.
Contenuto della richiesta e struttura della stringa identificativa
La richiesta riporta:
- le pensioni e gli Enti, oltre all’INPS, coinvolti nella verifica reddituale;
- i dati identificativi del titolare, del coniuge e dei familiari per i quali devono essere rilasciate le dichiarazioni;
- una stringa informativa destinata a facilitare la gestione personalizzata delle dichiarazioni, anche mediante lettura ottica tramite codice a barre.
La stringa, definita come matricola di 30 caratteri alfanumerici, contiene varie informazioni operative, tra cui:
- codice fiscale e controcodice;
- indicazione dell’Ente di emissione;
- anni richiesti;
- stato civile;
- rilevanza del coniuge;
- numero dei figli;
- codice di invarianza;
- codici righi del dichiarante e del nucleo;
- controcodice della matricola.
Codici righi e collegamento con i redditi da dichiarare
I campi relativi ai codici righi del dichiarante e del nucleo consentono di collegare il soggetto ai righi reddituali che devono essere obbligatoriamente dichiarati in relazione alle prestazioni in godimento. Gli altri righi, pur non essendo indispensabili per la continuità dell’erogazione, se disponibili possono consentire all’Ente di procedere d’ufficio al pagamento di eventuali prestazioni ulteriori spettanti.
In via generale, per ciascun soggetto deve essere utilizzato il codice rigo presente nel campo 9. Il campo 10 va considerato solo per i soggetti coniugati che abbiano codice rilevanza coniuge pari a 2, cioè quando il coniuge può presentare una dichiarazione separata. L’allegato 4 contiene la tabella dei codici righi attribuibili in funzione delle prestazioni.
Soggetti abilitati alla ricezione e assistenza gratuita
Le dichiarazioni reddituali possono essere acquisite dai CAF, dai consulenti tributari, dai ragionieri commercialisti, dai consulenti del lavoro, dai revisori dei conti e dai dottori commercialisti, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per l’acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni.
La delibera del Consiglio di Amministrazione contiene lo schema di convenzione da sottoscrivere da parte dei CAF e degli altri soggetti abilitati che ne facciano richiesta. La consulenza ai dichiaranti deve essere fornita gratuitamente e le sedi devono sottolineare con ogni mezzo tale gratuità.
Contenuto della dichiarazione reddituale
I pensionati devono dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni. Anche i pensionati che abbiano ricevuto la richiesta ma non possiedano altri redditi sono tenuti comunque a presentare la dichiarazione.
L’acquisizione dei dati avviene previo riscontro della corrispondenza tra quanto dichiarato e i dati risultanti al fisco, oppure sulla base di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42.
Modelli stampati e casi particolari
La procedura prevede la stampa in duplice copia della dichiarazione reddituale CERT REDN 1, unitamente ai modelli CERT.REDN/T e, ove necessario, al modello CERT RED N/C-F per coniugi e familiari.
In alternativa, se il soggetto rinuncia alla dichiarazione reddituale, viene stampato il modello CERT REDN 2. In caso di morte o di espatrio del pensionato viene invece stampato il modello CERT REDN 3. Il complesso dei modelli generati dalla procedura è richiamato nell’allegato 5.
Trasmissione telematica, conservazione e controlli
I soggetti convenzionati devono trasmettere all’INPS i dati delle dichiarazioni esclusivamente in modalità telematica, tramite Internet. Le informazioni tecniche aggiornate sono rese disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai modelli reddituali.
Gli intermediari devono inoltre custodire le copie delle dichiarazioni reddituali acquisite. La circolare prevede infine una penale collegata a un indice di difettosità graduato, nel caso di dati errati, e l’attribuzione a ciascun intermediario di un indice di difettosità calcolato in rapporto al numero complessivo delle dichiarazioni trasmesse e alla rilevanza degli errori.
Acquisizione delle dichiarazioni presentate direttamente all’INPS
Per le dichiarazioni presentate direttamente dagli interessati presso le strutture periferiche dell’INPS, viene annunciato che a breve sarà resa disponibile un’apposita procedura in ambiente intranet per l’acquisizione dei modelli.
Indicazioni operative alle sedi territoriali
I Direttori Provinciali, Subprovinciali e di Agenzia devono porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti convenzionati, così da agevolare la presentazione della dichiarazione reddituale e risolvere eventuali situazioni particolari.
Punti principali
Ambito dell’operazione reddituale
L’operazione riguarda i redditi 2005 e segue le linee già approvate per il 2004, con rilevazione dei redditi a livello di soggetto tramite una unica dichiarazione. Sono interessati tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito, compresi gli invalidi civili, con esclusione dei soggetti ultrasettancinquenni che nell’ultima campagna reddituale non risultavano titolari di alcun reddito. Quest’anno l’operazione si estende anche ai percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito erogate da INPDAP e ENPALS, consentendo una dichiarazione unica valida per INPS, INPDAP ed ENPALS.
