Ordinanza n. 1390/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza del Questore di Napoli del 30 marzo 2026, assunta al protocollo n. -OMISSIS- del 01/04/2026, notificata il 08/04/2026 (All. 1), recante Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.) ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, e successive modifiche, nei confronti del ricorrente, ut supra, della durata di anni 1 a decorrere dalla data di notifica, relativa all'area di -OMISSIS- e zone limitrofe, incluse le fermate autobus e l'area di congiunzione con la Stazione ferroviaria -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché incognito, e ogni atto istruttorio sottostante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del Questore di Napoli recante D.A.C.U.R. della durata di un anno, relativo a un’area urbana comprendente fermate autobus e la zona di collegamento con una stazione ferroviaria
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017, con il quale gli è stato vietato per un anno l’accesso a una determinata area urbana e alle zone limitrofe. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di censura dedotti nel ricorso; il giudice ha comunque ritenuto che essi non apparissero suscettibili di probabile accoglimento nel merito. La vicenda presupposta riguarda una rissa del 21 dicembre 2025, nella quale furono coinvolti anche agenti di polizia intervenuti sul posto, riportando lesioni. Il ricorrente ha contestato l’illegittimità del D.A.C.U.R. e ne ha chiesto la sospensione dell’efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, non ha ravvisato una manifesta irragionevolezza o sproporzione del D.A.C.U.R. rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal ricorrente in occasione della rissa, anche considerando le lesioni riportate dagli agenti intervenuti. Il giudice ha inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico alla sicurezza dell’area interdetta, situata presso diverse fermate di autobus e collegata a una stazione ferroviaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48
Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.)
Il provvedimento questorile è stato valutato in relazione alla gravità del comportamento posto a fondamento della misura e alla finalità di tutela della sicurezza dell’area urbana interessata.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l’assenza di motivi suscettibili di probabile accoglimento nel merito e per la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza dell’area interdetta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un D.A.C.U.R. presuppone la presenza di un fumus boni iuris, ossia di censure non manifestamente infondate e suscettibili di probabile accoglimento nel merito; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Un D.A.C.U.R. non è manifestamente irragionevole o sproporzionato quando la misura risulta correlata alla gravità del comportamento tenuto dal destinatario durante una rissa, anche qualora nell’intervento siano rimasti feriti agenti di polizia.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza di un’area urbana prossima a fermate del trasporto pubblico e a una stazione ferroviaria può prevalere sull’interesse individuale del destinatario alla sospensione del divieto di accesso.
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