Cassazione Civile, Ordinanza n. 07006/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale generale eseguita sull’anno d’imposta 2010 nei confronti di una società cooperativa, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, seguita da avviso di accertamento con recupero a tassazione ai fini IRES, IVA e IRAP. La ripresa riguardava, per quanto rileva nel giudizio di legittimità, soprattutto costi ritenuti non inerenti, non documentati o temporalmente non competenti, nonché ritenute su redditi di lavoro dipendente non versate. I giudici di merito hanno confermato integralmente la pretesa erariale, salvo un capo di annullamento in primo grado su una specifica ripresa per costi di missioni e trasferte del personale. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) omessa motivazione e motivazione apparente della sentenza regionale, con riferimento alla generica adesione alle ragioni del primo giudice e dell’Ufficio, anche in relazione all’art. 3 L. 241/1990; (2) omessa pronuncia sulla ripresa n. 5, relativa a un costo ritenuto indeducibile per difetto di competenza, lamentando anche la mancata considerazione di una richiesta di compensazione ex art. 5-bis d.lgs. 218/1997; (3) omessa motivazione sulla fattura emessa da "Full Service Logistic", considerata relativa a prestazioni oggettivamente inesistenti; (4) violazione di norme costituzionali, processuali e del contenzioso tributario per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare documentazione e rilievi dell’Ufficio facendo proprie le sue argomentazioni. L’Agenzia ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che il giudice d’appello avesse errato nel ritenere consolidato il capo di primo grado favorevole al contribuente per mancata impugnazione dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso principale perché diretti, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e a censurare il merito sotto la veste di vizi motivazionali, affermando che la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale della motivazione; ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, osservando che l’Agenzia avrebbe dovuto impugnare il capo di primo grado a lei sfavorevole per evitare il consolidamento della statuizione. Il giudizio di legittimità si è concluso con inammissibilità del ricorso principale, rigetto dell’incidentale e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società contribuente perché i motivi, pur formalmente incentrati su omessa motivazione, mancata pronuncia e motivazione apparente, miravano in realtà a una diversa lettura delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse affetta da nullità per motivazione apparente, avendo comunque individuato la ratio decidendi e superato il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato. Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte lo ha rigettato perché il capo di sentenza di primo grado che aveva annullato una specifica ripresa fiscale era sfavorevole all’Ufficio e avrebbe dovuto essere impugnato; in mancanza, quel capo si è consolidato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con attestazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del nuovo testo, cioè per anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La deduzione del vizio processuale non può essere usata per ottenere una revisione del compendio probatorio o per censurare un preteso difetto di motivazione che in realtà attiene al merito.
art. 115 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale.
art. 116 c.p.c.
La violazione delle regole sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge processuale, ma si traduce in un errore di fatto censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire il controllo sulla decisione; è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla se priva dell’esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente e non rende percepibile la ratio decidendi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare l’apparente adesione del giudice di merito alle difese dell’Ufficio.
artt. 1, 2, 7, 36, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per censurare la motivazione della sentenza tributaria di secondo grado e l’asserito recepimento acritico delle ragioni dell’Ufficio.
art. 3 L. n. 241/1990
Invocato come parametro di motivazione del provvedimento, ma la Corte non accoglie la censura perché la sentenza di merito era comunque motivata.
art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla richiesta di compensazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile nel contesto della critica alla motivazione.
art. 2909 c.c.
Nel ricorso incidentale è stato invocato per contestare il giudicato interno; la Corte ha invece rilevato che il capo favorevole al contribuente non era stato impugnato dall’Agenzia e quindi si era consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa o apparente motivazione non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di argomentazione, ossia quando manchi del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria in modo irriducibile.
- La mancata confutazione espressa di ogni singola allegazione o prova di parte non integra di per sé vizio di omessa pronuncia, se la decisione risulta incompatibile con la domanda o l’eccezione e la ratio decidendi consente di comprenderne il rigetto implicito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non apre un sindacato sul merito della valutazione probatoria, che resta riservata al giudice di merito, salvo che la censura si traduca in un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il capo di sentenza sfavorevole a una parte deve essere specificamente impugnato; in difetto, la statuizione si consolida per giudicato interno.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale è infondato, il giudizio di legittimità può chiudersi con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
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