Invio delle richieste e solleciti
La richiesta dei redditi è stata inviata insieme alla modulistica del Mod. OBIS e del Mod. CUD 2005 ai pensionati a carico dell’Istituto. Per gli altri soggetti non destinatari delle comunicazioni INPS, la richiesta è stata inviata direttamente da INPDAP ed ENPALS. Contestualmente all’invio delle richieste per i redditi 2005 sono stati emessi anche solleciti per i soggetti che nel 2004 non avevano presentato la dichiarazione.
Individuazione dei soggetti e fonti dati
L’individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica reddituale è avvenuta consultando l’archivio pensioni nel corso delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per il 2006. I dati per le lettere personalizzate di richiesta redditi sono stati desunti dal database delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
Dichiarazione di invarianza dei redditi
Per alcuni soggetti la richiesta è stata effettuata tramite i modelli allegati 2 e 3, nei casi in cui era ammessa la dichiarazione di non varianza dei redditi. Tale facoltà era collegata alla conferma del non possesso di redditi e della non variazione dello stato civile.
Contenuto della richiesta e struttura della matrice
La richiesta riporta le pensioni e gli Enti, oltre all’INPS, interessati alla verifica reddituale, i dati identificativi di titolare, coniuge e familiari, nonché una stringa di informazioni per la gestione personalizzata delle dichiarazioni. La stringa, riportata anche con codice a barre, contiene 30 caratteri alfanumerici e include, tra gli altri, codice fiscale, controcodice, indicazione dell’Ente, anni richiesti, stato civile, rilevanza del coniuge, numero dei figli, codice di invarianza, codici righi del dichiarante e del nucleo, oltre al controcodice della matricola.
Codici righi e dichiarazioni da presentare
Il codice righi consente di collegare il soggetto ai righi reddituali che devono essere necessariamente dichiarati in relazione alle prestazioni in godimento. In via generale si utilizza il codice rigo del campo 9, mentre il campo 10 va considerato solo per soggetti coniugati con codice rilevanza coniuge pari a 2, cioè quando il coniuge può presentare una dichiarazione separata. L’allegato 4 contiene la tabella dei codici righi attribuibili in funzione delle prestazioni.
Soggetti abilitati e assistenza gratuita
Le dichiarazioni possono essere acquisite da CAF, consulenti tributari, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e dottori commercialisti, sulla base di apposite convenzioni. La delibera del Consiglio di Amministrazione contiene lo schema di convenzione da sottoscrivere. L’assistenza ai dichiaranti da parte dei soggetti abilitati è gratuita e le sedi devono evidenziarne chiaramente la gratuità.
Contenuto della dichiarazione e modalità di acquisizione
I pensionati devono dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni. Anche chi ha ricevuto la richiesta ma non possiede altri redditi deve comunque presentare la dichiarazione. I dati sono acquisiti previa verifica della corrispondenza con le risultanze fiscali oppure sulla base di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42.
Modelli stampati e casi alternativi
La procedura stampa in duplice copia la dichiarazione reddituale CERT REDN 1, insieme ai modelli CERT.REDN/T e, se necessario, CERT RED N/C-F per coniugi e familiari. In alternativa, in caso di rinuncia alla dichiarazione reddituale, viene stampato il modello CERT REDN 2; in caso di morte o espatrio del pensionato viene stampato il modello CERT REDN 3. L’insieme dei modelli è indicato nell’allegato 5.
Trasmissione telematica e custodia
I soggetti convenzionati devono trasmettere all’INPS le dichiarazioni esclusivamente per via telematica, tramite Internet. Le informazioni tecniche aggiornate sono rese disponibili sul sito dell’Istituto, nella sezione riservata ai modelli reddituali. Gli stessi soggetti devono inoltre custodire le copie delle dichiarazioni acquisite.
Penalità e indice di difettosità
La circolare prevede l’applicazione di una penale collegata a un indice di difettosità graduato in caso di dati errati. Viene anche attribuito a ciascun intermediario un indice di difettosità calcolato in base alla rilevanza degli errori rapportata al numero complessivo delle dichiarazioni trasmesse.
Dichiarazioni presentate direttamente all’INPS
Per le dichiarazioni presentate direttamente dagli interessati presso le strutture periferiche dell’INPS, è annunciato il rilascio a breve di una procedura dedicata in ambiente intranet per consentirne l’acquisizione.
Indicazioni operative alle sedi
I Direttori Provinciali, Subprovinciali e di Agenzia devono adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti convenzionati, così da agevolare la presentazione della dichiarazione reddituale e risolvere eventuali situazioni particolari.
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