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Legge

L.R. Marche 11/2009

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce il sistema regionale dello spettacolo nelle Marche, i ruoli di Regione e Comuni, il piano triennale e il programma annuale, i progetti di interesse regionale, l’elenco dei soggetti di primario interesse regionale, la banca dati degli operatori e i fondi regionali per contributi e anticipazioni. Prevede anche norme transitorie, finanziarie e il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Disciplina regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo nelle Marche

Disciplina regionale degli interventi in materia di spettacolo

La legge delle Marche organizza il sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo come leva di crescita culturale, sociale ed economica del territorio regionale. Definisce strumenti di programmazione, soggetti beneficiari, fondi, procedure di assegnazione delle risorse e forme di coordinamento con enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l’aggregazione, l’integrazione sociale e lo sviluppo economico. L’intervento regionale è orientato a:

  • salvaguardare le diverse attività di spettacolo;
  • sostenere produzione, promozione, formazione del pubblico e innovazione gestionale;
  • favorire la più ampia partecipazione dei cittadini e una distribuzione equilibrata dell’offerta culturale;
  • incentivare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche.

La Regione sostiene, anche d’intesa con enti locali e altri soggetti, lo sviluppo di teatro, musica, danza, spettacoli di strada e circensi, puntando su qualità artistica e valore culturale. In particolare, promuove la fruizione in tutto il territorio, con attenzione a giovani, persone con disabilità e soggetti svantaggiati, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la ricerca e sperimentazione, la qualificazione professionale dei giovani e il confronto nazionale e internazionale.

Sistema regionale dello spettacolo e riparto delle funzioni

La legge istituisce e promuove il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso come coordinamento delle esperienze pubbliche e private nei settori della produzione, distribuzione e fruizione. La Regione favorisce aggregazioni stabili o temporanee tra soggetti del settore per migliorare qualità, innovazione organizzativa e sostenibilità finanziaria.

La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), quali operatori di rilevante interesse pubblico regionale incaricati di funzioni di produzione e promozione dello spettacolo. Garantisce inoltre concertazione e cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati e promuove la nascita di nuovi soggetti nel rispetto della sussidiarietà.

I Comuni, singoli o associati, sostengono le attività di spettacolo sulla base della programmazione regionale e in raccordo con le politiche culturali e sociali. Favoriscono l’uso delle strutture comunali, promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e università e valorizzano le tradizioni teatrali e musicali locali.

Funzioni regionali, programmazione e controllo

La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo. In particolare:

  • assicura continuità e sostegno ai soggetti PIR;
  • promuove i progetti di qualità di rilievo regionale;
  • approva e attua piano regionale e programma operativo;
  • gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito;
  • svolge funzioni e servizi di scala regionale a supporto del sistema;
  • cura la banca dati degli operatori dello spettacolo;
  • tramite l’Osservatorio regionale della cultura svolge monitoraggio, rilevazione, ricerca e analisi di settore, con attenzione all’impatto economico e occupazionale, vigilando su obiettivi, efficacia degli interventi e corretto uso delle risorse pubbliche.

La Regione promuove inoltre collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti e centri nazionali e internazionali, in particolare europei.

Piano regionale dello spettacolo

Il piano regionale dello spettacolo individua priorità e strategie dell’intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo. Contiene il quadro conoscitivo del settore, le linee di indirizzo, gli obiettivi generali, la quota triennale del fondo da destinare al funzionamento dei soggetti PIR, i criteri di assegnazione, i criteri e obiettivi per l’esercizio delle funzioni regionali, gli indicatori di verifica e il raccordo con altri piani regionali.

Il piano ha durata triennale, è approvato dall’Assemblea legislativa regionale e resta comunque efficace fino all’approvazione del nuovo piano. Può essere aggiornato prima della scadenza. La Giunta presenta annualmente all’Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati del precedente programma operativo.

Programma operativo annuale

L’attuazione del piano avviene attraverso un programma operativo annuale approvato dalla Giunta, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall’approvazione del bilancio. Il programma definisce le priorità annuali e, in particolare:

  • ripartisce le risorse tra funzioni e progetti di interesse regionale, funzionamento ordinario dei soggetti PIR, progetti di interesse regionale e attività del teatro amatoriale come utilizzo dei piccoli teatri;
  • stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse;
  • fissa la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati;
  • disciplina i bandi per i progetti locali e i relativi criteri di valutazione.

