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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24807/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sospensione e la revoca dell'assegno ad personam loro riconosciuto dalla contrattazione collettiva decentrata e disciplinato dall'art. 14 del regolamento aziendale; chiedevano il riconoscimento del diritto al pagamento continuativo dell'assegno e, in subordine, l'accertamento della non ripetibilità di quanto già percepito. L'ASP aveva sospeso i pagamenti ritenendo illegittimo il riconoscimento di una voce retributiva non prevista dal contratto collettivo nazionale, in violazione dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n.165/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: la contrattazione integrativa non può riconoscere trattamenti economici aggiuntivi non previsti dalla contrattazione nazionale, e la clausola aziendale che attribuiva l'assegno ad personam è nulla e non poteva essere applicata. La Corte ha confermato il diritto dell'amministrazione a sospendere l'erogazione e a chiedere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. Quanto all'eccezione relativa alla non ripetibilità per affidamento, la Corte ha richiamato la sentenza CEDU Casarin e la decisione della Corte costituzionale n.8/2023: pur riconoscendo tutele dell'affidamento e possibili limiti all'esigibilità del credito, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero allegato circostanze personali o elementi concreti idonei a escludere o rendere temporaneamente inesigibile la ripetizione dell'indebito; quindi la ripetizione rimane legittima. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-quinquies

    Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

    La Corte ha applicato questa norma per affermare la nullità della clausola della contrattazione decentrata che attribuiva l'assegno ad personam non previsto dal contratto nazionale; ne deriva l'impossibilità di applicare quella previsione e il diritto dell'ente di sospendere e recuperare le erogazioni illegittime.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-sexies

    A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa... Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1

    Richiamata come procedimento di controllo preventivo della copertura finanziaria; la Corte osserva tuttavia che il rispetto di tale procedura non sostituisce il divieto sostanziale previsto dal comma 3-quinquies e che l'assenza di prova della corretta istruttoria non impedisce la dichiarazione di nullità della clausola illegittima.

  • codice civile, art. 2033 (ripetizione dell'indebito)

    La Corte ha confermato la legittimità dell'azione di ripetizione dell'indebito per le somme corrisposte in base alla clausola nulla; ha altresì considerato che la possibilità di opporre ragioni di affidamento e di eccessivo disagio al recupero va valutata sulla base di specifiche allegazioni da parte del beneficiario.

  • codice civile, art. 1175

    La Corte costituzionale, richiamata nel giudizio, ha indicato l'art.1175 come parametro che impone al creditore di tener conto della posizione del debitore nell'esercizio del diritto, idoneo a modulare l'esigibilità del credito in concreto; la Cassazione ne ricava l'obbligo per il beneficiario di allegare elementi concreti per chiedere limitazioni o rateizzazioni del recupero.

  • Sentenza CEDU, Casarin c. Italia (11.2.2021)

    La sentenza CEDU ha ritenuto lesivo del diritto di proprietà il recupero di emolumenti percepiti in buona fede senza rimedio adeguato; la Corte di Cassazione ha tenuto conto di tale pronuncia ma ha ritenuto che, alla luce anche della successiva decisione della Corte costituzionale, la legge nazionale (art.2033 c.c.) non sia comunque incostituzionale, salvo che il beneficiario non dimostri elementi concreti di affidamento e sacrificio economico eccessivo.

  • Corte costituzionale, decisione n. 8 del 2023

    Ha escluso l'incompatibilità costituzionale dell'art.2033 c.c. pur tenendo conto della giurisprudenza CEDU, indicando che l'ordinamento interno prevede tutele dell'affidamento e strumenti per modulare l'esigibilità della ripetizione dell'indebito; la Cassazione applica questo principio richiedendo allegazioni specifiche da parte dei lavoratori.

Massime di principio

  • La contrattazione collettiva decentrata non può introdurre voci retributive non previste dal contratto collettivo nazionale: clausole contrastanti sono nulle e non possono essere applicate.
  • La nullità di una clausola della contrattazione integrativa travolge la corrispondente clausola del contratto individuale che ne derivi; l'amministrazione può sospendere erogazioni e chiedere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
  • Il rispetto formale di procedure di controllo finanziario (relazione tecnico-finanziaria, certificazioni) non immunizza una clausola che, sul piano sostanziale, sia vietata dalla normativa nazionale sulla contrattazione collettiva.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito resta ammessa anche per somme retributive percepite dal prestatore in buona fede; tuttavia l'interessato può opporre circostanze di affidamento e gravi difficoltà economiche, che devono essere specificamente dedotte e provate.
  • Per ottenere l'esenzione o la limitazione della ripetizione occorre allegare fatti concreti (condizioni personali, modalità di restituzione, pregiudizio economico) che possano giustificare la temporanea inesigibilità o la rateizzazione del credito.
  • La eccezione di nullità può essere rilevata d'ufficio e proposta anche in appello; pertanto le amministrazioni possono sollevare tale motivo in qualsiasi grado del giudizio.
  • Meccanismi collettivi di recupero previsti per la sessione negoziale successiva non escludono il diritto dell'amministrazione di agire individualmente per il recupero delle somme corrisposte a singoli beneficiari.

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