Ordinanza n. 263/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Area I Staff - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale della Prefettura di Salerno -notificato con verbale del -OMISSIS- -, col quale è stata respinta la richiesta, avanzata dalla ricorrente il -OMISSIS-, di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa, ove occorra e per la parte di interesse, della Circolare Ministero dell’Interno 25/11/2020 prot.557/PAS/U/013490/10171;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di divieto di armi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stata respinta la richiesta di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il diniego si fondava esclusivamente sul mancato decorso di cinque anni, considerato dall'amministrazione quale periodo minimo necessario prima della presentazione dell'istanza di revoca. La ricorrente ha contestato l'omessa valutazione dei fatti nuovi sopravvenuti nel frattempo e, in sede cautelare, ha prospettato un pregiudizio derivante dall'efficacia del provvedimento. È stata altresì richiamata, ove occorrente, la circolare del Ministero dell'Interno del 25 novembre 2020.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato che il diniego impugnato era fondato unicamente sul mancato decorso del termine quinquennale e non conteneva alcuna valutazione dei fatti nuovi sopravvenuti. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, valutando l'affidabilità dell'istante con un giudizio riferito all'attualità e dando conto delle ragioni nella motivazione, ferma restando la discrezionalità amministrativa. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 22 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego di revoca di un divieto di detenere armi non può essere motivato esclusivamente dal mancato decorso di un periodo temporale prefissato, quando l'istanza prospetta fatti nuovi sopravvenuti suscettibili di incidere sull'affidabilità dell'interessato.
- Nel riesaminare una richiesta di revoca di un divieto di detenere armi, l'amministrazione deve formulare una valutazione attuale dell'affidabilità dell'istante, esaminando i fatti sopravvenuti e dando adeguatamente conto delle ragioni della decisione.
- L'accoglimento cautelare ai fini del riesame non sostituisce la valutazione discrezionale dell'amministrazione: il giudice impone la riedizione del potere secondo criteri di attualità e adeguata motivazione, senza predeterminare l'esito finale.
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