Progetti di interesse regionale

I progetti di interesse regionale sono finalizzati a far crescere complessivamente il sistema dello spettacolo e a sostenere iniziative ad alto interesse artistico e culturale, innovative sul piano dei linguaggi, delle tecnologie e del ricambio generazionale, capaci di sviluppare reti, servizi, metodologie e modelli organizzativi più efficienti e di ridurre squilibri sociali e territoriali.

I progetti sono selezionati con bando pubblico, con priorità per quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.

Soggetti di primario interesse regionale

È istituito l’elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. Possono esservi iscritti i soggetti che operano con continuità da almeno cinque anni e che, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle funzioni indicate dalla legge, tra cui:

  • distribuzione dello spettacolo di qualità e promozione/formazione del pubblico in prosa e danza;
  • promozione, coordinamento e produzione musicale come Istituzione Concertistica Orchestrale;
  • produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
  • produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;
  • produzione e promozione in rete del teatro per ragazzi;
  • produzione e valorizzazione in rete di attività di particolare rilevanza regionale o contemporanee/innovative di dimensioni almeno sovraprovinciali.

La Giunta regionale, previo parere conforme della commissione assembleare competente, definisce criteri e modalità per iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’elenco.

Aggregazione tra soggetti culturali

La Regione promuove e sostiene la costituzione di un organismo di aggregazione tra soggetti culturali qualificati operanti nello spettacolo dal vivo, allo scopo di migliorarne la funzionalità, sviluppare il sistema regionale e ridurre i costi di gestione. Lo statuto dell’organismo deve riservare il ruolo di promotori a soggetti qualificati, continui e riconosciuti ministerialmente e regionalmente, e può ammettere come sostenitori enti pubblici e privati interessati a contribuire alla realizzazione dell’iniziativa.

Banca dati delle professioni dello spettacolo dal vivo

Presso la struttura regionale competente è istituita una banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo. L’iscrizione è facoltativa, avviene su richiesta dell’interessato e ha finalità conoscitive e informative; non costituisce requisito per svolgere attività sul territorio regionale. La Giunta definisce i criteri di inserimento.

Fondo unico regionale e fondo di anticipazione

La legge istituisce un fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, destinato a sostenere e incrementare le attività previste. Il fondo è alimentato da risorse statali e regionali, nonché da eventuali contributi di altre istituzioni o enti pubblici e privati. All’interno del fondo è ricompreso il fondo di anticipazione regionale.

Il fondo di anticipazione serve a garantire l’utilizzo tempestivo delle risorse statali assegnate ai soggetti PIR. I beneficiari possono chiedere l’erogazione anticipata fino al 90% del contributo statale riscosso l’anno precedente, e comunque non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario. L’anticipazione va restituita senza interessi entro la fine dell’esercizio finanziario in cui sono riscossi i contributi statali. La Giunta definisce criteri e modalità di concessione e restituzione.

Aspetti finanziari

La realizzazione degli interventi è finanziata, a decorrere dal 2010, mediante le risorse del fondo unico regionale. La sua componente regionale è determinata annualmente con la legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenendo conto delle risorse liberate dall’abrogazione di precedenti norme regionali in materia culturale e di sostegno a specifiche istituzioni musicali.

Anche il fondo di anticipazione è quantificato annualmente dalla legge finanziaria; la copertura deriva dalle somme restituite dai beneficiari, sia in forma diretta sia tramite compensazione con il contributo regionale. Le somme restituite confluiscono nell’entrata di bilancio. Le spese sono iscritte, dal 2010, sui capitoli istituiti dalla Giunta nel Programma operativo annuale.

Disposizioni transitorie, attuative e di coordinamento

Fino all’adozione degli atti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate, nei limiti previsti dalla legge. Fino alla costituzione dell’elenco dei soggetti PIR, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.

La deliberazione attuativa sui criteri di concessione e restituzione delle anticipazioni deve essere adottata dalla Giunta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli interventi sono attuati secondo i principi del d.lgs. n. 123/1998 e i contributi devono rispettare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Abrogazioni

La legge abroga le precedenti disposizioni regionali richiamate in materia di promozione delle attività culturali e di sostegno al Rossini Opera Festival e all’Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione, sostituendole con il nuovo sistema organico di intervento per lo spettacolo dal vivo nelle Marche.

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