Regolamento (UE) 2024/1398
Regolamento delegato (UE) 2024/1398 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’ulteriore proroga della durata del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per concedere un’ulteriore proroga al completamento del programma di lavoro relativo all’esame sistematico dei principi attivi biocidi esistenti. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2030, in luogo del 31 dicembre 2024. La proroga è motivata dai ritardi accumulati nell’attuazione del programma, dovuti in particolare a carenze di risorse, complessità tecniche e aggiornamenti scientifici.
Proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2030 del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al quadro UE sui biocidi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012 e incide sul programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi, avviato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. La modifica riguarda gli Stati membri, la Commissione e, indirettamente, gli operatori economici coinvolti nelle procedure di approvazione dei principi attivi biocidi; non introduce esclusioni specifiche, ma interviene solo sulla durata del programma di lavoro. È rilevante anche per lo Spazio economico europeo, come indicato dal testo.
Proroga del programma di lavoro sui principi attivi biocidi esistenti
Il regolamento delegato (UE) 2024/1398 interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012, che disciplina l’immissione sul mercato e l’uso dei biocidi, per estendere il termine di conclusione del programma di lavoro destinato all’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti. La modifica risponde all’esigenza di tener conto dei ritardi accumulati nell’attuazione del programma e degli sviluppi tecnici e scientifici intervenuti nel settore.
Contesto e motivazione della proroga
Nei considerando la Commissione osserva che il programma di lavoro, avviato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e proseguito dal regolamento (UE) n. 528/2012, avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale obiettivo non sia realistico, alla luce di ritardi significativi già evidenziati nella relazione del giugno 2021 sull’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le principali cause dei ritardi sono individuate in:
- carenza di risorse assegnate negli Stati membri;
- ritardi nella presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti;
- questioni tecniche complesse su specifici fascicoli;
- evoluzione degli orientamenti tecnici;
- introduzione dei nuovi criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, introdotti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100, con conseguente necessità di ulteriori dati e valutazioni.
Modifica dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012
L’intervento normativo è molto puntuale: l’articolo 1 sostituisce la prima frase dell’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La nuova formulazione dispone che la Commissione continui il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2030.
Si tratta quindi di una proroga di sei anni rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2024. Il regolamento non modifica altri aspetti sostanziali del quadro normativo sui biocidi, ma incide esclusivamente sul cronoprogramma del processo di valutazione dei principi attivi.
Svolgimento del programma e attività preparatorie
La Commissione richiama, a sostegno della proroga, il lavoro svolto dal 2015 con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri per i biocidi. Sono inoltre menzionati i seminari organizzati dall’ECHA e il piano d’azione dell’ECHA sui principi attivi. Nonostante tali iniziative e i progressi ancora conseguibili entro la scadenza precedente, il programma non potrà essere completato entro il 31 dicembre 2024.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del termine per il completamento del programma di lavoro
L’articolo 1 sostituisce la prima frase dell’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, stabilendo che la Commissione porti avanti il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti, avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2030. Il termine precedente era il 31 dicembre 2024.
Ragioni della modifica normativa
I considerando evidenziano che il programma non sarà completato entro il 31 dicembre 2024 a causa di ritardi significativi. Tra le cause indicate figurano la carenza di risorse negli Stati membri, i ritardi nella presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti, questioni tecniche complesse relative a fascicoli specifici, l’evoluzione degli orientamenti tecnici e l’introduzione di nuovi criteri scientifici sulle proprietà di interferenza endocrina tramite il regolamento delegato (UE) 2017/2100.
Contesto operativo e attività svolte
La Commissione richiama le discussioni periodiche dal 2015 con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri per i biocidi, i seminari organizzati dall’ECHA e il piano d’azione dell’ECHA sui principi attivi. Tali misure hanno prodotto progressi, ma non sufficienti a completare il programma entro la scadenza originaria.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 mar 2024Regolamento (UE) 2024/848
- Regolamento · 14 mar 2024Regolamento (UE) 2024/858
- Regolamento · 14 mar 2024Regolamento (UE) 2024/880
- Regolamento · 14 mar 2024Regolamento (UE) 2024/899
- Regolamento · 14 mar 2024Regolamento (UE) 2024/906
- Regolamento · 14 mar 2024Regolamento (UE) 2024/1364
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →